TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-31, n. 202300718
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Pubblicato il 31/01/2023
N. 00718/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05082/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5082 del 2016, proposto da
P B, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Vannella Gaetani n.27;
contro
Comune di Cimitile, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria Tar;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n. 7460/16 di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cimitile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. R M P nell'udienza per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams , ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa dell'ordinanza prot. n. 7460/16, con cui il Comune di Cimitile ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive da lui realizzate sul fabbricato di sua proprietà sito alla Via P. Nenni, in catasto al fg. 4, p.lla 537, sub 4, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;
- considerato che il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza pubblica del 19 gennaio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, ai sensi del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021;
- visto l’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente in data 21.12.2022, e preso atto del rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 84 c.p.a;
- ritenuto pertanto di dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35 co. 2 lett. c) c.p.a;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;