TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201400385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-25, n. 201400385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400385
Data del deposito : 25 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00336/1998 REG.RIC.

N. 00385/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00336/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 336 del 1998, proposto da:
C G, M R, rappresentati e difesi dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

A A, B T, B P, M R, P F, Q R, T A, rappresentati e difesi dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

B C, C D, D'Angelo Italo, R G, rappresentati e difesi dall'avv. P F, con domicilio eletto presso Segreteria Prov.le Siulp in Ancona, via Gervasoni, 19 c/o Questura;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per

per l’accertamento del computo delle due ore settimanali fisse di lavoro retribuite come straordinario ex art. 63 della Legge n. 121/1981, art. 7 del d.P.R. n. 69/1984 e art. 1 del d.P.R. n. 234/1988 nella base retributiva della base pensionabile, dell’indennità di fine rapporto e nella tredicesima mensilità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori Lucia Ferroni su delega dell'avv. Discepolo;
Lorenza Di Bartolomeo per L'Avvocatura Distrettuale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno gravame viene deciso limitatamente al Sig. C G a seguito del decreto n. 683/2012 con cui veniva revocato, nei relativi confronti, il decreto di perenzione n. 1017/2011 ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’All. 3 al D.Lgs. n. 104/2010.

Il ricorso va tuttavia respinto come già recentemente disposto in analoghe controversie (cfr. TAR Marche 14.9.2012 n. 612;
23.10.2012 n. 657;

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