TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-09-13, n. 201300629
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N. 00629/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cedi S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. G T, S D S, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Spinozzi in Ancona, via San Martino, 43;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Provincia di Ascoli Piceno - Dirigente del Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua, Comune di Maltignano, Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, Arpam, Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche, Arpam, Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche-Dipartimento di Ascoli Piceno, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Piceno Consind - Consorzio Per l'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino, rappresentato e difeso dall'avv. Annagrazia Di Nicola, con domicilio eletto presso Avv. Barbara Burattini in Ancona, via Marsala, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Provincia di Ascoli Piceno "Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua" in data 15.12.2010, prot.. n. 3693/GEN –112/SA, con il quale si comunicava il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, antecedenti e successivi ed in particolare della delibera Conferenza di Servizi del 2.8.2010, trasmessa ai sensi dell'art. 10-bis con nota n. 38304 del 11.8.2010, poi confermata con l'atto impugnato a seguito delle osservazioni e dei depositi documentali da parte della odierna ricorrente nonché delle note ivi richiamate n. 5627 del 5.7.2010 del Comune di Maltignano e della ivi richiamata «deliberazione della giunta comunale di Maltignano n. 25 del 12.5.2010 avente ad oggetto "realizzazione impianto di trattamento rifiuti in via bonifica. Indirizzi»;n. 31046 del 2.8.2010 ARPAM;
-con ricorso per motivi aggiunti depositati il 3.11.2011.
del provvedimento prot. n. 33035 del 30.6.2011 con il quale si comunicava la determina dirigenziale n. 1879/GEN, emessa in pari data recante comunicazione di conclusione del procedimento e rigetto della istanza di rinnovo dell’iscrizione nel RIP (registro provinciale delle imprese) svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi e atti connessi, tra cui la anzidetta determina, il richiamato ed allegato documento istruttorio datato 21.6.2011 nonché la precedente comunicazione ex art. 10-bis nonché ove occorra - in parte qua - e salvo mera disapplicazione, della richiamata perimetrazione effettuata in sede di apposizione di vincolo PAI Tronto alla luce delle procedure di mitigazione effettuate ai sensi art. 12 del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione n. 76 del 19.5.2005;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno e di Piceno Consind - Consorzio Per L'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10.8.2005 la CEDI SrL unipersonale comunicava di voler «avviare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi», presso le aree aventi destinazione a zona produttiva di Sua proprietà in Maltignano.
In data 20.5.2006 la CEDI S.r.l. presentava al Comune di Maltignano gli elaborati di progetto per il rilascio del permesso di costruire relativo ad impianti industriali.
Il successivo 4.7.2006, con atto prot. n. 3505, la Provincia comunicava l'iscrizione dell'impianto, situato in Maltignano, SP Bonifica al n. 208, nel RIP (registro provinciale delle imprese) svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi.
In data 20.10.2006, il Comune di Maltignano rilasciava alla ricorrente il permesso di Costruire prot. n. 7521, pratica n. 12/2006, per la realizzazione di due opifici industriali in Zona Industriale Marino del Tronto, con successivo permesso di costruire in variante n. 8182/4727 pratica n.16/2007 del 16.7.2007.
La Società CEDI S.r.l. presentava poi, ai sensi della legge Regionale Marche n. 7/2004 e del d.lgs. n. 152/2006, «Istanza per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14), raggruppamento preliminare (D13), e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali provenienti da attività produttive e di servizio in Via Bonifica del Comune di Maltignano (AP)», relativa allo stoccaggio preparatorio di rifiuti in vista di una delle altre operazioni finali di smaltimento elencate dalla legge quali la discarica, il lagunaggio e l'incenerimento.
Allegava, ai fini dell’attestazione del possesso dell'area, il suddetto permesso di costruire in variante prot. 7141/3647.
Si riuniva la Conferenza dei Servizi istruttoria per rendere il giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).Si riteneva la fattispecie rientrante tra quelle disciplinate dalla Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/09, con una prima riunione in data 23.2.2010. Nella seduta del 2.8.2010, la Conferenza esprimeva un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale comunicando il preavviso di rigetto.
