TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2016-10-18, n. 201602387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2016-10-18, n. 201602387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602387
Data del deposito : 18 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2016

N. 02387/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01185/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2016, proposto da S M, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e F S, con domicilio eletto in Palermo, via Rodi, 1, presso lo studio dei predetti difensori;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. S M, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Marina n.39, presso la sede dell’Avvocatura Comunale.

per l'annullamento

previa sospensione,

- della nota 20 aprile 2016 prot. 722401, di rigetto della richiesta di assegnazione in uso di costruzione abusiva acquisita al patrimonio del Comune;

- degli atti richiamati in detta nota, in particolare della nota 15 marzo 2016, prot. n. 210795, non comunicata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto e la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;


Con ricorso notificato il 29 aprile 2016 e depositato il 9 maggio seguente, il sig. Maurizio Scardamaglia ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, la nota prot. n.722401 del 20 aprile 2016 di rigetto della istanza prot. n. 114523 del 12 febbraio 2016 con la quale aveva chiesto il riesame della nota prot. n. 577769 del 21 luglio 2015 di diniego dell’assegnazione in uso, dietro eventuale corresponsione di un corrispettivo, della costruzione abusiva già acquisita al patrimonio del Comune, sita in via Falsomiele n. 142/b;
ne afferma l’illegittimità sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, producendo la documentazione inerente il procedimento istruttorio che ha portato all’adozione dell’atto impugnato;
ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso perché il ricorrente avrebbe “reiterato” la domanda di aver concesso in locazione l’immobile nel quale risiede, che però era già stata respinta con provvedimento del 21 luglio 2015 non impugnato e, quindi, definitivo, nonché con la successiva nota del 26 febbraio 2016, anche questa non impugnata.

Nel merito ne ha contestato la fondatezza.

All’udienza camerale del 27 maggio 2016, sono stati segnalati alle parti profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con invito a dedurre sulla questione con memorie scritte e rinviata la trattazione della domanda cautelare alla udienza del 30 giugno seguente.

Sulla questione di giurisdizione ha ampiamente dedotto parte ricorrente con memoria depositata il 27 giugno 2016.

All’udienza camerale del 30 giugno 2016, previo avviso del Presidente alle parti della possibile adozione di sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

Ritiene il Collegio che, così come eccepito dal Comune resistente, il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione rispetto sia alla nota prot. 577769 del 21 luglio 2015, sia alla successiva nota prot. n. 157639 del 26 febbraio 2016: quest’ultima e la nota n.722401 del 20 aprile 2016 impugnata, infatti, appaiono meramente confermative della precedente non rappresentando un'autonoma nuova determinazione dell'Amministrazione comunale e non risultando essere state precedute da alcuna rinnovazione o supplemento di istruttoria e non introducendo elementi di fatto o di diritto nuovi rispetto a quelli già evidenziati nel primo diniego asseritamente lesivo rispetto al quale assumono, perciò, il carattere di mera conferma, come tale non idonea a riaprire i termini di impugnazione.

Ciò si evince dalla motivazione delle predette note (meramente) confermative del primo atto di diniego non impugnato tempestivamente, nelle quali è detto, a proposito delle relative istanze di riesame, che “…non si rilevano nuovi elementi che possano indurre l’Amministrazione ad accogliere la citata richiesta e si conferma, pertanto, il diniego già formalizzato con nota prot. 577769 del 21/07/2015 per le stesse motivazioni in esso contenute” (così la nota prot. n. 157639 del 26 febbraio 2016) e - previa mera conferma espressa del parere già reso dal settore urbanistica con la nota n.508874 del 21/07/2008 a sua volta già (meramente) confermato con la nota n. 210795 del 11/03/2016 – “si comunica che…la richiesta di locazione non può essere accolta e si conferma, pertanto, il diniego già formalizzato con nota prot. 577769 del 21/07/2015 e ribadito con nota prot. n. 157639 del 26/02/2016” (così il provvedimento impugnato).

Nel caso di specie, pertanto, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, secondo cui la natura meramente confermativa, che determina l’insuscettibilità della sua autonoma impugnazione, va riconosciuta al provvedimento amministrativo che senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni precedentemente adottate (sulla non impugnabilità dell’atto meramente confermativo la giurisprudenza è costante, v. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 797;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 maggio 2013, n. 1163;
20 giugno 2012, n. 1282;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 25 maggio 2011, n. 4720;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 24 maggio 2011, n. 978;
T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 10 marzo 2011, n. 120).

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione all’esame nel merito.

Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della particolarità della fattispecie e che non vi è stato alcun esame nel merito della controversia.

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