TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-09-19, n. 202200790

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-09-19, n. 202200790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200790
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 00790/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Meccanica Turbo Diesel, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati L C, G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Genova, via Macaggi 21/8;

contro

Autorità Portuale di Genova, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
Istituto Idrografico della Marina Militare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’atto contenuto nella nota in data 23-12-2014 rep. n. 0028877/p e della conseguente concessione demaniale marittima;


nonché per l’annullamento, con un primo atto di motivi aggiunti, della concessione demaniale marittima arch 1808 rilasciata per il 2016 e della nota dell’Autorità portuale prot. 29259/P del 24.12.2015, oltre che, per quanto possa occorrere, della nota dell’Autorità portuale in data 05.12.2015, prot. 27977 e dei sottostanti atti degli Uffici e Servizi;


nonché per l’annullamento, con un secondo atto di motivi aggiunti, della concessione demaniale marittima arch 1808 rilasciata per il 2017 e della nota dell’Autorità portuale prot. 8560/P del 12.05.2017, della delibera del Comitato di gestione in data 10.04.2017, oltre che, per quanto possa occorrere, della nota dell’Autorità portuale in data 02.12.2016, prot. 23894 e dei sottostanti atti degli Uffici e Servizi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Genova e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2022 il dott. A E B e sentite le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Autorità di sistema portuale ha negato la prosecuzione del godimento della sede operativa in concessione nell’edificio demaniale “ex Selom” per consentirvi lo spostamento dell’Istituto Idrografico della Marina.

Con memoria del 25.05.2022, la ricorrente ha dato atto del venir meno dell’interesse a una decisione sul merito, in quanto da un lato è stato avviato un processo per la ricollocazione della sua attività in aree alternative, dall’altro la Marina Militare non starebbe più trasferendo il proprio Istituto Idrografico nell’edificio “ex Selom”.

La sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire determina l’improcedibilità del ricorso.

La circostanza che l’interesse sia venuto meno a causa di eventi sopravvenuti giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi