TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-07-31, n. 201402170
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N. 02170/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03178/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3178 del 2011, proposto da:
Edilizia 88 Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aliquo', con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Vagliasindi, 9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dall'ordinanza n. 1795/2011 emessa dal Tribunale di Catania, seconda sezione penale, in data 15.01/10.03.2011, con formula esecutiva apposta in calce all'originale in data 21.4.2011, così notificata il 19.05.2011, non impugnata e divenuta definitivamente esecutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n.3114/2013, con la quale il ricorso è stato accolto ed è stato nominato commissario ad acta;
Vista la richiesta di chiarimenti, pervenuta il 13.5.2014, e la richiesta di proroga del commissario ad acta, pervenuta il 23.5.2014;
Ritenuto che, in merito ai chiesti chiarimenti, il commissario dovrà preliminarmente accertare se la procedura di assegnazione della quota spettante al Ministero della Giustizia risulti perfezionata, dovendo, in caso negativo, ritenersi integrato il presupposto di cui alla sent. N.2137/2012 ai fini della ricerca delle somme presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Ritenuto di dover all’uopo prorogare il termine originariamente assegnato al commissario ad acta fino ad ulteriori giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza