TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-11-26, n. 202001136
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2020
N. 01136/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2018 REG.RIC.
N. 01234/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2018, proposto da
R M e P M, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, C C, A P, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco 5134;
contro
Comune di Vigonza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Fallimento Belvedere S.p.A., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2018, proposto da
Comune di Vigonza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Padova, via San Marco n. 11/C;
contro
G A, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Romagnoli, Roberta Gastaldello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cecilia Bianchini in Venezia- Mestre, viale Ancona n. 17;
Francesco A, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Federica Sgualdino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
P M, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, C C, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco 5134;
Fallimento Diaz S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ometto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gilberto Pengo, Michele Pengo, Massimiliano Pengo, Roberto Pengo, Evelina Ferraresso, Immobiliare 5p S.r.l., Fallimento Belvedere S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 78 del 2018:
- della delibera di Giunta comunale n. 131 del 9 ottobre 2017, pubblicata in albo pretorio dall'11 ottobre 2017, recante “approvazione schema accordo transattivo per la definizione delle Controversie insorte avverso il Fallimento Belvedere, relativamente agli impegni convenzionali previsti nel piano urbanistico attuativo denominato “aree centrali di Perarolo”;
- dell’atto transattivo successivamente sottoscritto, non noto negli estremi, oltre che per l’accertamento e la dichiarazione della sua invalidità in quanto negozio fondato su atto deliberativo illegittimo;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi in relazione agli atti illegittimamente emessi;
quanto al ricorso n. 1234 del 2018:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento e per la dichiarazione di inadempimento dei resistenti agli obblighi e agli impegni dai medesimi assunti nei confronti del Comune di Vigonza, ai sensi dell'art. 8 della convenzione di lottizzazione rep. n. 2013/2007 (PUA della zona territoriale C2/A, C2/B e F/17 di Perarolo), come successivamente modificata dalla convenzione rep. n. 2152 del 16 luglio 2009 e integrata, limitatamente al Fallimento Belvedere S.p.A., dalla transazione del 19 ottobre 2017;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da G A:
- per l’accertamento dell’estinzione di ogni obbligazione a proprio carico derivante dalla convenzione di lottizzazione terreni, per effetto della transazione novativa tra il Comune di Vigonza ed il Fallimento Belvedere s.p.a.;
- per l’accertamento dell’estinzione di ogni obbligazione a proprio carico derivante dalla convenzione di lottizzazione, per effetto della transazione parziaria intercorsa tra il Comune di Vigonza ed il Fallimento Belvedere s.p.a., società incorporante, avente causa dal signor G A;
- accertamento della violazione da parte del Fallimento Belvedere s.p.a. dell’obbligo di manleva assunto con l’atto di compravendita con il signor G A del 9.07.2007, con conseguente condanna del Fallimento al risarcimento del danno causato;
- accertamento della violazione dell’obbligo di manleva assunto dal Fallimento Belvedere s.p.a. a favore del signor G A con atto di compravendita del 9.07.2007, in solido con il Comune di Vigonza, per effetto della transazione perfezionatasi nel novembre 2017;
- accertamento dell’inadempimento del Comune di Vigonza agli obblighi nascenti dalla convenzione prot. 2013/2007 con conseguente risoluzione, ex art. 1453 cod. civ., della convenzione stessa;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Francesco A:
- per l'accertamento e la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Sig. A Francesco e per l’accertamento dell’intervenuta liberazione dalle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione;
- per l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta estinzione della convenzione di lottizzazione rep. n. 2013 del 2007 per intervenuta novazione e/o comunque per l'avvenuta cessione a Iniziative Immobiliari B&B s.r.l. dei terreni;
- per l'accertamento del grave inadempimento del Comune e per la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1459 c.c., della convenzione di lottizzazione rep. n. 2013 del 2007.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roberto e P M:
- (a) per l’accertamento e dichiarazione della estinzione per novazione della convenzione di lottizzazione rep. n. 2013/2007 (Piano urbanistico attuativo della zona territoriale C/2A, C2/B e F/17 di Perarolo), come successivamente modificata dalla Convenzione rep. n. 2152 del 16 luglio 2009 e integrata dalla transazione del 19 ottobre 2017;
- (b) in via subordinata, per l’accertamento e dichiarazione della risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1459 c.c., letti in combinato disposto con i principi di buona fede e correttezza nella esecuzione dei contratti, dei medesimi atti convenzionali di cui al punto che precede per grave inadempimento del Comune ricorrente, ovvero, in via alternativa, per l’accertamento e dichiarazione della risoluzione della convenzione di lottizzazione del 2007 e del 2009, come integrata dall'accordo del 19 ottobre 2017, per sopravvenuta eccessiva onerosità ex artt. 1467-1468;
- (c) in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento e dichiarazione dell'infondatezza del ricorso in forza dell’eccezione d'inadempimento del Comune anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
- (d) in ogni caso, e per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti a), b), c) che precedono, per l’accertamento e dichiarazione della liberazione dei resistenti dalle obbligazioni riferite alle predette convenzioni urbanistiche;
- (e) in via ulteriormente subordinata per l’accertamento e dichiarazione dell'inadempimento dei resistenti limitatamente alla quota di partecipazione di loro spettanza.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 la Dr.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al quale è stato assegnato il nr. 78/2018 R.G. i Sigg. M hanno dedotto di essere proprietari, in Comune di Vigonza, di un lotto di terreno ricompreso nell’ambito di intervento del Piano urbanistico attuativo della zona territoriale C2/A, C2/B e F/17, in area Perarolo: hanno, inoltre, rappresentato che con atto unilaterale d’obbligo in data 14 ottobre 2004 i proprietari dell’ambito del PUA in questione si erano impegnati a realizzare opere pubbliche per un importo di € 2.040.000,00, a fronte dell’adozione di una variante urbanistica che riqualificasse le aree in proprietà in zona C2 di espansione, sulla quale poter edificare un volume di mc. 68.000.
La variante al PRG veniva adottata con D.C.C. di Vigonza n. 20 del 28 febbraio 2005, e approvata con D.G.R. del Veneto n. 4108 del 19 dicembre 2006: in seguito veniva approvato il PUA, e si sottoscriveva la relativa convenzione di lottizzazione.
Con sentenza n. 95 del 29 aprile 2016 il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento di uno dei lottizzanti, la società Belvedere spa: il 9 ottobre 2017 la Giunta comunale di Vigonza approvava, con la delibera qui impugnata, lo schema di accordo transattivo col Fallimento per la definizione della controversia insorta relativamente all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione. L’accordo transattivo veniva in seguito sottoscritto dalle parti.
Avverso tali atti i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo i Sigg. M lamentano che con la delibera gravata il Comune avrebbe modificato, da un lato, le pattuizioni contenute nella convenzione di lottizzazione e, dall’altro, la disciplina urbanistica del PUA.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che con la transazione recepita nel provvedimento gravato le parti avrebbero convenuto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito corrispondente ai soli oneri di urbanizzazione extra-ambito e alle spese relative alla realizzazione della Scuola media, mentre il Fallimento sarebbe stato liberato da ogni obbligo residuo, compresi quelli relativi all’esecuzione delle opere di