TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-11-06, n. 201502865
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N. 02865/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02129/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2015 proposto da V C, nella qualità di elettore e di candidato sindaco in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Cammarata (Ag) del 31 maggio e 1 giugno 2015, rappresentato e difeso dall’Avv. A P, elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, via Butera n. 6;
contro
- il Comune di Cammarata, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- V G, V M, G Mangiapane, Alfonso Di Piazza, G Bastillo, Nazarena Coniglio, Antonella Di Piazza, Renato Loria, Salvatore Di Marco, Vincenzo Russotto, Maria Luisa Tomasino, Donato Caldara, Rita Reina, Nazareno Reina, Maria Ausilia Coniglio, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Girolamo Rubino e G Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Guglielmo Oberdan, n. 5;
- Consiglio comunale del Comune di Cammarata, non costituito in giudizio;
- Giuliano Traina, Domenica Centinaro, Giovanna Bonaccolta, Francesco Scrudato, Cristina Scaccia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
«- delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Cammarata tenutesi nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2015;
- del verbale delle operazioni di voto del 31 maggio e del 1° giugno 2015 dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni, nel quale in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a sindaco del Comune di Cammarata, è stato proclamato eletto il candidato sindaco V G;
- dei verbali delle operazioni elettorali relativi a tutte le sezioni nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- delle operazioni elettorali relative a tutte le sezioni […] con contestuale ordine di rinnovo;
- ovvero, in via gradata, delle operazioni elettorali per la scelta del Sindaco e del consiglio comunale di Cammarata limitatamente alla Sezione n. 1 ed alle altre indicate […] per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo, con contestuale ordine di rinnovo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 506/2015 con il quale è stata fissata l’udienza pubblica, è stato nominato il relatore ed stata onerata parte ricorrente delle notificazioni di legge;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di V G, V M, G Mangiapane, Alfonso Di Piazza, G Bastillo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G Mangiapane, Nazarena Coniglio, Antonella Di Piazza, Renato Loria, Salvatore Di Marco, Vincenzo Russotto, Maria Luisa Tomasino, Donato Caldara, Rita Reina, Nazareno Reina, Maria Ausilia Coniglio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di V M;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;
Relatore il Primo referendario dott. G La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato il fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto dell’odierna azione di annullamento sono i verbali delle operazioni elettorali del Comune di Cammarata (Ag), chiamato al rinnovo degli organi elettivi nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2015.
All’esito della consultazione elettorale è stato eletto alla carica di Sindaco il sig. V G con 1655 voti, mentre al secondo posto si è collocato il sig. V C, odierno ricorrente, il quale ha conseguito n. 1644 voti.
2.- Le doglianze di parte ricorrente sono volte a censurare, come si vedrà, non già singole modalità di espressione del voto ma, in radice, la legittimità del procedimento elettorale in sé. Esse muovono da due circostanze in fatto che farebbero concludere, secondo quanto esposto, per la non regolarità delle operazioni. In particolare, il ricorrente deduce, sul versante della successione degli avvenimenti:
- l’omessa indicazione nel verbale dell’Ufficio elettorale di sezione (di seguito «sezione») n. 1 del numero di schede contenuto nel pacco consegnato al relativo presidente;
- la mancata corrispondenza tra il numero di schede indicato sul pacco consegnato alle sezioni nn. 2, 3, 5 e 6 e quelle ivi effettivamente contenute;
- il recapito, al domicilio professionale del ricorrente, di una scheda asseritamente riconducibile alla sezione n. 1, con apposito bollo di autenticazione della sezione e sottoscrizione, sempre secondo quanto esposto, riconducibile ad uno degli scrutatori (Mattia Lo Guasto) della medesima sezione.
3.- Il ricorso si articola in un unico e complesso motivo con il quale si deducono i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 1960 («approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»).
In particolare, con una prima doglianza ha chiesto l’annullamento dell’intera competizione elettorale e, comunque, delle operazioni svoltesi nella sezione n. 1. Con una seconda censura ha chiesto l’annullamento delle operazioni inerenti alle sezioni n.2, 3, 5 e 6.
3.1.- Il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, in relazione alle operazioni svoltesi nella prima sezione, cui fa conseguire l’illegittimità dell’intera competizione, afferma che:
- il presidente e gli scrutatori hanno omesso il conteggio delle schede contenute nel plico consegnato all’atto dell’insediamento;essi hanno provveduto soltanto alla prevista autenticazione, senza preventivamente verbalizzare il numero di schede originariamente presenti nello stesso plico. Tale omissione (di verifica e verbalizzazione della corrispondenza o meno tra il numero delle schede contenute all’interno del plico e quello indicato sia all’esterno dello stesso sia nel verbale di consegna) si porrebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31 del d. P.R. Reg. Sic. n. 3 del 1960, le cui indicate operazioni sarebbero dettate a presidio della regolarità delle operazioni elettorali;
- nel caso di specie, il dato effettivo delle schede contenute nel plico non può né evincersi dal verbale, né, in tesi, accertarsi in altro modo, considerata la mancata verbalizzazione delle schede non autenticate (e non utilizzate) rimaste nel pacco;
- la prova dell’illegittimità delle operazioni elettorali sarebbe offerta dalla circostanza del rinvenimento di un scheda, corredata da timbro appartenente alla medesima sezione (recante il n. «07300»), firma di uno scrutatore e preferenza espressa sia per il ricorrente sia per uno dei candidati al consiglio comunale, ciò che darebbe luogo all’espediente della cd. «scheda ballerina»;
- il mancato conteggio delle schede consegnate alla sezione e l’impossibilità di riscontrarne la corrispondenza con la somma delle schede autenticate e di quelle non autenticate (e non utilizzate), corrispondenza che pure non sarebbe stata accertabile nel corso delle operazioni di voto, non escluderebbe l’uso fraudolento di qualcheduna delle schede, verosimilmente andata dispersa.
3.2.- Con riferimento alle operazioni delle sezioni 2, 3, 5 e 6, parte ricorrente sostiene che la non corrispondenza, quantunque debitamente verbalizzata, nelle predette sezioni del numero di schede indicate nel pacco consegnato alle medesime sezioni con quello indicato nei rispettivi verbali (effettivamente inferiore), indurrebbe a ritenere legittimo il sospetto che possa esser stato attuato il surrichiamato artificio della cd. scheda ballerina.
4.- Si sono costituiti in giudizio i controinteressati V G, V M, G Mangiapane, Alfonso Di Piazza, G Bastillo, Nazarena Coniglio, Antonella Di Piazza, Renato Loria, Salvatore Di Marco, Vincenzo Russotto, Maria Luisa Tomasino, Donato Caldara, Rita Reina, Nazareno Reina, Maria Ausilia Coniglio: con memoria hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso non senza averne dedotto anche l’infondatezza nel merito.
4.1.- Più nel dettaglio, i controinteressati sostengono che:
- non tutte le violazioni della disciplina del procedimento elettorale cagionerebbero l’invalidità dello stesso e ciò alla luce del principio di strumentalità delle forme;
- nel caso di specie, infatti, non sarebbe stato impedito lo scopo al quale l’atto è prefigurato e, altresì, non sussisterebbe una compressione della libera espressione del voto;
- in relazione alle censure inerenti alla sezione n. 1, tra gli obblighi cui il presidente è tenuto non rientrerebbe quello inerente alla verbalizzazione del numero di schede consegnate all’atto dell’insediamento né di quelle rimaste non autenticate e ciò, in tesi, nella logica della legge che prevede disposizioni specifiche soltanto per le schede autenticate;
- quanto alla scheda rinvenuta al domicilio del ricorrente, la stessa costituirebbe un falso e non apparterrebbe alle schede autenticate dalla sezione n. 1 (considerato che tutte quelle autenticate ed utilizzate sono state scrutinate);
- sul versante squisitamente in rito, l’(asserita) pendenza del procedimento penale attivato dalla denuncia del ricorrente imporrebbe la sospensione del giudizio;
- quanto alle censure che involgono le altre sezioni (ad eccezione della n. 4), la mancata corrispondenza in dette sezioni tra il numero di schede indicato all’esterno del pacco consegnato all’atto dell’insediamento e quello (non corrispondente) indicato nel verbale costituirebbe un fatto fisiologico e, in ogni caso, la veridicità dei verbali delle succitate altre sezioni non risulta censurata mediante la necessaria querela di falso.
