TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-03-16, n. 202300092

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-03-16, n. 202300092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300092
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 00092/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2022, proposto da
P G, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, S S, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

previo annullamento

- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Udine, (atto nr. 22309 del 18/06/2021) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, agisce per l’accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472) e all’art. 21 della legge n. 232/1990 e quindi per ottenere l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alle citate disposizioni;

rilevato che INPS non si è costituita nel presente ricorso, pur dando atto in udienza che si è trattato di mero disguido;

rilevato che il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’08.03.2023;

considerato che il ricorso è stato ritualmente notificato a INPS – la quale non ha mai provveduto a comunicare un indirizzo PEC ai fini dell’iscrizione nell’indice PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia – presso l’indirizzo PEC primario indicato nel registro IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi), ovvero ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it, come consentito dall’art. 28, comma 1, lett. c) del d.l. 76 del 2020 (convertito con l. 120 del 2020);

considerato che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

considerato, infatti, che la questione di cui al presente giudizio è stata oggetto di numerosi precedenti di questo Tribunale, che hanno riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda ( ex multis , Tar Friuli-Venezia Giulia, 13 aprile 2021, n. 124;
23 aprile 2021, n. 133, 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381;
17 dicembre 2021, n. 384;
19 marzo 2022, nn. 153, 154, 155, 156;
22 marzo 2022, n. 158)
, alle cui motivazioni si fa integralmente rinvio;

considerato che sulla questione sono altresì intervenuti, nello stesso senso, altri Tribunali amministrativi ( ex multis, Tar Veneto, 4 gennaio 2022, nn. 2, 3 e 6;
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183 e Tar Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962
), il Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231) e, da ultimo, anche il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ( CGA, 28 giugno 2022, n. 770;
29 giugno 2022, n. 776;
27 luglio 2022, n. 864
e 19 agosto 2022, n. 929) ;

considerato che tali precedenti, pur avendo riguardo ad altre Forze di Polizia, esprimono principi senz’altro estendibili agli appartenenti alla Polizia di Stato, cui l’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 è applicabile in via diretta ( Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 146) ;

ritenuto, per quanto sopra, di accogliere il ricorso;

ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, per la relativa novità della questione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi