TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-03-25, n. 202200106
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Pubblicato il 25/03/2022
N. 00106/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2022, proposto da
C D S, M D S e R D S, rappresentati e difesi dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barrea, non costituito in giudizio;
nei confronti
V D S, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- del provvedimento del Comune di Barrea (AQ) prot. numero 6439 del 30.11.2021, notificato ai ricorrenti, rispettivamente, in data 03.12.2021 (C D S), 05.12.2021 (M D S) e 14.12.2021 (R D S), avente ad oggetto “ Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali ”, con cui si ingiunge ai nudi proprietari De Santis Cinzia, De Santis Monica, De Santis Roberto e De Santis Samira, nonché all’usufruttuario De Santis Vincenzo, di demolire entro 90 giorni dalla data di notifica del decreto le opere abusive, realizzate in assenza di permesso di costruire, nonché ripristinare lo stato dei luoghi, insistenti sul fabbricato ubicato in Loc. Valle Salice – Barrea (AQ) – al Catasto Fg. 26, part. 292;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti impugnano l’ordine di demolizione di opere accertate come abusive dal Comune di Barrea eseguite dall’usufruttuario (genitore dei ricorrenti) su un immobile del quale essi sono nudi proprietari.
Deducono a sostegno del ricorso:
- il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 perché nella qualità di nudi proprietari, come tali individuati nel provvedimento impugnato, non sarebbe loro possibile provvedere alla demolizione delle opere abusive;
- la conseguente illegittimità dell’intimazione sotto comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Barrea e il controinteressato, ritualmente intimati, non si sono costituiti.
Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 1015 c.c. prevede che, oltre che per riunione della proprietà e del dominio utile in capo allo stesso soggetto, perimento della cosa e prescrizione, l’usufrutto cessa per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni .
Non rientrando l’abuso edilizio nelle nozioni di deterioramento del bene o di mancanza di riparazioni, quali cause tipiche e tassative di cessazione dell’usufrutto, il nudo proprietario non ha la possibilità di disporre della cosa propria finché dura l’usufrutto.
Pertanto i ricorrenti, quali usufruttuari dell’immobile oggetto di opere edilizie abusive, non hanno alcuna possibilità di eseguire l’ordine di demolizione.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui, pur avendo dato atto che i ricorrenti intimati sono nudi proprietari dell’immobile gravato da usufrutto, ha assegnato loro un termine per provvedere alla demolizione delle opere abusive, annunciando, in caso di inottemperanza, l’irrogazione nei loro confronti delle sanzioni previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (per precedenti conformi si rinvia a T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 3 maggio 2021, n.2916;Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3391).
Il ricorso pertanto deve essere accolto limitatamente all’assegnazione del termine di novanta giorni per l’ottemperanza decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, scaduto il quale il Comune ha stabilito che provvederà ad eseguire la demolizione in danno dei ricorrenti e ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
La natura della controversia, i rapporti personali fra i ricorrenti e il controinteressato e l’incontestata consumazione dell’abuso edilizio, giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali.