TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-18, n. 201800253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-18, n. 201800253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800253
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2018

N. 10861/2017 REG.RIC.

N. 00253/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10861/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10861 del 2017, proposto da:


Fly Go Voyager S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A P, P F, S B e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;


contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Wizz Air Hungary Ltd, Enrico Peronace, Alessandra Moscatelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 26698 (procedimento IP269), adottato dall'AGCM nell'adunanza del 19 luglio 2017, notificato alla ricorrente in data 27 luglio 2017 e pubblicato in data 7 agosto 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa la ragionevole previsione sull’esito del gravame in relazione ai profili di censura dedotti, che non sussiste nell’attualità una situazione di estrema gravità e urgenza, come richiesto dall’art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione di misure cautelari, avuto riguardo alla dedotta onerosità della sanzione comminata, tenuto conto della possibilità di recupero delle somme versate nell’ipotesi di una successiva decisione di merito favorevole;

- che secondo l’orientamento della Sezione, la domanda cautelare in materia di provvedimenti sanzionatori può trovare accoglimento nell’ipotesi in cui l’impresa sanzionata versi in gravi difficoltà economiche e tali per cui il pagamento possa effettivamente pregiudicare l’esistenza stessa dell’impresa o la prosecuzione dell’attività o, ancora, incidere sull’equilibrio economico finanziario della società (Tar Lazio, sez. I, 16 luglio 2015 n. 3050), circostanze che non sembrano dimostrate nel caso di specie, come ritenuto anche da AGCM nel provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, depositato in giudizio in esecuzione dei disposti incombenti istruttori, e tenuto anche conto dell’ammontare del fatturato realizzato dalla società nel 2016;

- e che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

Ritenuto di porre le spese della presente fase cautelare a carico della parte soccombente, liquidandole come in dispositivo;

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