TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2019-11-28, n. 201901903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2019-11-28, n. 201901903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901903
Data del deposito : 28 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2019

N. 03691/2019 REG.RIC.

N. 01903/2019 REG.PROV.CAU.

N. 03691/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2019, proposto da


A S N, rappresentata e difesa dagli avvocati R B e E D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro De' Ruggiero in Napoli, via Vincenzo Arangio Ruiz n. 83;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n. 06 del 26 marzo 2019 della Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato - sessione 2018 - indetto con D.M. 06.09.2018, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente (identificativo busta n. 2760/C725) il punteggio di 25 per la prova di diritto civile e di 28 per il parere di diritto penale;
della determinazione della Commissione presso la Corte d'Appello di Napoli di esclusione della medesima dalla partecipazione alle prove orali;
nonchè di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare del provvedimento con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione in data 02.07.2019 presso la Corte d'Appello di Napoli nella parte in cui non risulta menzionato fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche la ricorrente, siccome esclusa;2) - di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e, comunque, connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare;

Ritenuto che:

- infatti, non sembrano fondate, alla luce del costante orientamento della Sezione, le censure relative all’inadeguatezza del voto numerico, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione d’esame e, in riferimento al tempo complessivo di correzione degli elaborati;

- quanto alla composizione della X sottocommissione istituita presso la Corte di appello di Roma, la difesa erariale ha prodotto copia del decreto ministeriale di nomina della prof.ssa Maria Barela in sostituzione del prof. T D M e ogni doglianza relativa a quest’ultimo andava introdotta mediante la proposizione di motivi aggiunti e non con semplice memoria;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate;

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