TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2014-12-09, n. 201401192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201401192
Data del deposito : 9 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01291/2007 REG.RIC.

N. 01192/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01291/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2007, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dall'avv. N L, con domicilio eletto presso Pier Paolo Montosi in Bologna, Via S.Stefano 29;

contro

Suap della Comunità Montana dei Comuni Valle del Samoggia, Cmunità Montana Unione dei Comuni Valle del Samoggia, Comune di Crespellano Ora Comune di Valsamoggia;

nei confronti di

Grimaldi Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Anzola Emilia, Via Emilia(Tenuta Melloni)78/A;

per l'annullamento

del provvedimento per la realizzazione di stazione radio base di telefonia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grimaldi Costruzioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con apposita nota depositata in atti la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare ulteriormente il ricorso a seguito di intervenuti accordi con il Comune resistente.

Ciò stante il ricorso medesimo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Le spese possono compensarsi tra le parti.

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