TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-03-26, n. 202405924
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 05924/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04706/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2017, proposto da
Meral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, P T e S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato P T in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gse, Gestore dei Servizi Energetici S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C e F G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato F G in Roma, via Sardegna n.14;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento di GSE del 22 febbraio 2017, prot. n. GSE/-OMISSIS-, ricevuto a mezzo raccomandata il 1° marzo 2017, con il quale è stata respinta la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici n. -OMISSIS- presentata dalla Meral S.p.A. il 10 agosto 2016;
e, ove necessario, anche per l'annullamento,
2) della nota di RSE del 7 settembre 2016, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, delle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas EEN 9/11 e ss.mm.ii., relativa alla richiesta di verifica e certificazione n. -OMISSIS-”;
3) della nota del GSE del 2 dicembre 2016, prot. n. GSE/-OMISSIS-, recante preavviso di rigetto alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici n. -OMISSIS-;
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento,
4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 20 marzo 2017;
5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse, Gestore dei Servizi Energetici S.P.A., del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Meral Spa ha impugnato il provvedimento di GSE del 22 febbraio 2017 (prot. n. GSE/-OMISSIS-) con il quale è stata respinta la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici n. -OMISSIS- presentata il 10 agosto 2016.
La stessa ricorrente ha promosso, infatti, un progetto di riduzione dei consumi energetici di un edificio residenziale sito nel Comune di Imola, che è stato attuato attraverso tre distinti interventi: la sostituzione dei vetri semplici degli infissi con doppi vetri, la realizzazione di un “cappotto termico” e, ancora, l’inserimento di un “cappotto termico di raffrescamento”.
I tre interventi eseguiti erano sottoposti al c.d. metodo standard e le schede tecniche di riferimento erano le nn. 5T (“Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri”), 6T (“Isolamento delle pareti e delle coperture”) e 20T (“Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario”).
Successivamente la ricorrente ha domandato al GSE l’incentivazione corrispondente ai risparmi energetici conseguiti, allegando le informazioni e la documentazione previste, istanza quest’ultima alla quale è seguito il preavviso di rigetto (nota del 2 dicembre 2016, prot. n. GSE/-OMISSIS-) che ha rilevato: a) la carenza di informazioni sul cliente partecipante e il soggetto che avrebbe beneficiato dei risparmi;b) l’assenza della documentazione fotografica ante e post intervento;c) limitatamente all’intervento di sostituzione dei doppi vetri, la mancata indicazione di alcuni parametri tecnici dei serramenti preesistenti, quali la tipologia del vetro, la trasmittanza termica Ug del vetro, la tipologia del telaio e la trasmittanza Uw del serramento.
Malgrado le osservazioni proposte il GSE, con nota del 22 febbraio 2017 (prot. n. GSE/-OMISSIS-), ha rigettato l’istanza di certificazione, in quanto la documentazione tecnica trasmessa non consentiva di verificare le caratteristiche dei serramenti, la consistenza dei lavori di isolamento termico e di sostituzione dei vetri semplici con doppi vetri, entrambi nella configurazione ex ante , dimostrando così l'effettiva realizzazione degli interventi dichiarati.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 13 e 14 dell’allegato A) alla delibera