TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-06-04, n. 201405898
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N. 05898/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03155/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3155 del 2014, proposto da:
Soc Gsa Travel Services Srl in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Roma, via Trionfale, 7032;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento della motorizzazione civile fasc. ren. n.133 del 10.07.2013 di rigetto dell’istanza di autorizzazione definitiva dell'esercizio di trasportatore su strada di persone di cui al regolamento CE 1071/2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Motorizzazione Civile di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visto il provvedimento avente ad oggetto il certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone rilasciato dalla motorizzazione civile di Roma il 4 aprile 2014 e depositato agli atti di causa all’udienza pubblica del 29 aprile 2014;
Visti gli artt. 34 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento della motorizzazione civile di Roma fasc. ren. n.133 del 10.07.2013 di rigetto dell’istanza di autorizzazione definitiva dell'esercizio di trasportatore su strada di persone di cui al regolamento CE 1071/2009.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/1990;violazione degli artt. 469 e 47 c.c.;carenza di istruttoria;eccesso di potere per erroneità del presupposto;ingiustizia manifesta;omessa valutazione di atto allegato all’istanza di autorizzazione definitiva;omessa motivazione;errata applicazione del punto 3 della circolare 10/2012;illegittimità derivata.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere essendo stato depositato, agli atti di causa dell’udienza pubblica del 29 aprile 2014, il certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone rilasciato dalla motorizzazione civile di Roma il 4 aprile 2014;certificato che gli era stato, infatti, negato col provvedimento impugnato.
Si ritengono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.