TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-12-19, n. 202217023
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Pubblicato il 19/12/2022
N. 17023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11255 del 2022, proposto da
J M, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dir. Gen. Prof. San. e Risorse Umane Ssn – Uff. II -Riconosc. Titoli Prof. San. e Lauree Specialistiche e Magistrali, non costituito in giudizio;
Per l'accertamento, previa concessione di idonei provvedimenti cautelari collegiali
- dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di Medico in possesso dell'odierna parte ricorrente, conseguito in Argentina presso l'Università "Universidad de Buenos Aires – Facultad de Medicina” di Buenos Aires - Argentina e denominato “Diploma de Medica”, presentata al fine di usufruire del riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..
Nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a., previa adozione di misura cautelare
del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito;
E per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta
che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio di cui in epigrafe;
- che il Ministero resistente, con memoria del 1° dicembre 2022, ha depositato documentazione dalla quale si evince che lo stesso ha chiesto alla competente Università l’attivazione del tirocinio;
- che parte ricorrente, prendendo atto della suddetta documentazione, ha chiesto la condanna del Ministero resistente alle spese del giudizio;
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese devono essere poste a carico del Ministero posto che il provvedimento è stato assunto solo a seguito dell’instaurazione del presente ricorso.