TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901341
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 01341/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06658/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6658 del 2018, proposto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D F e E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Farrelli e Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele De Cillis in Roma, via Filippo De Grenet n. 145;

per l'annullamento

della deliberazione n. 359 del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emessa in data 28.2.2018, con la quale è stato approvato il regolamento di amministrazione, di cui si chiede l'annullamento nella parte in cui si è statuito, sopprimendo la sede di Reggio Calabria, che “a livello regionale operano, altresì, le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: a. la Direzione Regionale Calabria con competenza sul territorio delle Regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, del Comune di Catanzaro e dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune ricorrente espone che: a) con la delibera n. 50 del 19.3.2007 è stata istituita la Direzione regionale della Calabria con sede nella città di Reggio Calabria;
b) che la predetta delibera è stata impugnata dal Comune di Catanzaro innanzi a questo Tribunale con il ricorso recante il numero RG 4185/2007, accolto con la sentenza n. 111452 del 2007;
c) che la sentenza di primo grado è stata riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 4789 del 2008 che accogliendo gli appelli proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comune di Reggio Calabria ha confermato la sede della Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane a Reggio Calabria;
d) che, in applicazione del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, dall’1 dicembre 2012 l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
e) che il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con delibera del 28.2.2018 ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione ha soppresso la sede di Reggio Calabria ed ha previsto la costituzione di una nuova sede nella città di Catanzaro;
f) che la predetta delibera è diventata efficace dal 26.4.2018.

1.2. Il Comune ricorrente, in quanto ente esponenziale della collettività, impugna il predetto atto ritenendolo lesivo dell’interesse a che la sede della Direzione regionale delle Dogane continui a essere localizzata nel suo territorio con tutti i vantaggi connessi al prestigio, allo sviluppo e alle maggiori opportunità lavorative correlate a tale localizzazione, deducendone l’illegittimità: 1) per violazione dell’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300/1999, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili in quanto l’individuazione della sede risponde ad una logica collegata alle funzioni istituzionali di cui al comma 5 dell’art. 6 del Regolamento di amministrazione e, pertanto, il provvedimento che la concerne dovrebbe essere motivato su elementi reali e concreti, dando atto del bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti anche in considerazione dell’incidenza sull’organizzazione dei servizi e sulla loro economicità e razionalità. Tanto premesso, ad avviso del Comune ricorrente, la scelta operata dall’Agenzia sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300/1999, ai sensi del quale l’articolazione degli uffici è stabilita in ragione dell’esigenza di favorire il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e le necessità dei contribuenti compatibilmente con i criteri di efficienza ed economicità dei servizi. Del resto non sarebbero venute meno le ragioni poste a fondamento della scelta della città di Reggio Calabria, quale sede della direzione regionale dell’Agenzia, basate sullo sviluppo dei traffici internazionali presso gli uffici regionali di Reggio Calabria, sulla possibilità di adottare indirizzi operativi maggiormente rispondenti all’interesse generale e in grado di contrastare efficacemente fenomeni illeciti, sulla realizzazione della maggior parte delle operazioni di importazione e di esportazione presso l’Ufficio di Gioia Tauro;
2) per carenza di motivazione e disparità di trattamento poiché non vi sarebbe alcun fondamento giuridico né risponderebbe ad alcuna logica amministrativa la scelta di sopprimere la sede dell’area metropolitana con il maggior traffico doganale dell’intera Regione Calabria per istituirne una a Catanzaro, città priva di porti ed aeroporti. Inoltre dalla lettura dell’art. 6 del Regolamento si evince che l’unico cambiamento ha riguardato la sola sede di Reggio Calabria, essendo state tutte le altre confermate, attesa la necessità di valorizzare il capitale umano e di esperienza acquisito nell’arco di un decennio, né sono state addotte motivazioni afferenti all’eventuale cambiamento nel volume dei traffici doganali che, anzi, sono stati soggetti ad una costante crescita, unitamente alle attività collaterali. Peraltro la decisione gravata non terrebbe nella giusta considerazione né il riconoscimento del porto di Gioia Tauro quale zona economica speciale, vale a dire area destinataria di importanti benefici fiscali e amministrativi, esteso anche all’aeroporto e al porto di Reggio Calabria e al porto di Villa San Giovanni, né la circostanza dell’ubicazione della maggioranza dei soggetti istituzionali con i quali la Direzione regionale deve relazionarsi nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria (Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria;
Guardia Costiera;
Procure della Repubblica e Prefetture), né dei 110 dipendenti impiegati nella sede dell’area di Reggio Calabria.

