TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2023-09-08, n. 202313677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2023-09-08, n. 202313677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313677
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 13677/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10859/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10859 del 2023, proposto da
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Atac Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, L B, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, non costituito in giudizio;
Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie Ansf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roberto Amarante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento: a) del provvedimento di disposizione gestionale n. 46 del 9 maggio 2023 dell'Atac a firma del Direttore del personale, Relazioni Industriali Safety Antonio Serra, avente ad oggetto: “Selezione interna per la ricerca di n.40 Macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1 (Disp. Gest. 2019 n. 6, e s.m.i): convocazione prova scritta esame ministeriale per abilitazione figura professionale di M”. b) del provvedimento di disposizione gestionale n. 49 del 15 maggio 2023 dell'Atac a firma del Direttore del personale, Relazioni Industriali Safety Antonio Serra, avente ad oggetto: “Selezione interna per la ricerca di n.40 Macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1 (Disp. Gest. 2019 n. 6, e s.m.i): esiti prova scritta e convocazione prova orale esame ministeriale. c) del provvedimento di disposizione gestionale n. 54 del 23 maggio 2023 dell'Atac a firma del Direttore del personale, Relazioni Industriali Safety Antonio Serra, avente ad oggetto: “Selezione interna per la ricerca di n.40 Macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1 (Disp. Gest. 2019 n. 6, e s.m.i): esiti prova orale e convocazione prove pratiche esame ministeriale. d) del provvedimento di disposizione gestionale n. 56 del 30 maggio 2023 dell'Atac a firma del Direttore del personale, Relazioni Industriali Safety Antonio Serra, avente ad oggetto: “Selezione interna per la ricerca di n.40 Macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1 (Disp. Gest. 2019 n. 6, e s.m.i): esiti prove pratiche esame ministeriale e riassegnazione strutture di provenienza. e) Nota Atac a firma Antonio Serra e Silvia Bruno del 25/05/2023 avente ad oggetto: Metropolitana di Roma linea A e B-B1 – Domanda di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei roteabili. f) Parere negativo ANSFISA, di estremi e contenuto non cogniti al ricorrente.

g) di tutti gli atti impliciti, prodromici, interni, comunque collegati e connessi al suddetto provvedimento. h) nonché ex art. 30 c.p.a., per la condanna - in forma specifica - delle parti resistenti ad ammettere il ricorrente a sostenere la prova suppletiva scritta dell'esame ministeriale ANSFISA.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atac Spa e di Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie Ansf;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso notificato in data 5 luglio 2023, l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti emanati da

ATAC

Spa nell’ambito della selezione interna per la ricerca di n.40 macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1 dalla quale veniva escluso con nota del 25.05.2023, a seguito della decisione di Ansfisa sulla non ammissibilità del ricorrente medesimo., e ciò in quanto risultante dal casellario giudiziale del ricorrente. Nella specie, poi, la documentazione fornita dal ricorrente medesimo non era ritenuta idonea a superare quanto indicato, per cui Ansfisa con Verbale n.1 del 5 maggio 2023 ha deciso di non ammettere il Caponecchi in quanto “la documentazione trasmessa è stata valutata non sufficiente per l’ammissione, visto il provvedimento a suo carico risultante dal certificato del casellario giudiziale.”

Più in dettaglio, per come ricostruito dallo stesso ricorrente, con disposizione gestionale n. 6 del 9 gennaio 2019, avente ad oggetto: selezione interna per la ricerca di n. 40 Macchinisti par.153 da assegnare alle linee A e B/B1, Atac Spa azienda per la mobilità del Comune di Roma indiceva una prova selettiva per coprire eventuali fabbisogni di organico all’interno della divisione metro;
con disposizione gestionale n. 16 del 21 febbraio 2019 veniva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione interna per la ricerca di n.40 Macchinisti par.153 da assegnare alle linee A e B/B1 (Disp. Gest. 6/2019) ed il ricorrente R C risultava tra i candidati ammessi;
con disposizione gestionale n. 28 del 12 marzo 2019 il ricorrente veniva ammesso alla prova preselettiva da sostenere il 17 marzo 2019 ore 10;
con disposizione gestionale n. 36 del 26 marzo 2019 venivano pubblicati gli esiti della prova preselettiva;
con disposizione gestionale n. 41 del 4 aprile 2019 venivano pubblicate le graduatorie ed il Sig. C R risultava nella graduatoria 3 operatori di servizio;
con disposizione gestionale n. 44 del 9 aprile 2019 veniva dato avvio al corso di formazione e tra i nominativi dei partecipanti risulta anche il ricorrente;
con disposizione gestionale n. 84 del 21 giugno 2019 venivano convocati gli ammessi all’esame scritto per il giorno 26 giugno 2019, tra cui il Sig. C R;
con disposizione gestionale n. 85 del 26 giugno 2019 veniva rinviata la prova scritta sine die;
con disposizione gestionale n. 103 del 8 agosto 2019 veniva fissata la data per l’esame scritto al giorno 4 settembre 2019;
con disposizione gestionale n. 106 del 9 agosto 2019 veniva posticipata la data per l’esame scritto al giorno 11 settembre 2019;
con disposizione gestionale n. 108 del 23 agosto 2019 tutti gli ammessi agli esami scritti tra cui il Sig. C R venivano convocati per un aggiornamento formativo in vista degli esami scritti;
con disposizione gestionale n. 114 del 13 settembre 2019 venivano resi noti i risultati delle prove scritte e il Sig. R C risultava idoneo;
con disposizione gestionale n. 117 del 20 settembre 2019 veniva pubblicata la graduatoria finale ed il Sig. C risultava idoneo col punteggio di 77,92, classificandosi al 36° posto e si precisava che solo i primi 16 candidati classificati nella graduatoria finale venivano convocati per sostenere l'esame di abilitazione ministeriale presso l'USTIF;
per i restanti candidati in graduatoria, risultati idonei, invece doveva arrivare una nuova convocazione per il suddetto esame. In fatto, il ricorrente non era ammesso alla prova scritta dell’esame ministeriale per abilitazione alla figura professionale di M in ragione, per come sopra ricordato, del parere negativo di ANFISA in ordine all’ammissione alla prova scritta di esame per il conseguimento della abilitazione alla condotta dei rotabili della Metropolitana di Roma linee A, B e B1, non ritenendosi idonea la documentazione relativamente al provvedimento risultante a carico di C R dal certificato del casellario Giudiziale.

Avverso tutti gli atti, comunque meglio indicati in epigrafe del ricorso, è dunque proposto il ricorso in esame affidato a molteplici e articolati motivi di ricorso.

Si sono costituiti in giudizio, con memoria di stile, l’Agenzia nazionale sicurezza ferrovie e ATAC spa, questa preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e comunque in subordine affermando la infondatezza del proposto ricorso. Sul punto, con memoria, ha replicato la difesa del ricorrente.

Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 5 settembre 2023, previo avviso di sua possibile definizione mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. dato alle parti.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, per come fondatamente eccepito da ATAC spa.

Nel caso di specie, infatti, si controverte comunque della legittimità di una procedura selettiva bandita da ATAC s.p.a., segnatamente di una selezione interna per la ricerca di n. 40 Macchinisti par.153 da inserire su linee metropolitane MA e MB/B1, avviata con Disp. Gest. 2019 n. 6, e s.m.i, peraltro per coprire eventuali fabbisogni di organico all’interno della divisione Metro.

Ora, come correttamente rilevato dalla difesa di ATAC, le società di capitali, seppur interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono per quanto riguarda il regime del rapporto di lavoro con i propri dipendenti soggette alle normali norme di diritto privato.

Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per la selezione di personale, peraltro nella specie interna, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4°, del D.Lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali in quanto ATAC non è configurabile come una pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, comma 2).

Tale principio - come già rilevato da questa Sezione sempre a proposito di ATAC s.p.a. (v. sent. n. 7254 del 21 giugno 2017) - è chiaramente stato affermato dalla Cassazione con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330.

In verità, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 11 dicembre 2015 n. 5643, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di reclutamento del personale riguardanti le società in house, sulla base dell’assunto che esse costituiscono, in realtà, mere articolazioni delle pubbliche amministrazioni che le controllano, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite della cassazione nella sentenza del 25 novembre 2013, n. 26283.

Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, hanno cassato proprio la sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato, affermando che invece sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing.

Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite muove dalla considerazione che i principi affermati con la sentenza a Sezioni unite del 25 novembre 2013, n. 26283 (che il Consiglio di Stato aveva posto a fondamento del richiamato precedente), secondo i quali le società in house costituiscono in realtà mere articolazioni della pubblica amministrazione, devono essere intesi con riferimento alla sola materia del danno erariale e dunque dovevano ritenersi rilevanti unicamente ai fini di radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.

In relazione alla attività di reclutamento del proprio personale, invece, non si ravvisava una tale equiparazione tra le società in house e le pubbliche amministrazioni per cui doveva essere mantenuta ferma la giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto di diritto privato nell’esercizio di poteri privatistici.

Secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, tale principio di diritto trova conferma nell’art. 19 del T.U. sulle società pubbliche 19 agosto 2016 n. 175, che ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico. In particolare, il comma 4 dell’art. 19 prevede che: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.”

Alla luce di ciò, – ad avviso delle Sezioni Unite – deve dedursi la perdurante giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente.

Invero, la difesa di parte ricorrente rileva come la sostanziale esclusione dello stesso dalla procedura selettiva in questione, comunque comunicatagli da ATAC, discenda dalla sua non ammissione all’esame per l’abilitazione alla condotta dei rotabili, non avendo Ansfisa ritenuto idonea la documentazione dal ricorrente prodotta. Il segmento procedurale di che trattasi non è idoneo, ad avviso del Collegio, a far fuoriuscire la vicenda controversa dall’alveo della procedura selettiva indetta, gestita e definita da ATAC, che comunque ha fatto proprio l’avviso di Ansfisa in ordine alla questione dell’ammissibilità all’esame per l’abilitazione, essendo in ogni caso ATAC il soggetto cui imputare l’intera procedura selettiva.

Ne deriva che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, giurisdizione che va declinata in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.

Le spese possono essere compensate.

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