TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202401448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202401448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401448
Data del deposito : 10 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2024

N. 01448/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01927/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2023, proposto da
Comune di Tortora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, M A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.q. di Commissario Ad Acta, non costituito in giudizio;

nei confronti

Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Marafioti, Franceschina Talarico, Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Cosenza, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Aieta, Comune di Lauria, Comune di Santa Maria del Cedro, Comune di San Nicola Arcella, Comune di Scalea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Praia A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento previa tutela cautelare

del Decreto di “riesame con valenza di rinnovo” (ex artt 29 ter e 29 octies D. Lgs. n. 152/2006) della Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per l’ “Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non” in loc. San Sago del Comune di Tortora (CS) della ditta Co.Gi.Fe. Ambiente srl (di seguito anche “Co.Gi.Fe.” o “Società”), assunto il 19.10.2023 dal Dirigente delegato dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella qualità di Commissario ad acta per la conclusione del procedimento, nominato dal TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, con sentenza n. 1043/2023, comunicato al Comune di Tortora con nota n 17816 del 19 10 2023 e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il n 18698 del 12 12 23 e pubblicato sul

BURC

270 del 13 12 2023 nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compresa la richiamata nota n 17816 del 19 10 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1- Con ricorso ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 22.12.2023 il Comune di Tortora ha esposto:

-) con delibera della Giunta Comunale di Tortora del 15.5.1989 si autorizzava la Ditta W.T.S. s.r.l. (“WTS”) alla realizzazione di un impianto mobile di depurazione liquami provenienti da pozzi neri. a sua volta autorizzato dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Calabria nel 2001 per l’esercizio delle attività di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare, deposito temporaneo, trattamento biologico e trattamento chimico-fisico, individuate con i codici D13, D14, D15, D8 e D9, dell’all B al D.Lgs. 22/97, di rifiuti speciali non pericolosi, ex art 28 D.Lgs. cit;

-) seguiva la sottoposizione dell’impianto –a fini di integrare l’autorizzazione quanto allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi- alla procedura di V.I.A. presso la Regione Calabria, attivata il 10.12.2001 e conclusa favorevolmente con D.D.G. n. 6630 del 26.5.2005;

-) nelle more intervenivano, nel 2002, vicende penali per ipotesi di smaltimento illegale di rifiuti (con sequestro dell’impianto), il cui processo si estingueva per prescrizione in appello;

-) con ordinanza del 28.11.2006 il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti rinnovava l’autorizzazione rilasciata nel 2001 per 10 anni integrandola con prescrizioni;

-) con decreto 24.9.2009 n 1576 la Regione Calabria rilasciava alla Soc. Ecologica 2008 s.r.l. (subentrata a WTS), l’AIA per “impianto di l’eliminazione rifiuti pericolosi e non”;

-) nelle more veniva avviato altro procedimento penale sempre per illecito smaltimento di rifiuti –tra cui percolato da discarica su terreni destinati all’agricoltura adiacenti al corso d’acqua denominato “Noce” e sversando nel medesimo fiume, concluso con condanna dell’amministratore unico della medesima Ecologica 2008 nonché amministratore della Società Recuperi srl, acquistata dalla Ecologica 2008, per i reati di smaltimento illecito di rifiuti, danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.), getto pericoloso di cose (art 674 c.p.) e deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.);

-) con decreto del 27.11.2013 la Procura della Repubblica di Paola sottoponeva l’Impianto a sequestro preventivo e con decreto dirigenziale n. 17645 del 20.12.2014 la Regione Calabria sospendeva l’A.I.A. rilasciata nel 2009;

-) in data 11.3.2015 il Tribunale di Cosenza disponeva il dissequestro dell’impianto, comunque inattivo in assenza di atto formale di assenso della Regione Calabria per la ripresa delle attività;

