TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-06-04, n. 201507873
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Testo completo
N. 07873/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06286/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F V, C Si, V S, G A, S F, L L, P R, C M, V V, G M, T D R, D C, G V, E F, P A, V A, M P, M A, G L, I C, A M, F P, V O, A F, A A, D N, E B, M I, S P, I P, R T, S S, L L V, G P, S S, G L R C, S G B, M Riso, Andrea Tengattini, Veronica Leo, Roberto Locci, Giovanna Palmieri, Andrea De Biasio, Daniele De Francesco, Pierino Grande, Gianrocco Curti, Laura Mazzafoglia, Antonio Uriselli, Mario Cassella, Sara Tanieli, Christian Penge, Claudio Grippi, Manuel Spinosa, Nicola Moccia, Gianluca Peluso, Lidia Esposito, Erika Papapicco, Luigi Caso, Sonia Allegretta, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giuseppe Piscitelli e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Gianvito Probo, Marco De Rose, Salvatore Di Corrado, Francesco Fadda, Seby Patania, n.c.
per l'annullamento
- del decreto dell’11 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 14 del 18 febbraio 2014), con il quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha bandito un concorso per l’arruolamento di 237 Allievi Marescialli all’86° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2014/2015;
- dell’atto di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso, se e quando eventualmente adottato, seppure non ancora pubblicato o notificato;
- dei provvedimenti che, a qualsiasi titolo, autorizzando l’indizione di detto concorso, seppure non richiamati nel bando impugnato o ancora non pubblicati o notificati;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e conseguenti ai predetti provvedimenti (anche se al momento sconosciuti perché non pubblicati o notificati) o che abbiano in qualsiasi modo dato seguito all’illegittima indizione del nuovo concorso;
- nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
- dell’atto di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso (determinazione n. 333367/14 del 15 novembre 2014, del Comandante generale del Comando generale della Guardia di Finanza);
- della determinazione n. 363300/14 del 12 dicembre 2014, con cui il Comandante generale del Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto un’integrazione all’atto di approvazione della graduatoria di merito citato;
- della determinazione n. 363628/14 del 12 dicembre 2014, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto un’ulteriore integrazione all’atto di approvazione della graduatoria di merito citato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere tutti risultati idonei non vincitori nei precedenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
Avversano il bando e la graduatoria oggetto di impugnativa, principalmente sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 ottobre 2013, n. 125.
Il provvedimento (c.d. decreto D’Alia), si prefigge l’obiettivo di abbattere il precariato nel pubblico impiego, regolamentando l’utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici.
Nel fare ciò, esso è andato oltre i principi sanciti dalla decisione dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 14/2011.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, è stato previsto che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad avviare nuove procedure concorsuali previa verifica dell’immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; nonché dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Essi reputano perciò che, con il bando impugnato, il Comandante Generale della Guardia di Finanza abbia violato l’obbligo di scorrere le graduatorie vigenti.
Infatti, sebbene i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano stati esclusi dalla privatizzazione del rapporto di impiego, per effetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, il regime assunzionale sarebbe rimasto solo parzialmente speciale (per esempio non è prevista la preventiva procedura di mobilità; i limiti del turn over sono diversi e meno stringenti etc..).
Per quanto qui rileva, invece, anche le assunzioni per il comparto sicurezza e difesa sono autorizzate secondo la procedura di cui all’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 66, commi 9 – bis e 10 d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Le disposizioni in parola sono ribadite dall’art. 9, comma 12, del d.l. n. 78/2010.
Il bando oggetto di impugnativa si porrebbe quindi in violazione dell’art. 4, comma 3, del c.d. decreto D’Alia.
Soggiungono che tale conclusione si pone in linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 5 del 21.11.2013.
Le uniche deroghe previste riguardano infatti il reclutamento del personale del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, nonché del Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, mentre relativamente all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto, è espressamente prevista “l’esclusione del personale in regime di diritto pubblico”, nulla è detto relativamente all’applicazione del comma 3 , qui in rilievo.
Soggiungono che, al momento dell’entrata in vigore del decreto D’Alia, le graduatorie in cui erano inseriti erano ancora vigenti, con la conseguenze che la loro efficacia, per effetto del ripetuto art. 4, comma 3 del decreto, è prorogata fino al 31.12.2016.
Invocano, comunque, anche la violazione dei principi affermati dalla già richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria.
Sottolineano, infine, che il sistema di reclutamento attualmente vigente nella Guardia di Finanza è pienamente compatibile con il meccanismo dello scorrimento di precedenti graduatorie.
Il decreto D’Alia ha però introdotto la regola dello scorrimento come inderogabile norma di azione.
Si tratterebbe di una norma speciale, ed anzi di carattere eccezionale, destinata a prevalere su ogni diversa disciplina di settore.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando una memoria.
In relazione alla normativa invocata dai ricorrenti ha fatto notare:
- che, diversamente da quanto dagli stessi ritenuto, nella circolare n. 5/2013 della Funzione Pubblica, viene chiarito che le disposizioni del d.l. n. 101/2013 sono destinate alle amministrazioni centrali dello Stato fatte “salve le disposizioni speciali previste per alcune categoria di personale incompatibili con tale disciplina” (cfr. quadro sinottico C);
- che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 individua quali destinatari dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie le amministrazioni soggette alla c.d. autorizzazione a bandire, di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, laddove invece la Guardia di Finanza è soggetta, ai sensi dell’art. 66, commi 9 – bis e 10 del d.l. n. 112/2008, alla diversa “autorizzazione ad assumere”, rilasciata secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001;
- ha richiamato la peculiarità dei meccanismi di reclutamento e progressione in carriera del Corpo della Guardia di Finanza (e, più in generale, dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate).
Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno gravato la graduatoria definitiva di merito.
Le parti, hanno depositato ulteriori memorie.
I ricorrenti, in particolare, hanno fatto riferimento ad una “scheda” del 6.11.2013 dell’Ufficio Legislazione del Comando della Guardia di Finanza, la quale confermerebbe l’assunto dell’applicabilità del decreto D’Alia ai concorsi delle Guardia di Finanza.
L’argomentato è stato confutato dalla difesa erariale, sul rilievo che tale documento ha mera valenza illustrativa delle misure di rilievo generale o di interesse, anche se non esclusivo, della Guardia di Finanza, recate dal citato provvedimento e, in tale ottica, è stato inviato agli Uffici del Comando Generale. Esso, comunque, non contempla alcuna indicazione sull’applicabilità alla Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di “scorrimento di graduatorie”.
Ha poi richiamato l’attenzione sulla recente legge n.114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 con la quale, all'art. 3 di quest'ultimo, è stato aggiunto il comma 3