5.- Con ulteriore memoria le parti hanno ribadito le proprie tesi difensive;i controinteressati hanno anche chiesto la fissazione di un termine per la proposizione di querela di falso ex art. 77 cod. proc. amm. con riferimento alla scheda rinvenuta al domicilio del ricorrente.
6.- All’udienza pubblica del 20 ottobre 2015, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, deve essere dichiarato inammissibile.
8.1.- La questione centrale che connota i vari profili di doglianza evidenziati dal ricorrente è l’omessa indicazione, nel verbale della sezione n. 1, del numero di schede contenute nel pacco consegnato, all’atto dell’insediamento dell’ufficio di sezione, dall’ufficio elettorale comunale per conto della Prefettura nonché di quelle nello stesso pacco rimaste alla chiusura delle operazioni.
8.2.- Le disposizioni legislative poste quale parametro di legittimità delle contestate operazioni elettorali sono indicate negli articoli 31 e 36 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 1960 (approvazione del testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana);esse, per quanto qui rileva, stabiliscono:
a) art. 31 - «alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario .
Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.
Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori;le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.
Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala […]»;
- b) art. 36 - «decorsa l’ora prevista dall’articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nonché da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, […], vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato;del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati;delle proteste fatte e delle decisioni prese».
8.3.- Così definito il quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio di dover richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di primo e secondo grado da cui si ricava la regola interpretativa secondo la quale non comportano annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, cioè i vizi dai quali non segua alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto (Cons. St. n. 97 del 2002).
8.4.- Com’è noto, in materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge), sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto, ove non sia comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato;pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto. In tale ottica, sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale, come quelle riscontrate nella specie, ad ogni modo, non esplicitamente sanzionate di nullità (ex aliis, Cons. St., n. 1215 del 2003).
8.5.- Date queste premesse, nel caso di specie deve evidenziarsi che nessuna disposizione legislativa regionale impone a pena di nullità la verbalizzazione delle schede contenute nel pacco consegnato al presidente della sezione al momento dell’insediamento né, ancora, sempre a pena di nullità, di verbalizzare il numero di schede rimaste nel pacco medesimo alla chiusura delle operazioni.
Astrattamente, dunque, l’omessa compilazione del verbale nelle parti in cui esso contempla il numero di schede non autenticate e non utilizzate e la corrispondenza (o meno) delle schede rinvenute nel pacco con il numero indicato all’esterno dello stesso non è idonea a produrre effetti invalidanti sulle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.
A diverse conclusioni deve giungersi quando l’omessa o irregolare verbalizzazione riguardi le schede autenticate (utilizzate e non): in quel caso la violazione delle regole (espressamente dettate dalla legge) circa l’utilizzo delle schede autenticate, ove non sia possibile verificarne a posteriori il corretto utilizzo, non può che condurre all’annullamento delle operazioni (in tal senso, C.G.A. n. 46 del 2014).
8.6.- Ciò, tuttavia, non significa che la mancata indicazione nel verbale delle schede consegnate alla sezione non possa avere rilevanza sulla regolarità delle operazioni: è evidente che il carattere astratto di «irregolarità» di siffatta omissione può trasformarsi in vizio invalidante allorché, in concreto, siano dimostrati la conseguenziale lesione del diritto alla libera espressione del voto e la violazione delle garanzie approntate dalla legge al riguardo.
Connotazioni, queste ultime, che nel caso di specie non è dato rilevare considerato, come s’è detto, che nessuna specifica censura viene mossa circa il corretto utilizzo delle schede autenticate.
8.7.- Ciò precisato, parte ricorrente sostiene che le ipotetiche conseguenze di ordine sostanziale susseguenti l’omessa verbalizzazione delle schede consegnate all’ufficio elettorale di sezione sarebbero suffragate da un potenziale specifico elemento probatorio: il rinvenimento, al domicilio professionale dello stesso, di una scheda elettorale contenente il bollo della sezione n. 1, la firma di uno degli scrutatori e l’espressione delle preferenze per la carica di sindaco e di consigliere comunale, ciò che costituirebbe elemento inferenziale per affermare che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza dell’espediente della cd. «scheda ballerina».
