TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401620

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401620
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 01620/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da
W L, rappresentata e difesa dagli avvocati P N e L V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L V, in Padova, via Altinate 56, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco 63;
Ufficio Motorizzazione Civile di Verona - Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Rovigo, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento dell’8 marzo 2024

RU

66501 del Responsabile della Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Rovigo, Funzionario Amministrativo Contabile, con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida categoria B-U1N109526W di cui è in possesso la ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 il dott. F Dri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida, adottato nei suoi confronti dalla Motorizzazione civile di Rovigo, a seguito della nota del 7 novembre 2023, con cui la Polizia Locale di Rovigo segnalava che “ in occasione di un normale controllo di polizia stradale, dove oltre a violare l’art. 173/3 del CdS, dimostrava forte difficoltà con la comprensione della lingua italiana ”, tanto che per colloquiare con lei è stato necessario telefonare alla figlia.

1.1. Il ricorso è basato sui seguenti motivi.

I - Eccesso di potere: contraddittorietà della motivazione e omessa traduzione dell'atto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta .

Il provvedimento, pur dando atto che la ricorrente non conosce la lingua italiana, non è stato oggetto di traduzione. La ricorrente non sarebbe stata quindi posta nelle condizioni di comprenderne il contenuto.

II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del Codice della strada. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il provvedimento di revisione sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 128 del Codice della Strada.

La ricorrente infatti sarebbe stata fermata ad un normale controllo e non avrebbe determinato alcun sinistro. La ricorrente sarebbe stata sanzionata esclusivamente per avere dimenticato gli occhiali da vista e l’unica ragione addotta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento sarebbe la mancata conoscenza della lingua italiana, ma tale profilo non costituirebbe né prova né semplice indizio del venir meno dei requisiti di idoneità tecnica alla guida. La conoscenza della lingua italiana non sarebbe prescritta dalla legge quale requisito per conseguire (e tanto meno mantenere) la patente di guida e, per questo, la sua ignoranza non potrebbe costituire motivo di revisione.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione in cui l’Amministrazione ha contestato nel merito le censure proposte evidenziando che il provvedimento di revisione della patente è stato assunto anche in considerazione di quattro ulteriori precedenti infrazioni e segnatamente: - “ Art. 142/8 -3 punti del 2/7/2019 ”;
- “ Art. 142/8 -3 punti del 3/9/2020 ”;

- “ Art. 142/8 -3 punti del 26/11/2021 ”;
- “ Art. 173/3 -5 punti del 7/11/2023 ”.

3. Alla camera di consiglio del 12 giugno 2024, le parti sono state avvertite della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la mancata traduzione del provvedimento, è infondato.

4.1. La ricorrente ha infatti dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, presentando le sue osservazioni e successivamente ha potuto tempestivamente proporre il presente ricorso.

E per consolidata giurisprudenza, la mancata traduzione in lingua conosciuta non può rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento nel momento in cui non ha impedito al ricorrente di riscontrare tempestivamente la comunicazione di avvio del procedimento e impugnare l’atto conclusivo del procedimento (T.A.R. Toscana, Sez. II, 30 novembre 2022, n. 1406;
T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 luglio 2023, n. 932).

In definitiva, la ricorrente ha dimostrato di avere pienamente compreso il contenuto del provvedimento impugnato e lo scopo della traduzione può ritenersi in ogni caso raggiunto.

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revisione impugnato.

4.1. Invero parte della giurisprudenza ha escluso che la mancata conoscenza della lingua italiana possa di per sé giustificare l’adozione del provvedimento di revisione della patente (in questo senso:

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi