TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400239
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 00239/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di cui al prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente per la nomina a Direttore Tecnico di un istituto di vigilanza privata, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. P U e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia concerne il provvedimento della Prefettura di Perugia prot. -OMISSIS-, con cui, sulla base della nota della Questura di Perugia prot. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di autorizzazione alla nomina dell’odierno ricorrente a direttore tecnico di un Istituto di vigilanza (presso cui da tempo lavora con altro incarico), “ permanendo le ragioni ostative ” già espresse.

2. In precedenza, la Prefettura aveva infatti opposto al ricorrente due analoghi dinieghi.

2.1. Una prima istanza di autorizzazione era stata respinta con provvedimento prot. -OMISSIS- (in quanto “ dalle informazioni acquisite, lo stesso non risulta in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per lo svolgimento della predetta attività ”).

2.2. Il ricorrente aveva poi ottenuto l’estinzione del decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, emesso nei suoi confronti in data -OMISSIS- dal GIP del Tribunale di Perugia per il reato di cui all’art. 221 del TULPS (in quanto, in qualità di titolare della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 per altro istituto di vigilanza privata, consentiva a personale non munito di decreto di Guardia Particolare Giurata di gestire la sala operativa);
nonché la revoca del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il -OMISSIS- dal GIP della Pretura di Perugia, a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto.

2.3. Ciononostante, una seconda istanza di autorizzazione è stata respinta con provvedimento prot. -OMISSIS-.

3. E’ anche utile precisare, in quanto oggetto di considerazione nei provvedimenti, che il ricorrente era stato arrestato perché trovato in possesso di stupefacenti ed imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 309/1990, ma è stato assolto dal Tribunale di Perugia con sentenza n. -OMISSIS- depositata in data -OMISSIS-. Inoltre, la difesa dell’Amministrazione ha sottolineato che il ricorrente, in data -OMISSIS-, è stato deferito in stato di libertà dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- per il reato di appropriazione indebita, ma il relativo procedimento penale si è concluso con l’archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità.

4. Nel ricorso, avverso l’ultimo diniego di autorizzazione, vengono dedotte le censure appresso sintetizzate (e viene anche avanzata una generica domanda di risarcimento dei danni).

4.1. La figura del direttore tecnico di istituto di vigilanza è disciplinata dal d.m. n. 269/2010 (come modificato dal d.m. n. 56/2015) che negli allegati A e B prevede i requisiti soggettivi minimi, e richiama l’art. 134 del TULPS e l’art. 257 del regolamento attuativo di cui al r.d. n. 635/1940. Poiché ad oggi non risultano iscrizioni o carichi pendenti nei confronti del ricorrente, il quale soddisfa anche i requisiti di ordine professionale, non vi sono dubbi che egli abbia tutti i requisiti per ricoprire l’incarico.

4.2. Vi è comunque difetto di motivazione, poiché la pretesa insussistenza dei requisiti è affermata del tutto genericamente.

4.3. Il diniego è inoltre contraddittorio rispetto all’autorizzazione per l’attività di recupero crediti ottenuta nel 2014, stante l’assenza di eventi in capo al ricorrente che possano giustificare un così radicale mutamento di considerazioni. Non si comprende, poi, il motivo per il quale la Questura di Perugia abbia sentito la necessità di sottolineare la non equivalenza dell’istituto dell’estinzione del reato con quello della riabilitazione, non essendo quest’ultima necessaria nel caso in questione.

5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza in capo al ricorrente di una posizione direttamente legittimante, e comunque sottolineando nel merito la rilevanza ostativa della condotta del ricorrente.

6. Non si è costituito l’Istituto di vigilanza, formale destinatario del provvedimento ed intimato in giudizio.

7. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di inammissibilità.

Ancorché il provvedimento impugnato, così come i due precedenti rigetti, sia indirizzato all’istituto di vigilanza (nei primi due casi, anche richiedente, mentre l’ultima istanza risulta sottoscritta dal ricorrente, ma sempre su carta intestata dell’istituto), è evidente che il diniego concerne il possesso dei requisiti in capo al ricorrente, ed è quindi (anche e soprattutto) lui a risentire dei relativi pregiudizi ed a potersi conseguentemente tutelare in questa sede.

8. Quanto appena precisato, peraltro, può giustificare la genericità della motivazione, in quanto l’aver omesso di indicare specificamente le circostanze ritenute ostative (costituite da precedenti penali e di polizia), potrebbe essere dettato, come sostiene l’Amministrazione, dall’esigenza di tutelare la riservatezza e la sfera personale del ricorrente, formalmente non destinatario della risposta negativa.

9. In ogni caso, la nota presupposta della Questura, che contiene per relationem specifici riferimenti, ed in generale le motivazioni del diniego possono ritenersi ormai nella piena conoscenza del ricorrente, che ha articolato le proprie censure anche in relazione ad esse.

10. Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

10.1. L’incarico di Direttore Tecnico di un istituto di vigilanza si caratterizza per la sua delicatezza, richiedendo una particolare affidabilità nello svolgimento di compiti che riguardano direttamente la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Il Direttore Tecnico di un istituto di vigilanza privata rappresenta infatti una figura cruciale per la gestione del personale e delle attività di vigilanza e sicurezza svolte.

10.2. È del tutto evidente, pertanto, che l’Amministrazione sia tenuta ad operare una valutazione particolarmente rigorosa circa i requisiti soggettivi di colui che aspira a ricoprire tale ruolo, alla stregua di quanto accade nei procedimenti di rilascio o rinnovo delle licenze di cui all’art. 134 del TULPS, ed in quelli relativi alla nomina a Guardia Particolare Giurata, in ossequio a quanto stabilito in via di principio dall’art. 11 del medesimo TULPS.

10.3. Nel caso del ricorrente, sussiste, ed è stato evidenziato nella nota della Questura prot. -OMISSIS-, richiamata dalla nota sottesa al diniego impugnato, un precedente penale specifico, relativo alla cattiva (imprudente) gestione del personale e dell’attività di vigilanza, da cui ragionevolmente poteva trarsi la valutazione di insussistenza dei necessari requisiti soggettivi.

10.4. Nulla ha dedotto in giudizio il ricorrente per consentire un diverso apprezzamento di tale precedente, non essendo sufficiente il mero trascorrere del tempo a privarlo di significato. In questo senso, si comprende perché la Questura (ancorché l’estinzione, alla luce dell’entità della condanna, non fosse formalmente necessaria) abbia sottolineato che una cosa è la riabilitazione, ed altro è la declaratoria di estinzione del reato. Al riguardo, la difesa dell’Amministrazione, condivisibilmente, ha sottolineato che la ragione per cui la norma riconosce la possibilità di rilasciare titoli di polizia anche ai soggetti che, pur se condannati per un delitto non colposo, abbiano ottenuto la riabilitazione risiede nel fatto che la pronuncia con cui l’AGO concede la riabilitazione si fonda su una valutazione complessa ed articolata sul soggetto che la richiede, sulla sua buona condotta e sul suo percorso, anche sociale, seguito dopo la commissione dei fatti costituenti reato;
mentre l’estinzione del reato, invece, è frutto di un puro automatismo, in quanto può essere richiesta semplicemente dopo il decorso di un certo lasso di tempo dalla commissione del reato e non implica una valutazione circa la buona condotta del condannato.

10.5. L’avvenuta autorizzazione all’attività di recupero crediti non inficia la valutazione negativa rispetto all’incarico di direttore tecnico, stante la diversità dei compiti e delle responsabilità connesse a quest’ultimo.

10.6. In conclusione, il diniego si sottrae a tutte le censure dedotte, risultando, in particolare, non immotivata, né illogica o contraddittoria, la valutazione sulla mancanza in capo al ricorrente del possesso della buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, del TULPS., da intendersi, per quanto esposto, nel senso dell’adeguata affidabilità riguardo alle specifiche responsabilità da assumere.

11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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