TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400387
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 00387/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00523/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Genova, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

dei provvedimenti DASPO del Questore di Genova del -OMISSIS-, notificati a far data dal -OMISSIS-, tutti di uguale durata e contenuto, con i quali veniva fatto divieto ex art. 6 -OMISSIS- legge n. 401/1989 di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio e calcio a 5 relativi ai campionati maschili e femminili nazionali professionisti e dilettanti, giovanili nonché le zone di transito e trasporto dei tifosi per tre ore prima e tre ore dopo gli eventi calcistici, per la durata di anni uno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti -OMISSIS- causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2024 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Questura di Genova ha disposto nei loro confronti (ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c), legge 13 dicembre 1989, n. 401) il c.d. DASPO per la durata di anni uno, in quanto essi hanno partecipato ad uno scontro tra opposte tifoserie che ha avuto luogo in area limitrofa allo stadio cittadino alle ore 12.00 circa dell’-OMISSIS-, poche ore prima -OMISSIS- partita tra -OMISSIS- (prevista per le ore 16.30) e sono stati conseguentemente denunciati per il delitto di rissa (art. 588 cod. pen.).

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l’eccesso di potere ( sub specie di travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà -OMISSIS- motivazione e difetto di istruttoria), per non avere l’Amministrazione dimostrato la partecipazione degli odierni ricorrenti agli episodi di violenza posti a fondamento dei provvedimenti impugnati. Essi (tifosi -OMISSIS-, in particolare, sarebbero stati aggrediti dai tifosi -OMISSIS- allorché si trovavano presso un bar in compagnia di altri tifosi ospiti, in attesa -OMISSIS- partenza del bus navetta per lo stadio. Si sollevano dubbi anche in ordine all’identificazione.

2.2. Con un secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 6, legge n. 401/1989 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti in conseguenza dell’elevato numero di manifestazioni sportive e delle aree connesse cui il divieto si riferisce.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’Amministrazione resistente evidenzia, quanto al primo motivo, che dall’annotazione di P.G. dell’-OMISSIS- emerge

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