TAR Torino, sez. II, ordinanza collegiale 2017-02-02, n. 201700175
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Pubblicato il 02/02/2017
N. 00175/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto dai sigg. C V e C M C, rappresentati e difesi dagli avvocati G O e L F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L F in Torino, corso Re Umberto 65;
contro
Comune di Alessandria, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Agosta Angela, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. dell'ordinanza n. 421 emessa in data 23.08.2016 dal Comune di Alessandria - Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata, Patrimonio, Casa;
2. di ogni altro atto antecedente e presupposto nonché di ogni atto susseguente e dipendente;
3. nonché per ogni conseguente statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza n. 1538 del 15 dicembre 2016 con cui questo Tribunale ha ordinato al Comune di Alessandria di depositare “ una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso, corredata da copia degli atti e della documentazione posti a fondamento del provvedimento impugnato ”;fissando il termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza citata;
Rilevato che l’ordine istruttorio del Tribunale è rimasto inadempiuto;
Ritenuto di rinnovare l’ordine in questione, segnalando all’Amministrazione che un’eventuale, ulteriore inottemperanza sarà negativamente valutata ai fini del giudizio;