TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-08-09, n. 202402851
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Testo completo
Pubblicato il 09/08/2024
N. 02851/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2021, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Boito n. 14;
contro
Comune di -O-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -O-, via XXIV Maggio, 18;
nei confronti
-O-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della Determinazione del Comune di -O- prot. n. -O-, pervenuto con nota prot. n. -O-, e notificato in pari data al ricorrente, emesso dal Segretario Generale Dott. -O-, con cui è stata definita la composizione della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per i lavori inerenti la progettazione e la costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di -O-, con nomina di nuova Commissione di collaudo dei lavori e sostituzione dell'Ing. -O- odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 1 luglio 2024, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti l’Avv. Caruso Francesco Giuseppe per parte ricorrente, e l’Avv. Burtone Agatai per il Comune di -O- come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 4.06.2021 e depositato il successivo 25.06.2021, parte ricorrente ha impugnato la Determinazione prot. n. -O-, pervenuta con nota prot. n. -O-, e notificata in pari data, con la quale il Comune di -O- definiva la composizione della Commissione di Collaudo tecnico amministrativo per i lavori inerenti la progettazione e la costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di -O- (stralcio funzionale -O-), con nomina di nuova Commissione di collaudo dei lavori e sostituzione del ricorrente, quale Presidente della suddetta Commissione, onde conseguirne l’annullamento.
1.1. A tal fine, in punto di fatto, ha riassunto l’odierna vicenda contenziosa come di seguito esposto:
- con Ordinanza n. -O-, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità nella Città di -O-, nominava il Prefetto di -O- Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza di cui al D.P.C.M. del 08.09.2006 (successivamente sostituito dal Sindaco del Comune di -O- con O.P.C.M. n. 3721 del 19.12.2008);
- con Provvedimento Commissariale n. -O- (avente ad oggetto la « Progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intramodale di -O- con annesso scalo portuale – primo stralcio »), si conferiva l’incarico ai componenti della Commissione di Collaudo secondo le seguenti designazioni: Ing. -O- (odierno ricorrente) funzionario del Provveditorato OO.PP. di Palermo, presidente della commissione di collaudo tecnico/amministrativo; Ing. -O-, Dirigente del Comune, componente della commissione di collaudo tecnico/amministrativo e collaudatore statico; Ing. -O-, funzionario del Comune di -O-, componente della commissione di collaudo tecnico/amministrativo; detti incarichi venivano inquadrati tra quelli d’ufficio compensati con la quota d’incentivo spettante per legge e secondo la relativa regolamentazione commissariale;
- in data 30.09.2013, il Segretario Generale pro tempore , disponeva la revoca del contratto di appalto in favore della -O- s.p.a. aggiudicando in via provvisoria alla -O- s.r.l.;
- a seguito della cessazione dello stato di emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità, con ordinanza n. -O-, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile individuava il Segretario Generale Dott. -O-, quale responsabile delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella Città di -O-;
- con D.G. n. -O-, la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo dei lavori, redatto dalla -O-. s.r.l., già aggiudicataria dell’affidamento della progettazione e costruzione dei lavori in esame;
- in data -O-, veniva stipulato il Contratto di Appalto con la -O-. s.r.l. rep. numero -O-;
- con Determina n. -O-, il Segretario Generale nominava l’Ing. -O- quale r.u.p. dell'intervento in oggetto in sostituzione dell’Ing. -O-, ex Dirigente in servizio presso l’Autorità Portuale di -O-;
- in data 30.11.2017, la -O- Srl depositava il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione della