TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2021-11-25, n. 202112156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2021-11-25, n. 202112156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112156
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 12156/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10688/2021 REG.RIC.

N. 10689/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10688 del 2021, proposto da
G F, rappresentato e difeso dall’avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 10689 del 2021, proposto da
Comunità Montana di Valle Trompia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento, previa sospensione

quanto al ricorso n. 10688 del 2021:

- della Deliberazione Anac n. 677 del 06/10/2021 con la quale è stata dichiarata l’inconferibilità ex art. 7 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 dell’incarico di presidente della società Se.Va.T. s.c.r.l. al dottor G F.

quanto al ricorso n. 10689 del 2021:

- della Deliberazione Anac n. 677 del 06/10/2021 con la quale è stata dichiarata l’inconferibilità ex art. 7 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 dell’incarico di presidente della società Se.Va.T. s.c.r.l., al dottor G F.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Matthias Viggiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi – di identico contenuto – Ferri Gerardo (Rg 10688/21) e la Comunità montata di Valle Trompia (Rg 10689/21) impugnano il medesimo provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione, relativo all’inconferibilità della nomina del Ferri quale presidente del consiglio di amministrazione della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., società in house riferibile alla comunità montana, che ne detiene quasi il 90% delle quote.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Anac, a difesa del proprio provvedimento.

2. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2021 il Collegio ha mandato in decisione entrambi i ricorsi, riservandosi, con dichiarazione a verbale, di definirli con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

2.1. I ricorsi, stante l’identità dell’oggetto e delle censure, possono essere riuniti e trattati congiuntamente.

3. Con un unico articolato motivo, sia la persona fisica, sia la comunità montana, denunziano l’illegittimità della delibera dell’Anac, sotto quattro profili.

3.1. In primo luogo, si deduce, en passant , l’incostituzionalità della disposizione posta a base della decisione della resistente, ossia l’art. 7 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Invero, la disposizione citata sarebbe espressione del c.d. divieto di pantouflage o di revolving doors , applicabile, giusta art. 1, commi 49 e 50, l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge delega, in forza del quale è stato adottato il decreto appena citato), esclusivamente ai dipendenti cessati dal servizio. Di conseguenza, l’interpretazione dell’amministrazione darebbe luogo ad un’estensione del perimetro applicativo della norma, ponendosi cosí in contrasto con l’art. 76 Cost.

3.2. Viene poi evidenziato come le cause ostative all’assunzione di incarichi da parte di amministratori pubblici siano delineate negli artt. 60 e 63 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. t.u.e.l.), rappresentando al contempo come il successivo art. 67 t.u.e.l. impedisca l’operatività delle suddette disposizioni qualora, come nel caso di specie, l’assunzione dell’incarico discenda direttamente da disposizione di legge o di statuto, in ragione del mandato elettivo.

3.3. Successivamente, si critica l’opzione ermeneutica sposata dall’amministrazione, secondo cui il menzionato art. 67 t.u.e.l. sarebbe stato implicitamente abrogato dall’art. 7 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: a sostegno si evidenzia come l’art. 1, comma 4, t.u.e.l. escluderebbe la possibilità di abrogazione tacita delle disposizioni del testo unico.

3.4. In ultimo, si deduce l’errata applicazione dell’art. 7 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 da parte dell’amministrazione: vertendosi, nel caso di specie, di società in house , la citata disposizione non potrebbe essere invocata, dato che proprio al fine di garantire il c.d. controllo analogo l’amministrazione conferente l’incarico avrebbe necessità di collocare un proprio appartenente nell’ente di destinazione.

4. Riassunte brevemente le censure, si può affermare che ambedue i ricorsi sono infondati.

5. Tuttavia, prima di affrontare le descritte doglianze giuridiche, appare opportuno evidenziare come la ricostruzione fattuale operata nel provvedimento gravato non sia in alcun modo censurata dai ricorrenti.

5.1. Difatti, e questo può darsi pertanto per acclarato, il ricorrente risulta essere sindaco di un piccolo comune (ca.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi