TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-20, n. 202402447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-20, n. 202402447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402447
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2024

N. 02447/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01188/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'ottemperanza

della sentenza n. -OMISSIS-/2023 emessa dal Tribunale di Milano - sezione lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato la sussistenza del diritto della sig.ra -OMISSIS- ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici durante i quali la stessa ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso oltre che al rimborso delle spese processuali liquidate in favore del difensore, avv. -OMISSIS-, dichiaratosi antistatario.

Poiché l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento delle spese legali, l’avv. -OMISSIS- ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 17 settembre 2024.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia ancora provveduto al pagamento dei compensi e delle spese liquidati nella sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 23 gennaio 2024 e che quindi essa sia ancora su questo punto inadempiente.

Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 2 di parte ricorrente), e che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 19 gennaio 2024, (docc. 3, 4, 5 e 6 di parte ricorrente). Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Va pertanto ribadita la fondatezza del ricorso.

L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 23 gennaio 2024, del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.

Ritiene il Collegio che, nel caso concreto, sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato.

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