TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-11-05, n. 201401717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-11-05, n. 201401717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201401717
Data del deposito : 5 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00684/2006 REG.RIC.

N. 01717/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00684/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2006, proposto da:
B B, quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. F M, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Bruno Nisticò, in Catanzaro, alla via D. Mottola D'Amato, n. 51;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. F P, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, al viale De Filippis, n. 280;
MCC S.p.a., già Mediocredito Centrale S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Fioramanti, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Elisabetta Froio, in Catanzaro, alla via Crispi, n. 129;

per l'annullamento

dell’avviso di revoca ed invito di pagamento n. 712/2006, datato 10 marzo 2006, con cui MCC S.p.a. ha comunicato a B B, imprenditore individuale, che il Comitato Agevolazioni MCC – Regione Calabria aveva revocato, nelle riunioni del 21 dicembre 2995 e del 28 dicembre 2005, l’intervento agevolativo a lui in precedenza concesso per l’acquisto di una trattrice agricola.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di MCC S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’avviso di revoca ed invito di pagamento n. 712/2006, datato 10 marzo 2006, MCC S.p.a., ente concessionario dello Stato e delle Regioni per la gestione delle agevolazioni creditizie alle imprese, ha comunicato a B B, imprenditore individuale, che il Comitato Agevolazioni MCC – Regione Calabria aveva revocato, nelle riunioni del 21 dicembre 2995 e del 28 dicembre 2005, l’intervento agevolativo a lui in precedenza concesso per l’acquisto di una trattrice agricola.

Il provvedimento di revoca è basato sul fatto che la fattura di acquisto del bene oggetto di agevolazione fosse stata emessa prima della formale stipula del contratto di compravendita.

Esso contiene, altresì, l’invito al pagamento della somma complessiva di € 18.458,73, a titolo di contributi revocati, interessi e rimborso di spese postali.

2. B B ha impugnato l’avviso ricevuto.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Calabria ed a MCC S.p.a., egli ha infatti domandato l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.

a) Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Poiché i fondi erogati erano stati effettivamente destinati all’acquisto di una trattrice agricola, l’agevolazione non avrebbe potuto essere revocata, avendo raggiunto il suo scopo. In questo senso deporrebbe il principio generale di conservazione degli effetti degli atti giuridici enucleabile dall’art. 156 c.p.c.

b) Violazione ed errata applicazione della l. 28 novembre 1965, n. 1329, per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere.

Il ricorrente aveva sostanzialmente rispettato la disciplina dettata in materia di agevolazioni. L’amministrazione, che pure aveva positivamente vagliato la sua richiesta, avrebbe quindi potuto disporre la revoca dell’agevolazione solo laddove vi fossero state gravi violazione che denotassero un tradimento della ratio dell’agevolazione, così come peraltro previsto dalla circolare esplicativa di MCC S.p.a. del 16 luglio 2003, n. 308

c) Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241.

La motivazione del provvedimento era carente e non conteneva alcun riferimento alla norma che la giustifica.

3. La Regione Calabria si è costituita in giudizio con comparsa formale, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso.

Anche MCC S.p.a. ha preso parte al giudizio. Ha ribadito che la fattura d’acquisto del mezzo è anteriore alla stipula del contratto di compravendita del bene oggetto di agevolazione, in contrasto con quanto stabilito dalla circolare emessa da MCC S.p.a. in data 16 luglio 2003, n. 308, di recepimento della delibera di Giunta Regionale n. 417 del 4 giugno 2003. Ha difeso, quindi, la bontà del proprio operato.

4. L’istanza di tutela cautelare avanzata da B B è stata discussa alla camera di consiglio del 6 luglio 2006 e rigettata con ordinanza resa in pari data, n. 516.

Il ricorso è stato poi discusso nel merito all’udienza del 3 ottobre 2014 e quindi spedito in decisione.

5. Va premesso che, benché nell’avviso impugnato si dia conto della circostanza che la revoca dell’agevolazione sia stata decisa dal Comitato Agevolazioni MCC – Regione Calabria nelle riunioni del 21 dicembre 2005 e del 28 dicembre 2005, non emerge dagli atti di causa che tale decisione sia tata esternata all’interessato prima della notificazione dell’atto oggetto di impugnativa.

Dunque, alla luce dei dati fattuali disponibili, il ricorso proposto va considerato tempestivo e correttamente indirizzato avverso l’unico atto dotato di rilievo esterno.

6. Nel merito, il ricorso merita accoglimento, essendo fondati il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente.

La revoca, come già illustrato, è così motivata: “La fattura di acquisto relativa al bene agevolato è stata emessa in data anteriore alla stipula del contratto di compravendita” .

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, non è indicata la norma che giustifichi il provvedimento di autotutela, né è possibile comprendere quale delle regole poste a disciplina dell’intervento agevolativo sia stata violata.

Peraltro, l’erogazione del contributo appare disciplinata dalla circolare emessa da MCC S.p.a. in data 16 luglio 2003, n. 308, di recepimento della delibera di Giunta Regionale n. 417 del 4 giugno 2003.

Tale documento indica specificamente i casi di cessazione dell’agevolazione (insolvenza del beneficiario nel rimborso del finanziamento;
risoluzione del contratto di vendita o decadenza dal beneficio del termine;
risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto stipulato dal venditore;
cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa venditrice o di quella acquirente comportante il venir meno della dilazione di pagamento);
e quelli di revoca della stessa (mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti;
venir meno dei requisiti di ammissibilità;
contributi concessi in base a dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
alienazione, cessione o distruzioni dei beni prima del termine stabilito).

Orbene, nel caso di specie dalla motivazione del provvedimento non risulta integrata alcuna della cause di cessazione o di revoca dell’agevolazione previste nella detta circolare.

E’ inoltre vero che, come evidenziato dalla difesa di MCC S.p.a., la circolare in questione stabiliva che “l’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziar aia sensi della Legge 1329/65, contenente l’espressa previsione della domanda di ammissione all’intervento agevolativo di MCC S .p.a.” .

Ma va comunque rilevato che l’avviso di revoca non muove esplicitamente al ricorrente l’accusa di aver violato tale disposizione e che, in ogni caso, la sola emissione anticipata di un documento fiscale quale la fattura non appare, in mancanza di altri elementi – comunque non indicati nel provvedimento impugnato – , idonea a dedurre che il ricorrente abbia avviato il progetto di investimento, cui il finanziamento era finalizzato, prima della stipula del contratto di acquisto della trattrice agricola.

7. In conclusione, l’avviso impugnato deve essere annullato.

8. In virtù del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste in solido a carico dei resistenti.

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