TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202301618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-03, n. 202301618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301618
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 01618/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da P F, R M, D T ed E P, rappresentati e difesi dall'avvocato E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Salerno), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Controne, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della società “Rescigno Costruzioni Snc di Rescigno Gerardo &
F.lli”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento:

dell’illegittimità del diniego opposto dal citato Comune avverso l’istanza di accesso agli atti (prima formulata ai sensi della l. 241/90 e poi ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del TUEL, nelle forme dell’accesso civico generalizzato e del cd. “accesso popolare”) nell’ambito del procedimento di riqualificazione di un edificio storico (oggi una scuola elementare), in parte finanziato dal Ministero dell’Interno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Controne;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (un gruppo di cittadini del Comune di Controne) agisce per l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal citato Comune avverso l’istanza di accesso agli atti (prima formulata ai sensi della l. 241/90 e poi ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del TUEL, nelle forme dell’accesso civico generalizzato e del cd. “accesso popolare”) nell’ambito del procedimento di riqualificazione di un edificio storico (oggi una scuola elementare), in parte finanziato dal Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, parte ricorrente:

- si duole di una presunta, improvvisa trasformazione delle modalità dell’intervento (da “miglioramento sismico” e “messa in sicurezza” ad integrale demolizione e successiva ricostruzione del plesso);

- espone di aver presentato una prima istanza di accesso, ai sensi della legge generale sul procedimento, in data 15.11.2022, per acquisire la documentazione a supporto dell’approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo) e della relativa pratica di finanziamento pubblico;

- aggiunge di aver ricevuto una nota di diniego avverso tale istanza, per difetto di motivazione e di interesse, in data 24.11.2022;

- assume di aver presentato una nuova istanza di accesso (02.02.2023), ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 10 d.lgs. 267/2000, evidenziando che gli atti ed i provvedimenti afferenti l’esecuzione di opere pubbliche (peraltro finanziate con fondi pubblici) sarebbero soggetti alla pubblicazione obbligatoria all’Albo informatico dell’ente comunale e domandando l’estrazione di copia di una serie di documenti relativi all’intervento in questione (Pareri allegati al Progetto definitivo/esecutivo;
corrispondenza tra il Comune di Controne (Soggetto Beneficiario del Finanziamento) ed il Ministero (erogatore del Finanziamento);
attestazioni o dichiarazioni rese dal Sindaco o dal RUP in merito all’ottenimento del finanziamento, al bando di gara ed alla comunicabilità di quale tipologia di lavori il Comune di Controne (SA) avrebbe posto in essere al fine di realizzare l’opera finanziata;
accordo/convenzione/contratto stipulato tra l’Ente Comunale e l’Ente Finanziatore);

- deduce, da ultimo, di aver ricevuto risposta negativa anche alla seconda istanza, in data 14.02.2023, con una nota confermativa della precedente, entrambe impugnate con il presente ricorso.

Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione di legge (artt. 1 - 3 e ss. d.lgs. 33/2013 – art. 10 d.lgs. 267/2000) – violazione artt. 37 e 38 dello statuto comunale di Controne – violazione del regolamento comunale di Controne per l’accesso agli atti - eccesso di potere (difetto del presupposto - di motivazione - arbitrarietà - illogicità - sviamento). Con esso, si conclude per la declaratoria dell’obbligo di ostensione degli atti indicati nell’istanza presentata il 02.02.2023, in un termine congruo, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

2.- Si costituiva il Ministero dell’Interno, prospettando il difetto di legittimazione passiva (e chiedendo, conseguentemente, l’estromissione dal presente giudizio).

3.- Si costituiva il Comune di Controne, concludendo per:

- l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che gli atti richiesti con la seconda istanza (del 02.02.2023) sarebbero i medesimi di quelli richiesti con la prima (del 15.11.2022) – di talchè essa avrebbe carattere di intimazione o sollecito e non di nuova ed autonoma richiesta – e che la seconda risposta del Comune (del 14.02.2023) sarebbe meramente confermativa della precedente (del 24.11.2022) non impugnata nei termini;

- l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di interesse, non articolato nell’istanza presentata sotto forma di accesso civico generalizzato o popolare (che sarebbe meramente riproduttiva di quella precedente, avanzata nelle forme dell’accesso “classico”);

- l’infondatezza del ricorso nel merito;

- la cancellazione di frasi sconvenienti, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., rinvenibili nell’articolazione del ricorso, a carico del responsabile dell’U.T.C., il cui operato sarebbe non censurabile.

4.- All’udienza del 27.06.2023, in vista del quale venivano presentate memorie, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

5.- Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

5.1- Preliminarmente il Collegio rileva, sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, che risulta inconferente il dato fattuale comune alle due istanze di accesso agli atti, ossia l’involvere, nella sostanza, i medesimi documenti in possesso dell’Amministrazione.

La loro ostensione, al contrario, può rivelarsi strumentale sia al soddisfacimento di un interesse personale, diretto ed attuale (nelle forme dell’accesso classico, qui non applicabile, come correttamente rilevato dall’amministrazione in prima battuta) sia di un interesse generale volto a favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, da ultimo, la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza;
in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” (Corte Cost. 21 febbraio 2019, n. 20) e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona (Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, n. 10).

Ciò premesso, nel caso di specie non paiono sussistere dubbi, vista anche la natura degli atti richiesti alla P.A., sulla coerenza dell’esigenza conoscitiva dei ricorrenti rispetto alle finalità alle quali è preordinata la previsione dello strumento dell’accesso civico generalizzato, segnatamente la sua strumentalità a favorire forme di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche erogate.

Appare capziosa l’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione, che tende a qualificare le due istanze presentate e le due risposte fornite (la seconda delle quali dal carattere meramente confermativo) nel solco di un unico procedimento, al fine di evidenziare l’intempestività del gravame e la correttezza dell’agere del Comune;
al contrario, le due domande di accesso agli atti (seppur sovrapponibili dell’oggetto) presentano una marcata autonomia, da cui deriva l’obbligo per l’amministrazione di motivare il diniego dell’accesso nelle forme dell’accesso classico, prima, e nelle forme dell’accesso civico generalizzato, dopo.

Nel caso di cui all’odierno giudizio, il Comune di Controne ha negativamente riscontrato la prima istanza (in maniera assolutamente legittima) ma, nella sostanza, non si è pronunciato sulla seconda, che presenta caratteri e presupposti applicativi totalmente differenti rispetto alla precedente.

Ad ogni modo, come sopra rilevato, appaiono sussistenti tutti presupposti alla base dell’accoglimento dell’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, di talchè va dichiarato l’obbligo del Comune di garantire l’ostensione dei dati, informazioni e documenti richiesti dai ricorrenti, se del caso facendo applicazione dell’istituto del differimento in ragione delle problematiche di carenza organica che involvono l’amministrazione resistente.

5.2- Con riferimento alla posizione processuale del Ministero dell’Interno, il Collegio non ritiene assentibile l’istanza di estromissione dal presente giudizio, atteso che, seppur detenendo il Comune il complesso degli atti oggetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, l’amministrazione centrale assume, comunque, una posizione rilevante nell’ambito del procedimento a monte, quale soggetto “finanziatore”. Per tale ragione, correttamente integra la veste di controinteressato, legittimamente evocato all’atto della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

5.3- Da ultimo, quanto all’istanza di cancellazione di frasi sconvenienti a carico del responsabile dell’U.T.C., il Collegio si esprime favorevolmente, esulando dai limiti di pertinenza e continenza le modalità di espressione adottate nella stesura del ricorso introduttivo dalla difesa dei ricorrenti.

In particolare, non appare conforme ai dettami di stile e scrittura giuridica la frase “…ha snobbato l’istanza, limitandosi a rispondere in due righe, in modo sdegnoso ed irridente…”, che, al contrario, rappresenta un mero giudizio di valore (con toni poco consoni) sull’operato del pubblico funzionario, non utile a connotare in termini di illegittimità la declinazione dell’operato dell’amministrazione.

6.- Per le ragioni sopra esposte il ricorso è meritevole di accoglimento, nei sensi di cui sub paragrafo 5.1.

7.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio, salva la rifusione del contributo unificato a carico del Comune di Controne.

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