TAR Palermo, sez. I, sentenza 2010-07-19, n. 201008662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2010-07-19, n. 201008662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201008662
Data del deposito : 19 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02428/1997 REG.RIC.

N. 08662/2010 REG.SEN.

N. 02428/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2428 del 1997, proposto da G G A e B A, in qualità di eredi di G V, rappresentati e difesi dall'Avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via G. Carducci n. 2;

contro

Universita' degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

Per l’accertamento del diritto alla liquidazione degli oneri risarcitori per rivalutazione ed interessi legali in applicazione dell’art. 85 L. 312/1980.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 2.7.1997 Giovanni Antonio Graffeo e Benedetto Alcamo, nella qualità di eredi di Vito Graffeo, premesso che costui aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’Università degli studi di Palermo, inquadrato nella settima qualifica funzionale contabile, con il profilo professionale di collaboratore contabile, a far tempo dall’1.7.1979, ai sensi del’art. 85 della L. 312/1980 e come da decreto del 13.3.1991 del Rettore dell’Università degli Studi;
che con tale decreto era stata determinata la progressione dei diversi trattamenti economici, con riferimento alle classi, livelli retributivi e decorrenze, senza l’attribuzione degli accessori di legge, pure spettanti per come stabilito dalla Corte Costituzionale sin dalla pronunzia n. 52/86;
tutto quanto sopra premesso, ha chiesto la pronunzia di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovutegli a titolo di rivalutazione ed interessi.

L’Amministrazione resistente, sebbene ritualmente raggiunta dalla notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita.

All’udienza del 10.5.2010, il ricorso, su richiesta del procuratore dei ricorrenti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme asseritamente spettanti al proprio dante causa, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria su crediti da lavoro dipendente, liquidati tardivamente e senza accessori.

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di cui appresso.

Appare principio generale pacifico quello secondo cui, laddove l’Amministrazione attribuisca con provvedimento costitutivo un beneficio economico con efficacia retroattiva, gli interessi e la rivalutazione economica sulle somme relative al periodo anteriore all'atto con cui il beneficio è stato concesso non spettano al dipendente, trovando il diritto stesso la propria fonte nell'atto amministrativo presupposto. Diversamente, laddove il beneficio risulti fondato in via immediata e diretta sulla norma di legge, i benefici accessori della rivalutazione e degli interessi devono essere automaticamente concessi al privato a far data dalla scadenza dell'emolumento principale ovvero del suo rateo ed indipendentemente da qualsiasi atto (paritetico) della Amministrazione.

Ciò posto, è ormai consolidata la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l'inquadramento dei dipendenti statali nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 312 dell'11 luglio 1980, non è avvenuto automaticamente in virtù della entrata in vigore della legge stessa, bensì a seguito dello svolgimento di un procedimento amministrativo culminato nella deliberazione della Commissione paritetica del 28 settembre 1988, data con riferimento alla quale devono ritenersi realizzate le condizioni necessarie e sufficienti per il sorgere del diritto dei dipendenti all'inquadramento nelle qualifiche funzionali, con conseguente decorrenza di tutti gli emolumenti di carattere accessorio;
il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle differenze retributive da corrispondersi in forza della legge 312/1980 spetta pertanto dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della deliberazione della Commissione paritetica concernente la corrispondenza tra i profili professionali e le qualifiche del precedente ordinamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione va interamente accolta per i ratei maturati dall’8 novembre 1988 sino al 13.3.1991 (data di emissione del decreto di liquidazione), con la corresponsione, oltre gli interessi legali - secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei - del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

Quanto alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione deve precisarsi, secondo le indicazioni ormai consolidate della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che gli interessi legali devono essere conteggiati al tasso vigente pro tempore sulle somme dovute e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat pure vigenti pro tempore.

Sulle somme così liquidate, a far data dal 13.3.1991 devono corrispondersi gli interessi legali al tasso vigente pro tempore.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

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