-) a seguito di invito della Regione Calabria (nota n. 0174256 del 30.5.2016) sulla necessità di avvio della V.INC.A. stante la prossimità di una zona S.I.C. insistente sul territorio della Regione Basilicata, dapprima il gestore contestava la necessità di tale procedura insistendo nella richiesta di ritiro della precedente sospensione mentre -subentrata la CO.GI.FE. al precedente gestore per fusione per incorporazione (come da comunicazione alla Regione Calabria del 28.3.2018) e avendo la Regione ribadito la necessità della V.INC.A. per il ritiro dell’atto sospensivo- la CO.GI.FE. adiva le vie giudiziarie, con ricorso definito con sentenza n. 1900/2018 nella quale si affermava la necessità della V.INC.A.;

-) in data 26.8.2020 CO.GI.FE. presentava alla Regione Calabria l’istanza di “riesame con valenza di rinnovo” dell’AIA di cui al D.D.G. 1576/2009 e, con nota del n. 395354 del 16.9.2020 la Regione assegnava termine al gestore per produrre l’istanza per l’espletamento della procedura di V.INC.A. sospendendo i termini del procedimento fino all’esito del parallelo procedimento;

-) il 27.11.2020 (nota prot. 227318/23AB) CO.GI.FE. presentava l’istanza di VINCA attestando altresì che “non sono intervenute modifiche nell’impianto rispetto a quanto già valutato ed approvato in sede di VIA con il provvedimento di cui al DDG 6630/2005”, senza che del procedimento fosse data comunicazione alcuna al Comune di Tortora, che apprendeva l’esito solo al rilascio del provvedimento finale –decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente ed Energia n 23AB.2021/D.00370 del 23.4.2021- in termini di parere favorevole di VINCA, in fase di screening , non ritendendo la Regione di dover procedere alla Valutazione Appropriata di II livello;

-) riprendeva a questo punto il procedimento di riesame dell’A.I.A. presso la Regione Calabria (con l’istruttoria della Struttura Tecnica di Valutazione sfociata in parere favorevole) e veniva convocata la Conferenza dei servizi decisoria (comunicazione n. 312792 del 5.7.2022);

-) non di meno, perdurando l’inerzia della Regione, CO.GI.FE. attivava l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art 2, co 9, 9 bis e 9 ter L 241/90 e quindi adiva questo Tribunale (ricorso R.G. n. 1098/22) che, con sentenza n 2226/22 di accoglimento del gravame, assegnava alla Regione termine di 120 gg dalla notifica della sentenza per concludere il procedimento, pena la nomina di un Commissario ad acta, -disposta con sentenza n 1043/23 su cui il Comune di Tortora ha instaurato opposizione di terzo allibrata al R.G. n. 1922/2023 a seguito di ulteriore gravame della CO.GI.FE.- individuato nel Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o delegato per la conclusione del procedimento;

-) con nota 19.10.2023 n. 17816 il Commissario ad acta delegato (di seguito, “Commissario”) comunicava al Comune, la conclusione del predetto procedimento, allegando decreto di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA richiesto da Co.Gi.Fe., quivi impugnato;

-) all’esito dei lavori, con il decreto impugnato -comunicato il 19.10.2023 e assunto nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 18698 del 12.12.2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 270 del 13.12.2023- il Commissario ad acta ha accolto l’istanza di Co.Gi.Fe.

1.1- Ritenendo illegittimo e lesivo tale decreto, il Comune di Tortora ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) SULL’INESISTENZA DI UN’AIA VALIDA ED EFFICACE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RINNOVO.

VIOLAZIONE ARTT

9, CO 3, D.LGS. N 59/05;

ARTT

29 OCTIES, 29

QUATER E

208, CO 11, LETT G, TUA;
REG CE NN 76/01 E 1221/09;

ARTT

3 L 241/90;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;
DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE (“VALUTATO” 1, P. 5 DEL DECRETO).

IN VIA SUBORDINATA

II) SUGLI USI CIVICI GRAVANTI SUL TERRENO OVE È SITO L’IMPIANTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE;

VIOLAZIONE DEGLI ARTT

3 L 241/90 E 12 L 1766/1927;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;
MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA (“VALUTATO” 20, P. 9 DEL DECRETO)

III) SULL’ASSENZA DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO.

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