TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-09, n. 202400489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-09, n. 202400489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400489
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 00489/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00595/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2023, proposto da
Associazione Guardia Internazionale Ambientale (G.I.A.) O.D.V., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , Sig. C C S, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 100.1537/AOSP-1 del 23 marzo 2023, adottato dalla Prefettura di Taranto e notificato in data 29 marzo 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore della Associazione G.I.A., Sig. S C C, di rilascio in favore di quest’ultimo del decreto (ex art. 138 T.U.L.P.S. n. 773/1931) di approvazione della nomina a Guardia zoofila ambientale, testualmente, “ per mancanza, in capo all'Associazione istante, del presupposto indefettibile del necessario riconoscimento di cui all'art. 6 della L. 189/2004 ”;

- ove occorra e nei limiti dell'interesse, della comunicazione preventiva prot. n. 100.1537/A.O.S.P.I. dell'11 marzo 2023 dei motivi ostativi all'accoglimento;

- ove occorra e nei limiti dell'interesse degli odierni ricorrenti, ove ritenute lesive, per la disapplicazione/invalidazione/annullamento delle Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/U/016953/10089 del 7 novembre 2016 e n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022;

- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati;

e per l'accertamento

del relativo diritto ex art. 6, comma 2, della Legge n. 189 del 2004 al rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata zoofila ambientale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. M M e udito l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 maggio 2023, tempestivamente depositato, la Associazione Guardia Internazionale Ambientale O.D.V. (d’ora in poi G.I.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , Sig. S C C, che agisce anche in proprio, hanno impugnato il provvedimento prot. n. 100.1537/AOSP-1 del 23 marzo 2023, adottato dalla Prefettura di Taranto e notificato in data 29 marzo 2023, con il quale è stata rigettata l’istanza, presentata dal predetto legale rappresentante, di rilascio in suo favore (ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S. n. 773/1931) del decreto di approvazione della nomina a Guardia zoofila ambientale “ per mancanza, in capo all’Associazione istante, del presupposto indefettibile del necessario riconoscimento di cui all’art. 6 della L. 189/2004 ”, nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse, la comunicazione preventiva prot. n. 100.1537/A.O.S.P.I. dell’11 marzo 2023 dei motivi ostativi all’accoglimento, e, se ritenute lesive, le Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/U/016953/10089 del 7 novembre 2016 e n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022, e tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti.

1.1. La Associazione ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di essere un’Organizzazione Di Volontariato iscritta dal 2021 nel Registro Generale delle Organizzazione di Volontariato della Regione Puglia nei settori d’intervento riconosciuti della protezione degli animali, nonché dell’educazione ambientale, della salvaguardia e recupero ambientale e di essere altresì registrata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (c.d. R.U.N.T.S.).

La Associazione ricorrente ha, quindi, esposto che il proprio legale rappresentante pro tempore , Sig. S C C (ricorrente anche in proprio), aveva presentato in data 25 luglio 2022 istanza, ex art. 6, comma 2, della Legge n. 189 del 2004, alla Prefettura di Taranto per il rilascio, in proprio favore, del decreto di approvazione della nomina a Guardia zoofila ambientale, ai sensi dell’art. 138 R.D. n. 773/1931 e che tuttavia, con comunicazione dell’11 marzo 2023, l’Amministrazione intimata aveva comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., rilevando, in sintesi, che:

a) l’Associazione istante non sarebbe in possesso dei requisiti di legge (segnatamente, il necessario riconoscimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica, nonché l’assenza dell’iscrizione nell’Albo regionale per la protezione degli animali di cui all’art. 19 della L.R. Pugliese 7 febbraio 2020 n. 2);

b) il legale rappresentante non avrebbe documentato il superamento dell’esame finale, composto da 80 domande a risposta multipla, con un massimo di errori pari al 5% previsto all’art. 2 del Regolamento di Servizio.

La parte ricorrente ha, pertanto, dedotto di aver presentato, nei termini, osservazioni e che, nonostante ciò, con il provvedimento prot. n. 100.1537/AOSP-1 del 23 marzo 2023, notificato in data 29 marzo 2023, la Prefettura di Taranto aveva, infine, rigettato l’istanza “ per mancanza, in capo all’Associazione istante, del presupposto indefettibile del necessario riconoscimento di cui all’art. 6 della L. 189/2004 ”.

1.2. I ricorrenti hanno, quindi, dedotto l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe impugnati ed hanno articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.3. Con il primo motivo, hanno lamentato la violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004. - violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”, ex articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106/2016) - violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 2/2020 - eccesso di potere - difetto di istruttoria - disparità di trattamento - sviamento di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura di Taranto, essa sarebbe un’Associazione operante nel campo della difesa e della proiezione degli animali riconosciuta da un Organo Regionale Pugliese (ipotesi di cui alla lettera b delle Circolari prot. n. 577/PASS/U/016953/10089 del 7 novembre 2016 e n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022) per essere stata iscritta, con la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 1396 del 23 settembre 2021, nel Registro Generale delle Organizzazione di Volontariato della Regione Puglia.

1.4. Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 - violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere - difetto di istruttoria - disparità di trattamento - sviamento di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà, in quanto erroneamente la Prefettura di Taranto avrebbe ritenuto che la difesa e la protezione degli animali non fossero ricomprese tra gli scopi indicati nell’atto costitutivo e nello statuto dell’Associazione ricorrente, atteso che tali indicazioni sarebbero indicate negli artt. 3 (rubricato “Scopi”) e 12 (rubricato “Delle guardie ambientali, ittiche, venatorie, zoologiche e zootecniche”) dello Statuto.

1.5. Con il terzo motivo, assumono la violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 - violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere - difetto di istruttoria - disparità di trattamento - sviamento di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà, per avere erroneamente la Prefettura di Taranto ritenuto insussistente, in capo al legale rappresentante, S C C, il conseguimento del titolo richiesto dall’art. 2 del Regolamento di Servizio (nel dettaglio, esame finale, composto da 80 domande a risposta multipla, con un massimo di errori pari al 5%), avendo infatti conseguito un attestato rilasciato dalla Associazione Italiana per il Wilderness (AIW) riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 28 dicembre 2004.

1.6. Con il quarto motivo, lamentano la violazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/1990 - violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere - difetto di istruttoria - disparità di trattamento - sviamento di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà, per non avere la Prefettura di Taranto adeguatamente motivato il provvedimento di rigetto, in questa sede impugnato, poiché meramente ripetitivo delle deduzioni contenute nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm..

1.7. Con il quinto motivo, deducono la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 - violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, ex articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106/2016) - violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore - violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 2/2020 - eccesso di potere - illogicità ed irragionevolezza - sviamento di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà, in quanto la disciplina delle Circolari impugnate sarebbe contraria alle previsioni di legge in subiecta materia .

1.8. Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe impugnati nei limiti dell’interesse, e l’accertamento del diritto ex art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 al rilascio, in favore del legale rappresentante ricorente, del decreto di approvazione della nomina a Guardia giurata particolare zoofila ambientale.

2. Con memoria depositata il 16 giugno 2023, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale, nell’interesse della Prefettura di Taranto, eccependo l’infondatezza del ricorso per avere la P.A. correttamente rigettato l’istanza presentata dalla Associazione ricorrente.

3. Con ordinanza n. 359/2023, pubblicata il 6 luglio 2023, resa all’esito della Camera di Consiglio del 5 luglio 2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla Associazione ricorrente, sulla base della rilevata insussistenza del fumus boni iuris .

3.1. Avverso la predetta ordinanza è stato interposto appello cautelare dai ricorrenti che è stato respinto con ordinanza n. 4125/2023 dal Consiglio di Stato.

