TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300192
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Pubblicato il 13/06/2023
N. 00192/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, datato 18.07.2022 e assunto al prot. n. -OMISSIS- del 18.07.2022, notificato in data 28.07.2022, con il quale è stata irrogata al ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, la sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma 1°, lettera d), e 867, comma 5°, del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66;
-di ogni altro atto o provvedimento, precedente, concomitante e/o consequenziale e/o comunque connesso all’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1°, e 85, comma 9°, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66”, per l’effetto statuendo che il militare “ cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010”.
2. Contro il suddetto provvedimento il ricorrente ha sollevato sei motivi di ricorso così rubricati: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1393 D.Lgs. n. 66/2010 così come riformulato dal D.Lgs. 26.04.2016 nr. 91 in ordine all'erroneo avvio e prosecuzione del procedimento disciplinare di stato. Violazione degli artt. 23, 25, 27 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e inadeguatezza dell’azione amministrativa per erroneo automatismo tra procedimento penale in atto e l’applicazione di un provvedimento afflittivo in sede disciplinare. Eccesso di potere per carenza di attività istruttoria e mancanza dei presupposti. Violazione della guida tecnica procedure disciplinari anno 2016 - pag.99 ; 2. V iolazione e falsa applicazione dell'art. 1046 D.Lgs. n. 66/2010 per violazione dei termini di durata del procedimento disciplinare. Violazione guida tecnica norme e procedure disciplinari, 3^edizione 2011. Violazione della guida tecnica - procedure disciplinari 5^ edizione 2016. Violazione dell’art. 21 bis L. 241/’90. Violazione del diritto di difesa e diniego di giustizi Eeccesso di potere per carenza di attività istruttoria e mancanza dei presupposti;3. Violazione dell’art. 3 L. 241/’90 e dell’art. 1355 del D.Lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per motivazione carente e/o insufficiente e/o illogica con riferimento alla irrogazione di una sanzione di stato anziché’ di corpo. Sviamento di potere. Violazione della guida tecnica procedure disciplinari anno 2016. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza anche con riferimento all’inattualità dell’interesse pubblico ed al diritto di difesa essendo l'interessato già sospeso precauzionalmente dal servizio. Violazione dell’art. 1029, co. 2° del d.P.R. n. 90/2015. Violazione dell’art. 751 nr. 5 e 6 , Regolamento militare, Legge 90/2012. Violazione dell’art. 1371 del codice dell’ordinamento militare. Violazione degli artt. 4, 24 e 35 Cost.;4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 L. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 1370 c. 1 e 5 C.O.M.;5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1378 del Codice dell’ordinamento militare;violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 241/90;eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Incompetenza;Eccezione di costituzionalità dell'art. 1393 D. Lgs. n. 66/2010, così come riformulato dal D. Lgs. 26.04.2016 nr. 91 in contrasto con gli artt. 23, 25, 27 e 97 della Costituzione;Eccezione di costituzionalità dell'art. 861 del Codice dell’ordinamento militare in contrasto con gli artt. 24, 25, 27 32, 33, 35 e 52 della Costituzione;Patrimoniale ex art. 30 c.p.a. e 28 Cost;6.Violazione art. 4 protocollo n. 7 C.E.D.U.:- divieto "bis in idem" e diritto di non essere perseguito o condannato due volte;- difetto di motivazione;- violazione diritto di difesa art 24 Cost;- violazione art. 6 CEDU - giudizio giusto equo - violazione art. 111 Cost.” .
3. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso eccependone in via preliminare l’irricevibilità per tardività del suo deposito, e, nel merito, insistendo per il rigetto dell’impugnativa, in una alla richiesta di sospensiva, in quanto entrambe infondate in fatto e in diritto.
4. Alla camera di consiglio del 30 novembre 2022 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso, a fronte della fissazione in tempi ravvicinati dell’udienza di merito per il giorno 22.2.2023. Nell’occasione, e in vista della detta udienza pubblica, il Collegio ha comunicato alle parti, in relazione all’eccezione di irricevibilità dell’impugnativa sollevata dall’Avvocatura dello Stato, che le risultanze del sistema informatico della giustizia amministrativa recavano menzione di una comunicazione al difensore del ricorrente (c.d. terza pec), a mezzo pec del 30/9/2022 - ore 19:17, di mancato deposito del ricorso.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza di trattazione del 22.2.2023 la difesa del ricorrente ha versato in atti un ulteriore scritto difensivo formulando un’istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso, siccome intervenuto oltre il termine di 30 gg. prescritto dal codice del processo amministrativo, e, nel merito, ha insistito per l’accoglimento della propria impugnativa, nella ritenuta fondatezza delle ragioni delineate a suo mezzo.