TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300882
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00620/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2022, proposto da
S M d P (Cem Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato A S in Napoli, via Toledo n. 156.

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R A P, G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81.

per l'annullamento

- Della nota n. 0239452, del 03.12.2021, della ASL NA 3 Sud, sottoscritta dal Responsabile Cure Primarie dott. A A e dal Direttore Responsabile Dott.ssa A T, con cui viene richiesto, alla società ricorrente, di volere emettere note di credito di €. 280.127,16 sulla fattura 200/P del 3.11.2021, con decurtazione del medesimo importo dalla liquidazione del mese di novembre e dicembre 2021 sino a concorrenza della somma totale di €.840.381,48 liquidata per prestazioni di assistenza ospedaliera non effettuate in base alla

DRGC

621/2020 e della delibera Aziendale n 388/21, in quanto “l'importo doveva essere assicurato da una maggiore produzione nell'anno 2021”;

- della nota n. 0242005, del 07.12.2021, con cui il Direttore Generale della ASL NA 3 Sud, insieme al Direttore amministrativo e Sanitario, comunica a più Case di Cura, tra cui la struttura ricorrente, l'avvio del procedimento di recupero delle somme erogate per il riconoscimento fino al 90% del tetto assegnato, nelle mensilità di novembre e dicembre 2021;

- della nota n. 0245546, del 13.12.2021, avente ad oggetto la revoca “di quanto richiesto con nota protocollo 0239452 del 3.12.2021 e, si provvederà al suddetto recupero delle somme, sulle fatture di novembre e dicembre 2021”, per prestazioni di assistenza ospedaliera non effettuate in base alla

DRGC

621/2020 e della delibera Aziendale n 388/21, in quanto “l'importo doveva essere assicurato da una maggiore produzione nell'anno 2021;

- della

DRGC

621/2020 e la delibera Aziendale n.388 del 29.4.2021\, ove lesive e nella parte in cui dovessero essere interpretate illegittimamente, in violazione di legge, imponendo la restituzione dei ristori ricevuti in quanto “l'importo doveva essere assicurato da una maggiore produzione nell'anno 2021;

- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ove lesivi, con riserva di proporre motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Casa di cura Cem Santa Maria del Pozzo espone di essere accreditata per attività di riabilitazione, codice 56 nonché ex art 26 L.833/78, e attività con posti letto di lungodegenza.

La Casa di Cura soggiunge che con Dgrc 621/2020, la Regione Campania, ha previsto che le Case di Cura accreditate devono ricevere dei ristori pari al 90% del budget per effetto delle chiusure disposte per l’emergenza COVID, ai sensi dell’art. 4, comma 5, D.L. n. 34/2020. In particolare, il punto 4 dell’allegato B alla Dgrc 621/20, avente ad oggetto “Emergenza COVID: disposizioni straordinarie”, prevede che per quanto riguarda l’ammontare degli acconti riconoscibili per l’esercizio 2020, lo schema di contratto ai sensi dell’art.

8-quinquies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., approvato delibera stessa , applica la previsione di cui al comma 5 dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020. In quanto i ricoveri differibili e non urgenti sono stati sospesi dalla Regione in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dal 12.03.2020 al 03.05.2020 e dal 27.10.2020 al 11.12.2020, per complessivi 96 giorni.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato dalla esponente, con riferimento a tutte le attività di degenza ospedaliera correlate al codice 56 ( riabilitazione intensiva) e alle attività ex art 26 legge 833/78 (prestazioni oggetto della deliberazione 531/2021), essa ha percepito le somme in forza del ridetto d.l. n. 34/2020 e non ha superato il limite del 90% del budget, provvedendo a rendicontare i costi fissi secondo le modalità previste dalla Delibera regionale 531/2021.

Senonché, con nota (prot. n. 0239452) del 03.12.2021, della ASL NA 3 Sud, sottoscritta dal Responsabile Cure Primarie dott. A A e dal Direttore Responsabile Dott.ssa A T, veniva richiesto, alla società ricorrente, di volere emettere note di credito di €. 280.127,16 sulla fattura 200/P del 3.11.2021, con decurtazione del medesimo importo dalla liquidazione del mese di novembre e dicembre 2021 sino a concorrenza della somma totale di €.840.381,48 liquidata per prestazioni di assistenza ospedaliera non effettuate in base alla

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