Di tale episodio egli documenta di aver reso edotta l’autorità giudiziaria penale per il tramite del locale Comando dei Carabinieri.
Tale sospettata correlazione, ad avviso del Collegio, prima ancora di essere esposta ad una valutazione nel merito, non può neppure trovare ingresso nell’economia del presente giudizio poiché costituente elemento esterno al perimetro cognitivo dello stesso.
8.8.- E’ noto come l’artificio della cd. scheda ballerina si sostanzi in un sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata (e soltanto con tale caratteristica) non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all’elettore nel seggio.
Sintomo - e (concorso di) causa - dell’utilizzo di tale sistema è la mancanza, all’esito delle operazioni, di schede autenticate e non utilizzate.
Nel caso di specie, il verbale della sezione n. 1 del Comune di Cammarata, siccome versato in atti, evidenzia la corretta rappresentazione:
a) del numero di schede complessivamente autenticate (n. 862, §6 del verbale), pari a quello degli elettori contemplati nella lista di sezione (§6 del verbale);
b) del numero dei votanti (n. 624, §30 del verbale);
c) del numero di schede autenticate ed utilizzate (n. 624, §42 del verbale), dato corrispondente con il numero dei votanti.
A ciò si aggiunga - ciò che è decisivo - che il §36 del verbale dà conto, mediante una barratura, dell’inesistenza di schede che non portino il bollo o la firma richiesti dall’art. 31 del d. Pr. Reg. n.3 del 1960: è agevole pertanto arguire l’oggettiva assenza dei due elementi caratterizzanti il meccanismo della scheda ballerina.
Sulla base dei superiori elementi della cui attestazione il verbale si è fatto carico e la cui forza fidefacente non è stata revocata in dubbio dalla parte ricorrente, è agevole desumere che nessuna violazione delle regole a presidio della corretta espressione della volontà elettorale sia stata posta in essere. Ne discende la relegazione dell’omessa verbalizzazione del numero di schede non autenticate al rango di vizio meramente formale privo di ogni conseguenza di tipo sostanziale ed invalidante.
Né l’ipotizzato (e sospettato) meccanismo della scheda ballerina può condurre a diverse conclusioni. Come s’è detto, il mancato rinvenimento nell’urna di schede non autenticate congiuntamente alla corrispondenza di tutti i dati inerenti alle schede autenticate e di quelle rinvenute nell’urna, dequota la tesi delineata con l’impugnativa in esame.
D’altronde, seguendo il proposto ragionamento, il ricorrente avrebbe dovuto aggredire - ciò che non è avvenuto - il verbale di sezione nella parte relativa alle schede autenticate allorché esso non avrebbe contemplato l’autenticazione di un’ulteriore scheda.
Da ciò consegue l’irrilevanza nel presente giudizio degli autonomi accertamenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria e la correlata richiesta di sospensione del processo proposta dalla parte controinteressata.
9.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, per questa parte, va dichiarato inammissibile.
10.- A miglior sorte non sono destinate le censure volte a censurare le operazioni delle altre sezioni per il congiunto effetto derivante dalla omessa verbalizzazione delle schede consegnate alla sezione n. 1 e dalla non corrispondenza tra numero di schede consegnate a molte delle altre sezioni e quello indicato nei rispettivi plichi all’atto dell’insediamento.
Sul punto, deve essere osservato che nessuna correlazione è dato rilevarsi tra l’omessa verbalizzazione di cui alla prima parte del presente ricorso e la non corrispondenza - debitamente verbalizzata - delle schede consegnate alle altre sezioni con il dato nominale contenuto sul plico.
In ogni caso, l’omessa censura della veridicità del verbale delle altre sezioni mediante gli strumenti approntati dalla legge rende inammissibili in radice le critiche in argomento.
11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
12.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;non è luogo a provvedere nei confronti delle parti non costituite.