TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-11-06, n. 201502865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-11-06, n. 201502865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201502865
Data del deposito : 6 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02129/2015 REG.RIC.

N. 02865/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02129/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2015 proposto da V C, nella qualità di elettore e di candidato sindaco in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Cammarata (Ag) del 31 maggio e 1 giugno 2015, rappresentato e difeso dall’Avv. A P, elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, via Butera n. 6;



contro

- il Comune di Cammarata, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti di

- V G, V M, G Mangiapane, Alfonso Di Piazza, G Bastillo, Nazarena Coniglio, Antonella Di Piazza, Renato Loria, Salvatore Di Marco, Vincenzo Russotto, Maria Luisa Tomasino, Donato Caldara, Rita Reina, Nazareno Reina, Maria Ausilia Coniglio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Girolamo Rubino e G Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Guglielmo Oberdan, n. 5;
- Consiglio comunale del Comune di Cammarata, non costituito in giudizio;
- Giuliano Traina, Domenica Centinaro, Giovanna Bonaccolta, Francesco Scrudato, Cristina Scaccia, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

«- delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Cammarata tenutesi nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2015;

- del verbale delle operazioni di voto del 31 maggio e del 1° giugno 2015 dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni, nel quale in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a sindaco del Comune di Cammarata, è stato proclamato eletto il candidato sindaco V G;

- dei verbali delle operazioni elettorali relativi a tutte le sezioni nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- delle operazioni elettorali relative a tutte le sezioni […] con contestuale ordine di rinnovo;

- ovvero, in via gradata, delle operazioni elettorali per la scelta del Sindaco e del consiglio comunale di Cammarata limitatamente alla Sezione n. 1 ed alle altre indicate […] per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo, con contestuale ordine di rinnovo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale».


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 506/2015 con il quale è stata fissata l’udienza pubblica, è stato nominato il relatore ed stata onerata parte ricorrente delle notificazioni di legge;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di V G, V M, G Mangiapane, Alfonso Di Piazza, G Bastillo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di G Mangiapane, Nazarena Coniglio, Antonella Di Piazza, Renato Loria, Salvatore Di Marco, Vincenzo Russotto, Maria Luisa Tomasino, Donato Caldara, Rita Reina, Nazareno Reina, Maria Ausilia Coniglio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di V M;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore il Primo referendario dott. G La Greca;

Uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato il fatto e in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto dell’odierna azione di annullamento sono i verbali delle operazioni elettorali del Comune di Cammarata (Ag), chiamato al rinnovo degli organi elettivi nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2015.

All’esito della consultazione elettorale è stato eletto alla carica di Sindaco il sig. V G con 1655 voti, mentre al secondo posto si è collocato il sig. V C, odierno ricorrente, il quale ha conseguito n. 1644 voti.

2.- Le doglianze di parte ricorrente sono volte a censurare, come si vedrà, non già singole modalità di espressione del voto ma, in radice, la legittimità del procedimento elettorale in sé. Esse muovono da due circostanze in fatto che farebbero concludere, secondo quanto esposto, per la non regolarità delle operazioni. In particolare, il ricorrente deduce, sul versante della successione degli avvenimenti:

- l’omessa indicazione nel verbale dell’Ufficio elettorale di sezione (di seguito «sezione») n. 1 del numero di schede contenuto nel pacco consegnato al relativo presidente;

- la mancata corrispondenza tra il numero di schede indicato sul pacco consegnato alle sezioni nn. 2, 3, 5 e 6 e quelle ivi effettivamente contenute;

- il recapito, al domicilio professionale del ricorrente, di una scheda asseritamente riconducibile alla sezione n. 1, con apposito bollo di autenticazione della sezione e sottoscrizione, sempre secondo quanto esposto, riconducibile ad uno degli scrutatori (Mattia Lo Guasto) della medesima sezione.

3.- Il ricorso si articola in un unico e complesso motivo con il quale si deducono i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 1960 («approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»).

In particolare, con una prima doglianza ha chiesto l’annullamento dell’intera competizione elettorale e, comunque, delle operazioni svoltesi nella sezione n. 1. Con una seconda censura ha chiesto l’annullamento delle operazioni inerenti alle sezioni n.2, 3, 5 e 6.

3.1.- Il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, in relazione alle operazioni svoltesi nella prima sezione, cui fa conseguire l’illegittimità dell’intera competizione, afferma che:

- il presidente e gli scrutatori hanno omesso il conteggio delle schede contenute nel plico consegnato all’atto dell’insediamento; essi hanno provveduto soltanto alla prevista autenticazione, senza preventivamente verbalizzare il numero di schede originariamente presenti nello stesso plico. Tale omissione (di verifica e verbalizzazione della corrispondenza o meno tra il numero delle schede contenute all’interno del plico e quello indicato sia all’esterno dello stesso sia nel verbale di consegna) si porrebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31 del d. P.R. Reg. Sic. n. 3 del 1960, le cui indicate operazioni sarebbero dettate a presidio della regolarità delle operazioni elettorali;

- nel caso di specie, il dato effettivo delle schede contenute nel plico non può né evincersi dal verbale, né, in tesi, accertarsi in altro modo, considerata la mancata verbalizzazione delle schede non autenticate (e non utilizzate) rimaste nel pacco;

- la prova dell’illegittimità delle operazioni elettorali sarebbe offerta dalla circostanza del rinvenimento di un scheda, corredata da timbro appartenente alla medesima sezione (recante il n. «07300»), firma di uno scrutatore e preferenza espressa sia per il ricorrente sia per uno dei candidati al consiglio comunale, ciò che darebbe

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