1.3. Sulla scorta delle predette argomentazioni il Comune ha, pertanto, concluso per l’annullamento dell’atto impugnato.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituiti in giudizio, hanno evidenziato che la Direzione regionale delle Dogane per la Calabria con sede a Reggio Calabria, prevista dalla delibera n. 50/2007, non è mai stata attivata, inizialmente in quanto la detta delibera era stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n. 11452 del 2007 e successivamente per l’entrata in vigore del il D.L. n. 112 del 2008, n. 112, convertito con la legge n. 133 del 2008,ai sensi del cui art. 74, comma 1, lett. a), le Agenzie fiscali avevano l’obbligo di provvedere “a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti (…) operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (…)”. Premesso che le esigenze non sono rimaste cristallizzate dal 2007 al 2018, la scelta operata dal Comitato di gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’impugnata delibera n. 359 del 28.2.2018, appare esente dai vizi lamentati da parte ricorrente e fondata su un contesto normativo, organizzativo e funzionale totalmente diverso rispetto a quello del 2007, esaminato dal Consiglio di Stato nella più volte richiamata decisione n. 4789 del 2008 del Consiglio di Stato. Peraltro la Direzione regionale con competenza sulle Regioni Calabria e Basilicata e sede in Catanzaro svolge funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei confronti dei relativi Uffici locali, ai quali sono affidate le funzioni operative in attuazione del principio del decentramento delle responsabilità operative di cui all’art. 66 del D.lgs. n. 300/1999 e, conseguentemente, sarebbe infondata la censura di violazione del principio del decentramento operativo prospettata da parte ricorrente.

3. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, costituita in giudizio, premessa la propria legittimazione in quanto ente esponenziale costituzionalmente rilevante, della collettività locale stanziata nel proprio territorio e come tale portatore di un interesse qualificato, ha concluso per la reiezione del ricorso ribadendo la legittimità della delibera gravata che ha inteso “procedere ad una revisione dell’assetto organizzativo delle strutture centrali territoriali dell’Agenzia che consente l’effettiva integrazione dell’Area Monopoli con il superamento della stessa e una migliore ripartizione delle competenze con conseguente revisione dell’attuale Regolamento di amministrazione dell’Agenzia”, al fine di razionalizzare e perfezionare l’iter di integrazione dell’incorporazione della Amministrazione Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane. Peraltro, la competenza della Direzione Regionale Calabria, oggi, a differenza di quanto avveniva nel 2007, si sviluppa sul territorio della Regione Calabria e Basilicata (e non più Campania-Calabria) per cui la città di Catanzaro, risulta essere, anche dal punto di vista della conformazione geografica, in una posizione centrale e, dunque, meglio localizzata, oltre ad essere capoluogo di regione e sede di tutti gli organismi regionali e giurisdizionali con i quali l’Agenzia dovrà collaborare e interfacciarsi.

4. Il Comune di Catanzaro, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse per inesistenza di una precedente Direzione Regionale delle Dogane per la Calabria con sede a Reggio Calabria poiché la Direzione Regionale delle Dogane con sede a Reggio Calabria, oggetto della controversia definita attraverso la più volte citata sentenza del

Consiglio di Stato n. 4789 del 2008, non ha mai visto la luce, in ragione della “riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale”, disposta dall’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008. Pertanto, il Comune di Reggio Calabria non sarebbe titolare di alcuna posizione giuridica di vantaggio da preservare con l'azione intrapresa, né attuale né potenziale, non essendo sede del non costituito organo periferico dell'Agenzia. Nel merito il Comune di Catanzaro ha evidenziato che la nuova Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istituita nell'anno 2012 ai sensi del D.L. n.95 del 2012, ha completato le attività necessarie a realizzare l'effettiva integrazione tra le due strutture preesistenti dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia dei Monopoli e che in tale contesto la delibera impugnata n. 359 del 28.2.2018 del Comitato di Gestione, di modifica del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane è volta all'adeguamento del processo di incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di sostenere il processo di riorganizzazione e il consolidamento dell'integrazione di competenze delle due aree dogane e monopoli. Siffatta attività configura un’organizzazione di alta amministrazione che se svolta, come nella fattispecie in esame, nel rispetto dei principi di legalità e ragionevolezza, appare esente dalle censure svolte nel ricorso del Comune di Reggio Calabria.

Sulla scorta delle predette considerazioni e previa confutazione in fatto anche della asserita concentrazione della maggioranza dei soggetti istituzionali con i quali la Direzione regionale deve relazionarsi nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Catanzaro ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con l’ordinanza n. 4062 del 5.7.2018 la Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte del ricorrente come da dichiarazione resa a verbale d’udienza.

6. Alla pubblica udienza del 7.11.2018, preso atto delle memorie ex art. 73 c.p.a. depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Occorre, in primo luogo, evidenziare che sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse del Comune ricorrente.

7.1. Con riguardo alla legittimazione ad agire del Comune di Reggio Calabria può essere richiamata la motivazione addotta dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 4789 del 2008 a sostegno della legittimazione del Comune di Catanzaro, allora ricorrente, quale “portatore di un interesse qualificato da far valere in giudizio, in quanto ente esponenziale, costituzionalmente rilevante, della collettività locale colà stanziata ed in quanto capoluogo della Regione in forza dello Statuto regionale”.

7.2. Circa il secondo profilo dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire il Collegio osserva che la mancata effettiva istituzione della sede di Reggio Calabria della Direzione Regionale delle Dogane, oggetto della controversia definita attraverso la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4789 del 2008, in ragione della “riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale”, disposta dall’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, ha indubbiamente un’incidenza nella delibazione del merito del ricorso, ma non vale ad escludere l’esistenza di un interesse del Comune di Reggio a proporlo in considerazione dell’efficacia e della validità dell’atto amministrativo di individuazione della predetta sede.

8. Nel merito il ricorso non è fondato e va disatteso per le seguenti ragioni.

9. Con la delibera n. 359 del 28.2.2018 del Comitato di Gestione, oggetto di impugnazione, è stato approvato il Regolamento di amministrazione nella parte in cui ha statuito che “a livello regionale operano, altresì, le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: a. la Direzione Regionale Calabria con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro”.

10. Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della predetta delibera per violazione dell’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300/1999, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili e, segnatamente per carenza di motivazione e disparità di trattamento. Secondo la prospettazione del Comune ricorrente la scelta operata dall’Agenzia sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300/1999, ai sensi del quale l’articolazione degli uffici è stabilita in ragione dell’esigenza di favorire il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e le necessità dei contribuenti compatibilmente con i criteri di efficienza ed economicità dei servizi. Tale contrasto sarebbe dimostrato anche dal fatto che non sarebbero venute meno le ragioni poste a fondamento della scelta della città di Reggio Calabria, quale sede della direzione regionale dell’Agenzia, operata nel 2007 e confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4789 del 2008. Mancherebbe, inoltre, qualsiasi logica amministrativa nella scelta di sopprimere la sede dell’area metropolitana nella quale si concentra il maggior traffico doganale dell’intera Regione Calabria per istituirne una a Catanzaro, città priva di porti ed aeroporti, né sarebbero stati addotti cambiamenti idonei a elidere la valorizzazione del capitale umano e dell’esperienza acquisiti nell’arco di un decennio, con evidente disparità di trattamento rispetto a tutte le altre sedi oggetto, al contrario, d i conferma.

11. Le censure sono infondate e da disattendere.

12. Occorre, in primo luogo, evidenziare che, sebbene possa essere condivisa la ricostruzione proposta dalle amministrazioni resistenti circa la natura giuridica di atto di alta amministrazione da riconoscere alla delibera impugnata, non può tuttavia negarsi che ciò non determina la sottrazione di

tale atto al sindacato generale di legittimità e, più in generale, alla garanzia costituzionale di tutela prevista nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione (cfr. in termini Consiglio di Stato, 2.10.2008, n. 4789).

Ed infatti la circostanza che in occasione dell’adozione di un atto che istituisce strutture regionali di vertice l’Amministrazione eserciti un elevatissimo potere discrezionale, che implica complesse valutazioni sulla organizzazione dei servizi, sulla loro economicità e razionalità, indubbiamente attenua il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di detto potere discrezionale, circoscrivendolo all’accertamento estrinseco della sua legittimità, cioè al riscontro dei presupposti e alla congruità della motivazione, nonché alla esistenza del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni, senza escluderlo (cfr. Cons. Stato, n. 4789).

12. Tanto premesso occorre, quindi, valutare se tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione finanziaria l’abbiano condotta al compimento di una scelta ragionevole ed equilibrata nel contemperamento di tutti gli interessi incisi dalla stessa.

12.1. L’art. 66, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999 prescrive testualmente che “l'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi”.

Deve allora essere evidenziato che, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, le esigenze della conduzione aziendale alle quali la richiamata disposizione si riferisce non sono rimaste le stesse dell’epoca in cui è stata adottata la delibera n. 50 del 2007.

12.2. Nel periodo intercorso tra il 2007 e il 2018 è, infatti, entrato in vigore l’art. 23 quater , comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, che ha disposto a partire dall’1.12.2012 l’incorporazione dell’ ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’ ex Agenzia delle dogane e il passaggio dei dipendenti, già inseriti nella sezione “Monopoli” alla sezione “Dogane” del ruolo del personale non dirigenziale, a far data dal dicembre 2016 in attuazione dell’art.10, comma 8 quinquies , del D.L. n. 210 del 2015, inserito dalla legge di conversione n. 21 del 2016.

12.3. Inoltre, mentre nel 2007 la Calabria e la Campania dipendevano da un’unica direzione con sede a Napoli, nel nuovo assetto territoriale la Direzione regionale Calabria ha competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con la conseguenza che la città di Catanzaro è, anche dal punto della ubicazione geografica, in una posizione più centrale rispetto a Reggio Calabria, oltre ad essere il capoluogo della regione.

Anche sotto profilo la scelta operata appare ragionevole e esente da vizi di disparità di trattamento che forse, a contrario, si sarebbero potuti ravvisare se la sede della Direzione regionale fosse stata localizzata in una città capoluogo di provincia, a discapito della città capoluogo dell’altra regione (la Basilicata) cui si estende la competenza della rammentata sede.

12.4. Pertanto, il Comitato di gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto del nuovo quadro normativo e del conseguente nuovo assetto delle competenze funzionali (ai compiti affidati alla Agenzia delle Dogane sono sommati quelli di competenza dei Monopoli di Stato) e geografiche (competenza sulle regioni Calabria e Basilicata e non più sulle regioni Campania e Calabria), ha ravvisato “l’opportunità di procedere a una revisione dell’assetto organizzativo delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia che consenta l’effettiva integrazione dell’Area monopoli con il superamento della stessa e una migliore ripartizione delle competenze con conseguente revisione dell’attuale Regolamento di amministrazione dell’Agenzia”.

