TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-02-25, n. 202201327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-02-25, n. 202201327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201327
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2022

N. 01327/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04509/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A R F, rappresentata e difesa dagli avvocati A E, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C S in C/Mmare Di Stabia, via Salvatore di Giacomo n.15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, n.11;
Ufficio Scolastico Regionale, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, non costituiti in giudizio;

nei confronti

M C, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Guido Picariello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del “ Decreto m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0019766 06-09-2018 emesso dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Napoli, avente ad oggetto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per la classe AJ55 – Pianoforte II grado, in quanto priva dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, art. 3”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.1.2019 :

a)-del Decreto “m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025547.22-10-2018” adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 22.10.2018 e pubblicato in pari data con cui, viste le rettifiche per errori materiali, si dispone che “Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA” nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome della ricorrente;

b)-ancora, quale atto preordinato già impugnato col ricorso principale solo laddove di ulteriore occorrenza, “Decreto m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0019766 06-09-2018 emesso dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Napoli, avente ad oggetto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per la classe AJ55 – Pianoforte II grado, in quanto priva dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, art. 3”;

c)-di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali - anche non conosciuti - nella parte in cui hanno disposto l'esclusione dell'istante, fruitori di pronuncia giudiziaria della magistratura del lavoro, dalla definitiva collocazione nella graduatoria concorsuale per la classe AJ55 Pianoforte Scuola Secondaria II grado.

Per il rinnovato accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserito in via definitiva nella graduatoria di merito di cui al concorso finalizzato al reclutamento - in forma semplificata e a tempo indeterminato - di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di inserimento definitivo nella graduatoria di merito di cui al detto concorso nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di M C;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23.2.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- la ricorrente impugna il decreto di esclusione dal concorso in epigrafe indicato e la successiva graduatoria;

- con memoria depositata il 17.2.2022 ella ha dichiarato essere cessata la materia del contendere in quanto, con la sentenza n.6636/2021 del Tribunale di Napoli, depositata il 24.11.2021, di accoglimento del ricorso, veniva accertata la natura abilitante del titolo posseduto e con decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0048122.23-12-2021, emesso

dall’Ufficio Scolastico Regionale Campania, in data 23.12.2021, veniva disposto il suo inserimento, nelle graduatorie di merito per la classe di concorso AJ55;

-nessuna delle parti costituite ha manifestato opposizione alla pronuncia invocata;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla pronuncia richiesta, con compensazione delle spese di lite in considerazione dell’andamento complessivo della controversia (la cui fase cautelare si è conclusa con pronuncia di reiezione, confermata in appello);

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