TAR Torino, sez. II, ordinanza collegiale 2017-02-02, n. 201700175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza collegiale 2017-02-02, n. 201700175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700175
Data del deposito : 2 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2017

N. 01112/2016 REG.RIC.

N. 00175/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01112/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto dai sigg. C V e C M C, rappresentati e difesi dagli avvocati G O e L F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L F in Torino, corso Re Umberto 65;


contro

Comune di Alessandria, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agosta Angela, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1. dell'ordinanza n. 421 emessa in data 23.08.2016 dal Comune di Alessandria - Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata, Patrimonio, Casa;

2. di ogni altro atto antecedente e presupposto nonché di ogni atto susseguente e dipendente;

3. nonché per ogni conseguente statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza n. 1538 del 15 dicembre 2016 con cui questo Tribunale ha ordinato al Comune di Alessandria di depositare “ una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso, corredata da copia degli atti e della documentazione posti a fondamento del provvedimento impugnato ”;
fissando il termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza citata;

Rilevato che l’ordine istruttorio del Tribunale è rimasto inadempiuto;

Ritenuto di rinnovare l’ordine in questione, segnalando all’Amministrazione che un’eventuale, ulteriore inottemperanza sarà negativamente valutata ai fini del giudizio;

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