TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-09-08, n. 201102187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-09-08, n. 201102187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201102187
Data del deposito : 8 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01750/2010 REG.RIC.

N. 02187/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01750/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. F B, presso il cui studio, in Milano, via Medici, 15, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Cislago, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M B, presso il cui studio, in Milano, c.so Monforte, 39, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Immobiliare B s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M Z, presso il cui studio, in Milano, via Dante, 16, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 24 del 28 maggio 2010, avente ad oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute all'adozione del P.L. n. 2, (Via Papa Giovanni XXIII) in variante ai sensi dell'art.

2 - P.2 - lett f) - a) - c) - e) della L.R. n. 23 del 23/06/1997 - Approvazione Definitiva",

nonché di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi espressamente inclusa la deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 58 del 22 dicembre 2009, recante ad oggetto "Adozione del P.L. n. 2 in variante ai sensi dell'art.

2 - P.2 - lett f) - a) - c) - e) della L.R. n. 23 del 23/06/1997;

e per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni;

con i motivi aggiunti depositati il 21.01.2011:

- del provvedimento del Comune di Cislago prot. n. 0010632/2010, del 12 luglio 2010, Cat. 10, Cl. 10 Fasc., Rif.:GL/sb, recante "Approvazione di Piano Attuativo", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

con i secondi motivi aggiunti depositati il 25.02.2011:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 2 del 26 gennaio 2011, recante "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute all'adozione del Piano di Governo del Territorio. P.G.T. - Approvazione definitiva", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cislago e della Immobiliare B s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con le deliberazioni n. 58 del 22.12.2009 e n. 24 del 28.5.2010, il Consiglio Comunale di Cislago ha, rispettivamente, adottato ed approvato il piano di lottizzazione - in variante al p.r.g., ai sensi della l. reg. Lombardia n. 23/1997 - presentato dalla Immobiliare B s.r.l.

In particolare, con tali atti, l’amministrazione ha articolato il perimetro dell’ambito soggetto a piano attuativo in due distinti lotti - di cui uno corrispondente alle proprietà della Immobiliare B s.r.l. e l’altro al mappale n. 4704, fg.

7 - suscettibili di distinta pianificazione. Ha, quindi, approvato il piano di lottizzazione volto a disciplinare il lotto 1, coincidente le aree di proprietà della Immobiliare B s.r.l.



2. Il sig. P, proprietario dell’area di cui al mappale n. 4704, fg. 7, insorge avverso tali atti, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione della l. n. 1150/1942 e dei principi generali in materia urbanistica, eccesso di potere per sviamento, carenza e travisamento dei presupposti;
carenza di istruttoria;
illogicità ed ingiustizia manifeste;
violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990: il nuovo p.d.l., e, in particolare, la suddivisione in lotti ivi prevista, avrebbe quale unico fine quello di superare il diritto di proprietà del ricorrente su una porzione di terreno inserita nel perimetro del piano. Rispetto al piano precedentemente adottato, il nuovo p.d.l. innoverebbe un solo aspetto (la collocazione del terreno di cui al mappale 4704, foglio 7 in un lotto di ridotte dimensioni) che penalizza gli interessi del ricorrente, senza che sussistano ragioni di pubblico interesse. Sarebbe, infine, ingiustificata la previsione che consente un incremento della capacità edificatoria nel solo lotto 1 (di proprietà della controinteressata), escludendo dal beneficio il lotto 2 (di proprietà del ricorrente);

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 2, l. reg. Lombardia n. 23/1997;
eccesso di potere per sviamento;
carenza e travisamento dei presupposti;
difetto e perplessità della motivazione;
carenza di istruttoria ed illogicità;

III. violazione e falsa applicazione dell’art. 28, l. n. 1150/1942, dell’art. 12, l. reg. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 42 Cost.;
eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti;
sviamento ed ingiustizia manifesta;

IV. eccesso di potere per sviamento;
disparità di trattamento;
ingiustizia ed irrazionalità manifeste;
carenza e travisamento dei presupposti;
carenza di istruttoria;
violazione e falsa applicazione dell’art. 28, l. n. 1150/1942: sarebbe illogica la formazione di un lotto di dimensioni ridotte, idoneo ad ospitare un solo edificio e ciò nonostante subordinato all’obbligo della pianificazione attuativa;
irrazionalità delle tipologie edilizie insediabili;
illegittimità della previsione della realizzazione di un marciapiede sulla via Santa Lucia, per essere progettato in parte sulle aree di proprietà del ricorrente;
violazione della distanza di 10 metri dall’immobile di sua proprietà - situato sul mappale n. 4705, esterno al piano di lottizzazione – in quanto il p.d.l. ometterebbe di considerare la presenza in aggetto alla facciata nord-ovest dell’edificio, di un bow window.



3. Il ricorrente chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.



4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugna il provvedimento prot. 0010632 del 12 luglio 2010 recante “approvazione di piano attuativo” per tutti i motivi dedotti con il ricorso principale oltre che per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Ove l’atto integri gli estremi di un titolo edilizio abilitativo – afferma il ricorrente – la facoltà, prevista dall’art. 7, c. 9, l. reg. Lombardia n. 23/1997, che il provvedimento di approvazione del piano attuativo abbia valore di concessione edilizia, sarebbe esclusa dalla abrogazione della noma, ad opera dell’art. 104, l. reg. Lombardia n. 12/2005.

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