TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400639
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 00639/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfidardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Maria Stecconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour n. 2;
Ministero della Cultura - SO Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Ck Hutchison Network Italia S.p.A.;
Cellnex Italia S.p.A.;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 22899 del 18.10.2021 con il quale il Comune di Castelfidardo ha denegato la SCIA presentata ex art.87 bis D.Lgs. 259/2003 dalla Wind Tre S.p.A. per l'adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telefonia mobile sito in Comune di Castelfidardo (AN), Piazzetta LD c/o la Torre dell'acquedotto comunale (cod. sito AN113);
- ove mai occorrer possa ed in via del tutto gradata, del precedente provvedimento di diniego di prot. 22042 del 7.10.2021 già adottato dal medesimo Comune di Castelfidardo relativamente alla medesima SCIA;
- del provvedimento, prot. 5606-P del 19 maggio 2022, con il quale la SO Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino, pur autorizzando il progetto di adeguamento del preesistente impianto di telefonia mobile sito in Piazzetta LD c/o Acquedotto, ha imposto prescrizioni tali da essere equipollenti ad un sostanziale atto di diniego del progetto;
- del provvedimento di diniego, prot. 60003-P del 21.9.2023, adottato dal Comune di Castelfidardo relativamente alla SCIA presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l'adeguamento di una s.r.b. sita nel Comune di Castelfidardo, in Piazzetta LD, c/o Torre dell'Acquedotto comunale;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il parere negativo, prot. 10287-P del 15.9.2023, reso dalla SO Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino con il quale è stato confermato il parere negativo prot. 5606 del 19.5.2022,
nonché per l'annullamento e/o disapplicazione
del Piano di Localizzazione per la Telefonia Mobile, approvato con D.C. n.47 del 27.4.2010, con particolare riferimento al paragrafo “SRB DI TERZA GENERAZIONE (UMTS)”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelfidardo e del Ministero della Cultura - SO Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente presentava in data 10/9/2021, al Comune di Castelfidardo, istanza ex art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003, per l’adeguamento tecnologico (implementazione con tre antenne della tecnologia 5G) di un impianto di telefonia mobile esistente collocato in piazzetta LD sopra la Torre dell’Acquedotto costruita nel 1925 e sottoposta a tutela monumentale ai sensi dell’art. 10, comma 1 e dell’art. 12 comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004.
In punto di fatto risulta opportuno chiarire quanto segue (cfr. documentazione tecnica di cui agli Allegati 003 e 006 - deposito ricorrente del 29/7/2022):
- la Torre dell’Acquedotto è costituita da una colonna ottagonale di sostegno, sormontata da un serbatoio idrico a forma cilindrica che si innalza fino ad una quota di circa + 18,30 ml. dal piano della sottostante piazzetta LD (avente quota di riferimento di ml. 0,00);
- sopra il serbatoio era stato posizionato l’impianto esistente (implementato fino alla tecnologia 4G) mascherato da un cilindro in vetroresina che si eleva fino alla quota di + 21,00 ml. (circa). Le antenne esistenti fuoriescono tuttavia, dal cilindro di mascheramento, per circa cm 50 (collocando quindi la loro estremità ad una quota di circa + 21,50 ml.);
- l’ubicazione delle tre nuove antenne di tecnologia 5G è prevista a quota immediatamente superiore alle antenne esistenti, quindi a partire da quota + 21,35 ml. (circa);
- la ricorrente ha proposto un intervento di mascheramento mediante aumento, in altezza (per ml. 1,34 circa), dell’attuale cilindro così da contenere,