TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201400385
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00385/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00336/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 336 del 1998, proposto da:
C G, M R, rappresentati e difesi dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
A A, B T, B P, M R, P F, Q R, T A, rappresentati e difesi dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
B C, C D, D'Angelo Italo, R G, rappresentati e difesi dall'avv. P F, con domicilio eletto presso Segreteria Prov.le Siulp in Ancona, via Gervasoni, 19 c/o Questura;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
per l’accertamento del computo delle due ore settimanali fisse di lavoro retribuite come straordinario ex art. 63 della Legge n. 121/1981, art. 7 del d.P.R. n. 69/1984 e art. 1 del d.P.R. n. 234/1988 nella base retributiva della base pensionabile, dell’indennità di fine rapporto e nella tredicesima mensilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori Lucia Ferroni su delega dell'avv. Discepolo;Lorenza Di Bartolomeo per L'Avvocatura Distrettuale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno gravame viene deciso limitatamente al Sig. C G a seguito del decreto n. 683/2012 con cui veniva revocato, nei relativi confronti, il decreto di perenzione n. 1017/2011 ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’All. 3 al D.Lgs. n. 104/2010.
Il ricorso va tuttavia respinto come già recentemente disposto in analoghe controversie (cfr. TAR Marche 14.9.2012 n. 612;23.10.2012 n. 657;