TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300730
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 00730/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R G, G C D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
nei confronti
Arcea Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (comunicato con pec del 22.4.2020), con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per la parte inerente l'azienda agricola del ricorrente ed è stato disposto il recupero della somma di € 6.419,62 erogata per le annualità 2016/2017/2018 a titolo di contributo per l'agricoltura biologica; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 17.6.2020 e depositato il 30.6.2020 -OMISSIS-, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale, ha esposto:
-) egli da decenni svolge l’attività di imprenditore agricolo a titolo principale e, in ragione di ciò, annualmente inoltra alla Regione Calabria e all’ARCEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) domande di accesso ai contributi comunitari e nazionali;
-) in data -OMISSIS- l’ARCEA ha richiesto alla Prefettura di Cosenza – Ufficio Antimafia - tramite interrogazione della BDNA informazioni sulla sua impresa individuale, a fronte della quale il Prefetto di Cosenza, con atto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha ravvisato circostanze ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 che determinano il rilascio della informazione antimafia interdittiva;
-) in particolare, Il Prefetto ha ritenuto situazione automaticamente ostativa la condanna per il reato di truffa di cui all’art. 640, comma 2, n.1 c.p., nei confronti dell’A.I.M.A., statuita in sentenza della Corte d’Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto del 5.2.1997, divenuta definitiva il 13.3.1998 a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione;
-) conseguentemente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Sanzioni Atti Pubblici, acquisendo la suddetta informazione interdittiva antimafia, con atto del -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente l’avvenuta annotazione nel casellario informatico degli operatori economici-esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, del testo del suddetto provvedimento prefettizio;
-) avverso il succitato provvedimento prefettizio del -OMISSIS- e la conseguenziale annotazione ANAC il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) al momento pendente;
-) nonostante la non definitività del provvedimento del precitato provvedimento prefettizio, con il decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Regione Calabria ha rettificato il D.D.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per la parte inerente l’azienda agricola -OMISSIS- ed ha disposto il recupero della somma di € 6.419,62 erogata per le annualità 2016, 2017, 2018 a titolo di contributo per l’agricoltura biologica.
2- Avverso il suddetto provvedimento della Regione viene spiegato ricorso per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Il ricorrente contesta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, non giustificabile da ragioni di urgenza stante il divario temporale di 7 mesi tra il provvedimento interdittivo e l’adozione del decreto regionale gravato.
Rileva che, laddove fosse intervenuta la comunicazione, egli avrebbe rappresentato, per un verso, la pendenza di ricorso (RG n. -OMISSIS-) avverso l’interdittiva posta a base del provvedimento gravato e, pertanto, la sua non definitività, da cui la preclusione di provvedimenti di recupero di somme già erogate per l’agricoltura biologica, e, per altro verso, l’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato che aveva sospeso analogo provvedimento del Prefetto di Udine (ordinanza n. 5291 del 18.10.2019).
2) Violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Il ricorrente contesta la legittimità del gravato decreto dirigenziale, per illegittimità del provvedimento prefettizio presupposto, in quanto al momento della sua adozione (-OMISSIS-) non sussisteva la norma di cui all’art. 24, lettera d) del d.l. n. 113 del 4.10.2018, che ha modificato l’art. 67, comma 8 del d.lgs. n. 159/2011, né il decreto del Prefetto di Cosenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Da ciò deriverebbe inadeguatezza istruttoria in ordine all’applicabilità dello ius superveniens alla situazione del ricorrente quanto all’applicabilità della sentenza Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto del 5.2.1997 e alla luce della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 introdotto dall’art. 24, comma 1, lettera d) del d.l. n. 113 del 2018, conv. In l. n. 132 del 2018 per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e degli artt. 25, 27, 38 e 41 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU (v. infra , motivo n. 5 di ricorso).
3) Violazione dell’art. 2033 c.c. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Il ricorrente contesta la legittimità della ripetizione dei pagamenti effettuati non essendo definitivo l’accertamento che gli stessi non fossero dovuti, essendo