TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-12-24, n. 202400984

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-12-24, n. 202400984
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400984
Data del deposito : 24 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2024

N. 00984/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA OM

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli e Giuseppe Lenzini, con domicilio digitale come da pec registri di giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna - U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da pec registri di giustizia;



per l'annullamento

del decreto n. 155/2023 prot. n. 0056186 del 31 agosto 2023 in forza del quale il Questore della Provincia di Ravenna ha revocato la Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE n. 116611800, rifiutando il rilascio di permesso di soggiorno;

del decreto prot. proc. n. 2024/002485/IMM.AREA IV del 10 settembre 2024, in forza del quale il Prefetto di Ravenna ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il predetto decreto del Questore di Ravenna n. 155/2023 prot. n. 0056186 del 31 agosto 2023;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, in particolare della relazione informativa della Questura in data 16 agosto 2024, richiamata nel provvedimento prefettizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Ravenna - U.T.G. - Prefettura di Ravenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In forza del decreto n. 155/2023 prot. n. 0056186 del 31 agosto 2023 la Questura di Ravenna ha revocato la carta di soggiorno per familiari di cittadini UE n. 116611800 in titolarità del ricorrente, rifiutandogli, contestualmente, il rilascio di permesso di soggiorno.

A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato le seguenti ragioni:

- a carico dello straniero, in data 29 marzo 2022, è stata emessa dal Tribunale di Ravenna sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, divenuta irrevocabile in data 11 ottobre 2022, per i seguenti reati: 1. Maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 C.P.; 2. Violenza privata ai sensi dell'art. 610 C.P.; 3. Resistenza a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art 337 C.P.; 4. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art 336 C.P.;

- trova applicazione l’art. 18 bis, TUI;

- lo straniero non riunisce i requisiti per il mantenimento della Carta di soggiorno per familiari dì cittadini dell'U.E. né per il rilascio dell'ordinario titolo di soggiorno, alla luce della vigente normativa.

Successivamente, il Prefetto di Ravenna, con decreto datato 10 settembre 2024, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento della Questura che precede.

Sul punto la Prefettura ha valorizzato quanto segue, in sintesi:

- il cittadino straniero è stato arrestato il 02 gennaio 2022 per maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della coniuge convivente e in data 29 marzo 2022 è stato condannato con sentenza del Tribunale di Ravenna divenuta irrevocabile in data 11 ottobre 2022, per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, resistenza ad un pubblico ufficiale, violenza a minaccia ad un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 572, 610, 337 e 336 c.p., alla pena di 1 anno e mesi 6 di reclusione; inoltre, è stata adottata a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento al luogo di residenza della parte offesa nonché al luogo di lavoro della stessa e all'istituto scolastico frequentato dai figli minori;

- il decreto di revoca della Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE ed il contestuale rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno non sono frutto di un mero automatismo, ma della valutazione del comportamento tenuto dallo straniero oggi ricorrente ai danni della propria compagna, poiché la condanna per delitti commessi in ambito di violenza domestica rappresenta indice presuntivo di pericolosità sociale da parte del soggetto che li commette; la condotta dello straniero ha indotto inoltre il Giudice ordinario ad ordinare il divieto di avvicinamento da parte dello stesso alla parte offesa proprio al fine di garantirne la sicurezza messa a rischio da tali comportamenti;

- la Questura ha evidenziato, per un verso, come la predetta sentenza di condanna, unitamente alla ulteriore misura

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi