TAR Bari, sez. III, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201200233
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N. 00233/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00289/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2007, proposto da:
Arre' Antonio in proprio e Amm.Re Unico Arre' Formaggi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso G N in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Comune di Turi, rappresentato e difeso dall'avv. I M D, con domicilio eletto presso I M D in Bari, via De Rossi, 16;
nei confronti di
Dilella Invest Spa, rappresentato e difeso dall'avv. A M D S, con domicilio eletto presso A M D S in Bari, c/o G. La Gala via A. Gimma 94;Cellaro Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Rubina R, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
per l'annullamento previa sospensione
- del permesso di costruire n. 51 del 29/11/2006 – pratica edilizia n. 32/06 – intestato al Sig. Dilella Domenico, Amministratore unico della Soc. Dilella Invest con sede in Adelfia alla S.P. per Acquaviva Km 2,00, con cui si è assentita la variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 98 del 13/09/2005 ad oggetto la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti in Turi lungo la S.S. 172 al Km 8 + 830, in catasto al fg. 20 particella 878;nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, ed in particolare del permesso di costruire n. 98 del 13/09/2005 – pratica edilizia n. 40/Reg./Au rilasciato al Sig. Giuseppe Cellaro per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti in Turi lungo la S.S. 172 al Km 8 + 830, in catasto al fg. 20 particella 275 e dell’autorizzazione petrolifera n. 2 del 21/09/2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 marzo 2007;
Considerato che il ricorso, chiamato per la trattazione del merito all’udienza del 28 gennaio 2010, è stato cancellato dal ruolo;
Considerato che nel termine biennale previsto ai sensi degli articoli 23 e 25 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034 non è stata presentata istanza di fissazione di udienza né è stato compiuto alcun atto di procedura e che il ricorso è, pertanto, da ritenersi perento;
Considerato che a norma dell’art. 83 del suddetto codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;