4. Con memoria depositata il 2 marzo 2024, le parti ricorrenti hanno chiesto accogliersi il ricorso nel merito.

5. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

6. Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

6.1. Con il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame - congiuntamente sindacabili per la comunanza delle censure ivi articolate - le parti ricorrenti hanno dedotto che la Prefettura di Taranto avrebbe, con motivazione insufficiente, erroneamente respinto l’istanza di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia zoofila ambientale, in favore del legale rappresentante dell’Associazione (Sig. S C C), in violazione dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004 e dell’art. 19 della Legge Regionale Pugliese n. 2/2020, sulla base dell’assunto che essa sarebbe una Associazione avente ad oggetto la protezione ambientale ed, in quanto tale, necessitante il (previo) riconoscimento del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986 (ipotesi indicata nella lettera a della Circolare ministeriale pure impugnata), mentre, essa sarebbe, sulla base di quanto previsto nel proprio Statuto (segnatamente, artt. 3 e 12) una vera e propria Associazione di volontariato operante nel campo della difesa e della proiezione degli animali, che avrebbe ottenuto anche il (necessario) riconoscimento da Organi regionali (ipotesi indicata nella lettera b della Circolare ministeriale pure impugnata), risultando essa iscritta sia nel Registro Generale delle Organizzazione di Volontariato della Regione Puglia (settore d’intervento “Protezione animali”) con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 1396 del 23 settembre 2021, che nella sezione del R.U.N.T.S. della Regione Puglia - Servizio R.U.N.T.S. Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione Sociale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, con determinazione n. 1452 del 7 dicembre 2022.

6.2. Ritiene il Collegio che tali censure non siano condivisibili.

L’art. 6, comma 2 della Legge n. 189/2004 - quest’ultima rubricata “ Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate ” - ha previsto che “ La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ”.

Con riferimento, poi, al “riconoscimento” legislativamente richiesto dalla predetta norma, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le Circolari prot. n. 577/PASS/U/016953/10089 del 7 novembre 2016 e n. 557/PAS/U/002492/10089 del 21 febbraio 2022, ha individuato le seguenti Associazioni i cui associati possono conseguire la nomina a Guardia zoofila: a) le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (poi Ministero della Transizione Ecologica ed oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986;
b) le Associazioni operanti nel campo della difesa e della proiezione degli animali riconosciute (soltanto) da Organi regionali sulla base delle normative locali in vigore;
c) le Associazioni individuate, con decreto del Salute, ai sensi dell'art. 19 quater Disp. coord e trans. c.p., in quanto autorizzate a chiedere l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca;
d) l'E.N.P.A., in virtù del riconoscimento operato con il D.P.R. 31/03/1979, e le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale, cui fa riferimento l'art. 27, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992, in quanto riconosciute titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato.

Orbene, ritiene il Collegio che la Prefettura di Taranto, con il provvedimento impugnato, abbia, mediante adeguata e congrua motivazione, anche per relationem, disatteso l’istanza delle parti ricorrenti e correttamente applicato le predette Circolari ministeriali, in conformità con la previsione legislativa di cui all’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, dal momento che ha legittimamente qualificato la Associazione ricorrente alla stregua di un’Associazione di protezione ambiente di cui alla lettera a ) delle Circolari de quibus ed, in quanto tale, necessitante del previo riconoscimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986.

Ed invero, dall’esame letterale delle attività indicate nell’art. 3, comma 3 dello Statuto (rubricato “Scopi”) dell’Associazione ricorrente - peraltro assai eterogenee tra loro - la tutela degli animali appare una finalità del tutto secondaria ed ancillare rispetto a quella, preminente, di protezione ambientale. In particolare, è dato leggersi che rientrano tra gli scopi “ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e la protezione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 ”.

Peraltro, che l’attività e la finalità di tutela degli animali sia (per l’Associazione odierna ricorrente) del tutto secondaria rispetto a quella della tutela ambientale è dimostrato dal successivo comma 4, dell’art. 3 dello Statuto, che non contempla chiaramente, tra le attività svolte dall’Associazione ricorrente, quelle inerenti la protezione degli animali (vedi: attività indicate alle lettere a , b , d , e ).

Irrilevante ai fini di causa è, poi, il richiamo operato dai ricorrenti all’art. 12 dello Statuto (rubricato “ Delle guardie ambientali, ittiche - venatorie, zoofile e zootecniche ”), trattandosi (soltanto) di una previsione riguardante le modalità di impiego delle predette guardie nell’ambito delle attività espressamente indicate nel già citato art. 3.

Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che la Associazione ricorrente sia, a tutti gli effetti, una Associazione ambientalista, per cui, in assenza dell’espresso riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/1986, il legale rappresentante, Sig. S C C, non poteva conseguire il rilascio del decreto di nomina a Guardia zoofila ambientale.

Per mera completezza, anche laddove si volesse ritenere (per mera ipotesi teorica), che l’Associazione ricorrente abbia natura di Associazione operante nel campo della difesa e della proiezione degli animali, ritiene il Collegio che, parimenti, non sussistano i presupposti indicati alla lettera b ) delle Circolari di cui trattasi, difettando, nel caso di specie, il relativo riconoscimento da parte di Organi regionali istituiti sulla base della legislazione regionale vigente.

A tal proposito, si evidenzia che l’art. 19 della L.R. Pugliese 7 febbraio 2020, n. 2 (rubricato “ Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ”), prevede espressamente che “ Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia. ”.

Orbene, si osserva che, nel caso di specie, l’Associazione ricorrente risulta (soltanto) iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato e nel R.U.N. del Terzo Settore, e non anche nell’Albo previsto dall’art. 19 della predetta L.R. Pugliese n. 2/2020 - la cui iscrizione sicuramente integra il requisito normativamente previsto in subiecta materia - , a nulla valendo il (positivo) riscontro del 17 marzo 2023 della Regione Puglia, valorizzato dalla difesa della ricorrente, secondo cui “ In riferimento alla comunicazione in calce, si ritiene che l'Iscrizione al RUTS sia sufficiente al fine dell'attività di volontariato da svolgere ”.

Infatti, la predetta disposizione prevede che, ai fini della iscrizione all’Albo regionale di cui trattasi, sia necessaria la presentazione di una apposita istanza alla Regione, corredata dalla documentazione ivi indicata, e che, all’esito del procedimento, venga disposta la relativa iscrizione, la quale viene poi comunicata all’associazione o all’ente interessato;
circostanze queste, invero, non verificatesi nel caso di specie.

Ne consegue pertanto che, anche sotto tale profilo, l’Associazione ricorrente non poteva comunque rientrare nell’ambito delle Associazioni di cui alla lettera b) delle Circolari de quibus.

6.3. Il rigetto delle predette censure consente al Collegio di poter disattendere anche il terzo motivo di gravame, con il quale le parti ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, per avere la Prefettura di Taranto disatteso l’istanza della Associazione ricorrente sulla base dell’assunto che il legale rappresentante, S C C, non avrebbe conseguito il titolo richiesto dall’art. 2 del Regolamento di Servizio, consistente nel superamento di un esame finale, composto da 80 domande a risposta multipla, con un massimo di errori pari al 5%, avendo. invece, essa conseguito un (diverso) attestato rilasciato dalla Associazione Italiana per il Wilderness (AIW) riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 28 dicembre 2004.

Ebbene, a prescindere dal fatto che tale Regolamento di Servizio non risulta prodotto in giudizio, occorre, sul punto, soltanto sottolineare che tale censura è divenuta irrilevante ai fini del decidere, in quanto il provvedimento impugnato è plurimotivato (con motivi autonomamente idonei a sorreggerlo), atteso che, come sopra chiarito, il legale rappresentante dell’Associazione ricorrente, S C C, non avrebbe potuto comunque conseguire il titolo agognato, stante il mancato riconoscimento ministeriale della predetta Associazione, in applicazione della lettera a ) delle Circolari de quibus.

A tal fine, la giurisprudenza ha precisato che “ In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 28 dicembre 2023 n. 11285).

6.5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’ultimo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti hanno censurato - peraltro, del tutto genericamente e comunque infondatamente - l’illegittimità delle Circolari ministeriali de quibus per asserito contrasto con le previsioni di legge in subiecta materia.

6.6. Conclusivamente, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati siano immuni dai lamentati vizi di legittimità, per avere la P.A. fatta corretta applicazione delle previsioni legislative e secondarie in tema di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia zoofila ambientale per mancanza, in capo all'Associazione istante, del presupposto indefettibile del necessario riconoscimento ministeriale di cui all'art. 6 comma 2 della Legge n. 189/2004.

6.7. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.

7. Tenuto conto dell’esito del giudizio e dell’assoluta novità della questione oggetto della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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