Successivamente, veniva notificata la determinazione dirigenziale n. 3693/GEN del 15.12.2010, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Ditta CEDI S.r.l, impugnata con il ricorso introduttivo.
In data 12.8.2010, la ricorrente chiedeva il rinnovo dell’iscrizione del registro provinciale delle imprese svolgenti attività di gestioni rifiuti non pericolosi. Dopo la relativa comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/90, era notificato il provvedimento n. 33035 del 30.6.2011, impugnato con motivi aggiunti depositati il 19.10.2011.
Si sono costituiti la Provincia di Ascoli Piceno e il Piceno Consind - Consorzio Per l'Industrializzazione del Tronto dell'Aso e del Tesino.
Con ordinanza n. 334 del 22.4.2011 è stata respinta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 26.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
1.1 Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà esterna tra i vari atti, pareri e provvedimenti susseguitisi, nonché, interna allo stesso provvedimento definitivo conferenziale, specie in riferimento alle motivazioni addotte per sostenere la supposta difformità urbanistica e la supposta saturazione dell'area con impianti che gestiscono rifiuti analoghi.Sostiene inoltre la manifesta illogicità ed irragionevolezza della scelta oltre che evidente perplessità nell'esercizio del potere, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
1.2 Afferma parte ricorrente di essere stata in possesso, ancora prima della propria istanza di VIA, delle caratteristiche e autorizzazioni indispensabili minime di compatibilità urbanistico-ambientale. In particolare, alla ricorrente sarebbe stata negata un’attività nella sostanza già autorizzata, solo al momento in cui essa ha acquisito la disponibilità dei terreni ove svolgerla e ha chiesto la relativa VIA. Di conseguenza sarebbe stata cancellata la precedente autorizzazione dell'Autorità di Bacino e posta nel nulla l'attività di mitigazione del rischio autorizzata ed effettuata dalla ricorrente.
1.3 Parte ricorrente sostiene, essenzialmente, la contraddittorietà della decisione della conferenza di servizi con le precedenti decisioni delle autorità in essa coinvolte e contesta punto per punto l’impugnata decisione della conferenza di servizi istruttoria del 15.1.2010, nella quale si è deliberato di non procedere con una richiesta formale d’integrazione del progetto presentato, con la motivazione che l’eventuale integrazione non avrebbe potuto in alcun modo superare i motivi ostativi all'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale.
2 Il motivo è infondato. Va premesso che, come sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 6.6.2013 n. 581 sempre con riguardo ad una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita nella Provincia di Ascoli Piceno:
- la scelta del sito dove realizzare una discarica non è la risultante dell’esclusiva applicazione di criteri meccanicistici avulsi da ogni valutazione anche discrezionale (discrezionalità riguardante scelte di merito che non sono proponibili attraverso numeri, formule e tabelle, Tar Marche 24.2.2012 n. 150). A parere del Collegio spetta sempre all’autorità procedente, sulla base dei dati a propria disposizione, verificare l’esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione nel territorio regionale di una nuova discarica o impianto di trattamento per RSNP, in considerazione degli impatti sul territorio, del fabbisogno regionale e degli impatti interprovinciali.
- le criticità di tipo ambientale oggetto della VIA possano essere espresse anche con riferimento agli atti di programmazione, i quali però non devono essere considerati di per sé ostativi alla positiva valutazione d’impatto ambientale in tale fase. Diversamente optando, si dovrebbe considerare viziato ogni diniego di VIA che faccia riferimento a criticità relative agli strumenti di programmazione.
-la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero;in particolare (CdS sez. IV, 5.7.2010, n. 4246), è stato evidenziato che “la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa;da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (CdS sez.V 31.5.2012 n. 6254). Si tratta quindi di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione d’indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati, che su di esso insistono (Cds 6254/2012 cit.).
- è proprio il compito dell’autorità procedente operare il necessario bilanciamento degli interessi proprio della procedura, tra i quali non può ovviamente mancare il parere dell’ente che rappresenta la collettività più direttamente incisa dall’impianto.
-con riferimento al