TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-06, n. 202200584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-08-06, n. 202200584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200584
Data del deposito : 6 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2022

N. 00584/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00762/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 762 del 2021, proposto da
Confagricoltura Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Provinciale Coldiretti Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Pilia in Cagliari, via Agrigento n. 2;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Furcas in Calgiari, via Delitala 2;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 57 del 31.05.2021, con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, ha aderito alla Federazione Provinciale Coldiretti di Oristano, e le ha conferito la delega, ai sensi dell'art. 11 della legge 12.03.1968, n.334;

- di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, ove necessario, l'atto di delega sottoscritto dal Presidente del Consorzio in favore della Federazione Coldiretti di Oristano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e di Federazione Provinciale Coldiretti Oristano e di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente Confagricoltura di Oristano ha esposto di essere un’organizzazione professionale agricola aderente alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, che costituisce la principale organizzazione datoriale agricola nazionale.

Per quanto qui rileva, ha altresì esposto di aver sempre intrattenuto con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, rapporti di leale collaborazione istituzionale, amministrativa e politica, il quale, dopo diversi anni di commissariamento, è ora gestito direttamente dai consorziati.



2. Con gli atti oggi impugnati, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di aderire alla Federazione Provinciale Coldiretti di Oristano, le ha conferito la delega, ai sensi dell’art. 11 della legge 12.03.1968, n.334, e ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della predetta delega.



3. Detti atti sono considerati illegittimi dalla ricorrente per le seguenti ragioni di diritto:

- I Violazione dell’art 97 della Costituzione – violazione degli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto della Regione Sardegna – violazione della L.r. 23.05.2008 n. 6 – violazione dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio resistente - eccesso di potere per carenza dei presupposti , in quanto è illegittima la motivazione posta a sostegno dell'adesione per cui “ l’azione di sensibilizzazione promossa da un consorzio di bonifica sconta la limitatezza di mezzi e capacità ”, ed avrebbe perciò la necessità di aderire ad un’organizzazione di categoria a " tutela degli interessi, e quale strumento per perseguire l’indirizzo di questa amministrazione ”.

Per effetto dell’adesione, il Consorzio resistente viene a trovarsi, rispetto alla Federazione della Coldiretti, alla stregua di qualsivoglia coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo che svolga la sua attività nella Provincia di Oristano e, in particolare, finisce per porsi -rispetto alla Coldiretti- sullo stesso piano dei consorziati che, per finalità istituzionale, deve, invece, amministrare.

Inoltre, dall'adesione deriva la violazione delle finalità del Consorzio stabilite dallo Statuto e dalla legge, in quanto le finalità istituzionali sono ben definite dalla legge, che prescrive e disciplina e prescrive le modalità e le forme per il loro perseguimento, e, pertanto, si rivela del tutto illegittima l’adesione ad un’associazione privata -portatrice anche di interessi contrapposti- per la tutela delle finalità istituzionali e il perseguimento dell’indirizzo politico.

Nondimeno, la possibilità per gli enti pubblici di aderire ad associazioni è disciplinata per legge ed incontra i tipici limiti sottesi alla natura, finalità, costituzione e funzionamento degli stessi, a tutela anche della funzione pubblica autoritativa demandata. D'altronde, lo stesso statuto della Coldiretti dispone che essa è " organizzazione sindacale di rappresentanza delle persone e delle imprese ", mentre il Consorzio di Bonifica non appartiene a nessuna di tali categorie.

Né la legittimazione all'adesione può derivare da una supposta natura di datore di lavoro agricolo, nello svolgimento di alcuni rapporti di lavoro subordinato, in quanto la disciplina speciale (ai sensi dell’art. 6 della L. 31.31979 n. 92, e dell’art. 3 L. 29.11.1962 n. 1655), che consente l’applicazione dei contratti collettivi del settore agricolo, non consente l’acquisizione della natura di imprenditore agricolo e la soccombenza di quella di ente pubblico.

- II Violazione ed errata applicazione dell’art. 11 della L. 12 marzo 1968, n.334 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed errore di fatto – eccesso di potere per difetto motivazione e sviamento – violazione del giusto procedimento .



4. Resiste il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e la controinteressata Federazione Provinciale Coldiretti Oristano, che hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività;
l'inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva o interesse, nonché, nel merito, richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

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