In particolare il Regolamento di amministrazione, approvato con la delibera n. 359 del 28.2.2018, all’art. 1 prevede che “l’Agenzia si articola in: a. - strutture di vertice, centrali e regionali, che svolgono funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo;
b. – Uffici locali (Uffici UDM) che svolgono prevalentemente funzioni operative”.

Quindi l’art. 6, comma 3, del detto Regolamento stabilisce che “ A livello regionale operano, altresì, le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale : a. la Direzione regionale Calabria con competenza sul territorio delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro;
..”, mentre il successivo comma 5 prevede che “la Direzione regionale esercita, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale e sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalle strutture centrali, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi Uffici locali. A sua volta il successivo art. 7, comma 1, stabilisce che “le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da strutture locali di livello dirigenziale non generale denominate Uffici delle Dogane e dei Monopoli (UDM). Gli UDM possono essere organizzati sul territorio in Sezioni Distaccate nell’ambito territoriale di ciascuna Direzione Regionale.”.

12.5. Merita, infine, di essere evidenziato che non appare comprovata nei fatti neanche la dedotta omessa valutazione della presenza nel territorio della città di Reggio Calabria della maggior parte delle istituzioni che costituiscono l’interfaccia della sede regionale dell’amministrazione finanziaria.

Dalla documentazione versata agli atti e dalle deduzioni difensive delle amministrazioni resistenti, non confutate da parte ricorrente, si evince che a fronte del Porto di Gioia Tauro esistono uffici di Dogane e Monopoli, Uffici Dirigenziali e sedi operative distaccate, quali ad esempio la sede operativa territoriale di Crotone, con relativo porto marittimo ed aeroporto e la sede operativa territoriale di Corigliano Calabro, anche nel territorio del Comune di Catanzaro e che, ai fini dell’allocazione della sede della Direzione regionale, devono necessariamente essere considerati anche gli uffici periferici della regione Basilicata(nella quale insistono cinque Uffici tra Dogane e Monopoli), del tutto pretermessi nelle valutazioni operate dal Comune di Reggio Calabria.

Peraltro, a Catanzaro, quale capoluogo di regione, hanno sede i principali organismi regionali delle Amministrazioni centrali (Commissione Tributaria Regionale, Direzione Regionale delle Entrate e del Territorio, Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Direzioni regionali di INPS ed INAIL).

12.6. Appare, infine, rilevante anche la circostanza, pretermessa dal Comune ricorrente, ma evidenziata sia dall’amministrazione finanziaria che dal Comune di Catanzaro e dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, che la Direzione regionale delle Dogane per la Calabria, con sede a Reggio Calabria, prevista dalla delibera n. 50 del 2007, non è mai stata effettivamente attivata, pur nella validità ed efficacia dell’atto istitutivo, inizialmente a causa dell’annullamento della stessa e della conseguente determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 26.9.2007 da parte di questo Tribunale con la sentenza n. 11452 del 2007 (poi riformata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4789/2008) e, successivamente, per l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito con la legge n. 133 del 2008, il cui art. 74, comma 1, lett. a) ha imposto di provvedere entro il 30.11.2008 “a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti (…) operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti (…)”.

12.7. Come affermato dal Consiglio di Stato nella più volte richiamata sentenza n. 4789 del 2008 “l'Amministrazione gode di ampio potere discrezionale in merito alla organizzazione dei propri uffici e che tale discrezionalità, tuttavia, non può esorbitare dai limiti imposti per legge” e occorre, pertanto, verificare se, nella fattispecie concreta, ciò sia o meno accaduto.

Da tutte le esposte considerazioni discende che la scelta di istituire la Direzione regionale Calabria con sede in Catanzaro appare conforme ai principi legislativi e regolamentari vigenti in materia e che l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione finanziaria è immune dai vizi lamentati dal Comune ricorrente, risultando rispondente “alle esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini ed il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi”.

13.Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

14. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della natura pubblica delle parti del presente giudizio e degli interessi dalle stesse azionati e difesi, per compensare integralmente le spese di lite.

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