TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300168
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00168/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
Aa s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’ avvocato F M B con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna, n. 8, presso lo studio dell’anzidetto avvocato B;
contro
Comune di Arco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’ avvocato B Z dell’Ufficio legale del Comune di Arco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica comunale prot. n. 005843/2023, d.d. 27.02.2023, comunicato nello stesso giorno, con cui tale organo comunale ha intimato, in ossequio all’art. 86, comma VIII, della l.p. n. 15/2015, l’omesso inizio dei lavori previsti dalla S.C.I.A. prot. n. 3949, d.d. 08.02.2023, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso dei locali posti al piano terra della p.ed. 2212 C.C. Arco, attualmente destinati a locale degustazione e di proprietà della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato F M B e per il Comune di Arco l’avvocato B Z, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna ricorrente è proprietaria del compendio immobiliare principalmente contraddistinto dalla p.ed. 2212 C.C. Arco compreso nelle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale disciplinate all’art. 24 delle norme di attuazione del P.R.G. comunale. Tale particella corrisponde ad un edificio utilizzato dalla società ricorrente per la produzione di birra artigianale nel quale, a piano terra, è attualmente presente un locale destinato alla degustazione dei prodotti realizzati in loco. In data 8 febbraio 2023 la società ha presentato al Comune di Arco la S.C.I.A. sub prot. n. 0003949 per l’esecuzione di un intervento di mutamento di destinazione d’uso di parte del piano terra allo scopo di trasformare il locale degustazione in un bar, nel quale espletare le attività compatibili con tale tipologia di esercizio pubblico, precluse, invece, in un mero locale degustazione.
2. Con provvedimento prot. n. 005843/2023 del 27 febbraio 2023 il Dirigente dell’Area Tecnica comunale, in applicazione dell’art. 86, comma 8, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, ha vietato di iniziare i lavori previsti nella S.C.I.A. anzidetta ed indicati negli elaborati di corredo ovvero di proseguirli qualora fossero già stati avviati. Il provvedimento risulta motivato dalla ritenuta incompatibilità urbanistica dell’attività programmata da Aa s.r.l. in ragione dell’asserito contrasto con il comma 2 bis dell’art. 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.
3. Aa s.r.l. con il ricorso in esame ha contestato il provvedimento dirigenziale di inibizione per i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge (art. 86, comma VIII, della l.p. n. 15/2015) ed erronea applicazione di legge (art. 13, comma II bis, della l.p. n. 9/2000 e ss.mm.
L’art. 13 comma 2 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 non può essere invocato a fondamento del divieto dei lavori di trasformazione del locale degustazione in un bar poiché tale disposizione individua meramente le attività non soggette alle autorizzazioni prescritte dagli artt. 7. 8 e 9 del testo normativo predetto e, con specifico riferimento ai birrifici, indica le facoltà di consumo immediato della birra nei locali di relativa produzione o di quelli adiacenti, precisando i limiti di relativa distribuzione e quelli delle superfici a tali fini utilizzabili per l’espletamento di una simile tipologia di attività nell’ambito di quella di produzione, indipendentemente, cioè, dall’acquisizione di qualsivoglia autorizzazione commerciale. La S.C.I.A. presentata dalla società ricorrente l’8 febbraio 2023, d’altra parte, era proprio strumentale a modificare l’attività di consumazione della birra consentita ex art. 13 comma 2 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 per ottenere la possibilità di esercitare l’attività connessa ad un bar.
II. Violazione di legge (art. 86, comma VIII, della l.p. n. 15/2015) e violazione di legge (artt. 118, comma I, della l.p. n. 15/2015 e 33, comma VI, delle norme di attuazione del P.U.P.) ed eccesso di potere per difetto dell’istruttoria, conseguente travisamento della realtà e carenza di motivazione
Risulta del tutto erroneo l’ulteriore presupposto che supporta l’atto censurato e cioè l’asserito contrasto con le previsioni dell’art. 118, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015 ed, indirettamente, dell’art. 33 delle norme di attuazione del P.U.P., approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, che disciplinano le attività ammesse all’interno delle zone produttive del settore secondario. Quest’ultima disposizione individua le destinazioni ammesse, precisando, altresì, al relativo comma 6, le funzioni compatibili, prevedendo, ai fini che rilevano nel caso di specie, che “ nell’ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi ed impianti di interesse collettivo e servizi alle attività produttive ”. In applicazione di quanto disposto dal citato art. 33 con deliberazione del Consiglio n. 13 del 2 marzo 2015 il Comune di Arco ha individuato puntualmente le aree produttive predette presenti sul proprio territorio, fruibili per l’insediamento delle attività compatibili con quelle produttive e una delle due aree utilizzabili per tali finalità è stata individuata proprio in corrispondenza della superficie edificata di cui è parte il compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente. La l.p. n. 15 del 2015 all’art. 118, comma 1, ha poi codificato il principio secondo cui nelle zone produttive di interesse secondario, oltre ad essere ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del P.U.P., sono consentiti “ anche senza specifica previsione urbanistica, servizi ed impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale ”. Il Servizio Urbanistica dell’Amministrazione provinciale, del resto, ha precisato che nelle zone produttive del settore secondario di interesse provinciale, anche senza previsione urbanistica, sono ammessi “ servizi ed impianti di interesse collettivo - quali centri di riabilitazione, locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, cioè quelle attività che sono funzionali non solo alle attività produttive presenti in queste aree ma all’intera collettività - servizi alle attività produttive per la logistica finalizzate all’interscambio di beni e servizi - quali bar, uffici bancari, bancomat, mense, ristoranti convenzionati con le aziende (ristoranti aziendali) ”. Oltre alla violazione di legge il provvedimento impugnato reca una motivazione che non rende facilmente intellegibili le ragioni che lo supportano.
8. In prossimità dell’udienza di discussione del 26 ottobre 2023 la parte ricorrente con atto depositato il 25 settembre 2023 ha rappresentato che il Comune di Arco ha adottato il provvedimento di autotutela prot. n. 20361/2023 con cui è stato annullato l’atto censurato, dichiarando inoltre che è venuto meno l’interesse ad una statuizione nel merito del ricorso. A propria volta il Comune di Arco con atto depositato il 5 ottobre 2023 ha confermato l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. 5843/2023 oggetto di impugnazione precisando, tuttavia, che ai sensi dell’art. 86, comma 8 della legge provinciale n. 15 del 2015, il cambio di destinazione d’uso comunicato con SCIA n. 2023/0003949 è stato in ogni caso sospeso in ragione della necessità di adeguare l’attività segnalata agli adempimenti di legge. Nel corso dell’udienza odierna il patrocinio della parte ricorrente ha poi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere chiedendone la relativa declaratoria. Le parti hanno inoltre condiviso di compensare le spese di lite.
9. Così stando le cose al Collegio non resta altro che pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5, c.p.a. coerentemente alla puntuale richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente. Nella fattispecie il Giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa dal ricorrente che ha ritenuto di aver ottenuto il bene della vita atteso e ciò poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio (Cons. Stato, sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5655). È comunque appena il caso di rimarcare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione e l’interesse a ricorrere ( ex multis ,