TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402397
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 02397/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2021, proposto dall’Azienda Agricola-OMISSIS-, in persona del suo omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - A.G.E.A; l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., ciascuna in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63;
per l'annullamento
-della cartella di pagamento -OMISSIS-, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
-del ruolo esattoriale relativo alla cartella su citata, emesso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il dott. Francesco Avino e rinviato al verbale di causa quanto alla presenza dei difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), ove alleva bestiame e, in particolare, vacche per la produzione di latte vaccino destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame è stata contestata la cartella di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedere il pagamento della complessiva somma di € 1.375.055,55, inerente ai cc.dd. “prelievi latte” per le annate lattiero casearie 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea. La cartella, che offre il dettaglio degli addebiti, comprende sia la sorte capitale che gli interessi e gli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
2. L’impugnativa è affidata a sette motivi così rubricati: “ I - Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 7, comma 3°, della L. 212/2000, dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere; II - Eccesso di potere - Illogicità manifesta – Contraddizione; III - Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione all’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b), in relazione al Regolamento CE n. 595/ 2004; IV - Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattato CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1° e dell’art. 2 par. 4° del Reg. CEE 3950/1992, Violazione della Legge n. 234/2012; V - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34° dell’art. 10 della L. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 della Cost. – Carenza di motivazione; VI - Illegittimità della cartella di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/19173 - Eccesso di potere per violazione di procedimento - violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento - Illegittima duplicazione del ruolo”; VII - Violazione dell’articolo 25 del d.P.R. n. 602/1973 – Eccezione di prescrizione”.
In sintesi il ricorrente, che in questa sede ha pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, ha anzitutto dedotto la nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione ex art. 7, comma 3°, del c.d. “Statuto del contribuente” (L. n. 212/2000), non recando la cartella i titoli giustificativi della pretesa, vale a dire il numero, la tipologia e l’atto di accertamento cui la stessa si riferisce, quest’ultimo nemmeno previamente notificato. E ciò avrebbe compromesso i diritti del ricorrente anche relativamente alla possibilità di chiedere la rateizzazione della somma pretesa, non essendo intervenuta nemmeno la previa comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe potuto consentire il contraddittorio procedimentale con il privato.
Peraltro i provvedimenti impugnati sarebbero intrinsecamente contraddittori recando, nel medesimo contesto provvedimentale, sia la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme esposte a debito che una preclusione in tal senso.
Inoltre secondo il ricorrente nelle annate lattiero-casearie indicate nella cartella impugnata non vi sarebbe stato, già a monte, alcun controllo della effettiva produzione lattiera, che viceversa sarebbe stato necessario effettuare per determinare, quando del caso, la sussistenza e consistenza dei prelievi supplementari imputati ai produttori di latte. Il ricorrente ha pure dedotto la violazione delle norme comunitarie riguardanti la compensazione nazionale, ovvero la ripartizione dell’esubero complessivo del prelievo supplementare tra i produttori che avevano superato il rispettivo quantitativo di riferimento.
L’impugnativa mette altresì in evidenza la presunta violazione del principio di parità di trattamento, avendo lo Stato italiano determinato il prelievo supplementare a carico esclusivamente di alcuni produttori, lasciando impregiudicati altri produttori che vanterebbero le medesime caratteristiche produttive dei primi. Per l’effetto il ricorrente ha insistito per l’annullamento della cartella di pagamento rappresentando sia la già riferita inattendibilità dei dati alla base del meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote latte, e sia l’erronea applicazione del criterio di calcolo dell’importo del prelievo supplementare per ciascuna annata lattiero-casearia in discussione, che non risulterebbe conforme al dettato comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce del 27 giugno 2019, in causa C-348/18, e dell’11 settembre 2019, in causa C-46/18.
Parte ricorrente ha poi contestato l’ammontare degli interessi pretesi dall’Ag.E.A., erroneamente conteggiati a decorrere dal 1° settembre successivo alla fine delle campagne di riferimento: l’Amministrazione non avrebbe infatti applicato l’art. 10, comma 34°, della L. n. 119/2003, secondo cui, in relazione a dette annate, sarebbe stata introdotta una sanatoria sugli interessi in favore dei produttori. Il versamento di quanto complessivamente dovuto sarebbe stato dunque da effettuare senza interessi, da considerarsi dunque non esigibili ai sensi dell'art. 8- quinquies della Legge poc’anzi citata . In ogni caso il credito relativo agli interessi dovrebbe ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del cod. civ., e comunque l’Ag.E.A. non avrebbe fornito alcun dettaglio sul calcolo degli interessi: ciò non consentirebbe di comprendere l’effettivo periodo in relazione al quale sarebbero stati calcolati.
Sotto altra angolatura è stato dedotto che l’Ag.E.A. avrebbe illegittimamente duplicato i ruoli esattivi compensando le poste economiche intervenute a beneficio del ricorrente riconoscendogli i premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che l’azienda ricorrente ha inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso.
Ancora, l’impugnativa precisa che il ruolo portato dalla impugnata cartella risulterebbe tra quelli sospesi in sede amministrativa dalla data del 6 novembre 2008, e nel termine indicato dall’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), l’Ag.E.A. non avrebbe comunicato alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione. Stante il decorso del suddetto termine la cartella impugnata dovrebbe ritenersi annullata di diritto.
Da ultimo il ricorrente ha rilevato che le somme pretese non sarebbero comunque dovute per il maturarsi della prescrizione, essendo decorsi oltre 10 anni dal momento in cui il credito sarebbe divenuto esigibile, e che l’Amministrazione sarebbe pure incorsa nella decadenza dalla possibilità di procedere al recupero prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 28.09.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Amministrazione titolare del presunto credito, e quella che sta procedendo alla riscossione, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza pubblica dell’8.2.2024, il Tribunale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo all’Agenzia delle Entrate –