TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-24, n. 202101070
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01070/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Pro. Loca. Tur. (Associazione Proprietari Alloggi Dati in Locazione Turistica), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, V L, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S M in Torino, via Cernaia, n.15;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., Ivies S.p.A., S.E.V.I.S. S.r.l. – Società Escavazioni Vendita Inerti Selezionati, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 giugno 2018 n. 4, recante “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n.13)”, nella parte in cui impone, all'art. 14 comma 2, a coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni di dotarsi di un codice di identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del Comune e cinque per l'inserimento di un codice progressivo;
- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2019, per l'annullamento:
- della Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 16, recante “Istruzioni per locazioni turistiche in attuazione dell'art. 17, comma 6” del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 giugno 2018, n.4;
- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 L’odierna ricorrente impugna, con il ricorso originario notificato il 13.09.2018, il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 8.06.2018, n. 4 (pubblicato sul B.U. Piemonte 14.06.2018, n. 24), recante la disciplina delle caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché degli adempimenti per le locazioni turistiche.
In particolare viene censurata la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, che prevede l’obbligo, per coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni, di dotarsi di un codice di identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l’inserimento del codice ISTAT del Comune e cinque per l’inserimento di un codice progressivo.
Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26.09.2019, viene impugnata la Delibera della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 16-9068 (pubblicata sul B.U. n. 26 del 27.06.2019) recante “ Istruzioni per locazioni turistiche in attuazione dell'art. 17, comma 6 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 giugno 2018, n.4 ”, sempre nella parte in cui disciplina le modalità di acquisizione e formazione del codice CIR.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte (il 05.10.2018) che ha successivamente depositato documenti e memoria (il 27.05.2021 e il 03.06.2021), seguita dal deposito di memoria della ricorrente (il 05.06.2021) e di memorie di replica di entrambe le parti (il 15.06.2021).
All’udienza pubblica del 17.11.2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I ricorsi sono infondati.
3. I ricorsi sono articolati entrambi in due ordini di censure sovrapponibili, rivolte in modo parallelo al Regolamento n. 4/2018 ed alla DGR 16-9808/2019 e che sono così sintetizzabili:
- con il primo motivo del ricorso originario ed il primo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e, per esso, del principio di legalità; dell’art. 117 commi 2 e 6 e art. 3 della Costituzione, nonché del principio di imparzialità nelle condizioni di accesso alle attività economiche; dell’art. 79 del d. lgs. 79/2011; degli art. 5, 17 e 18 della legge regionale n. 17/2017; eccesso di potere nelle figure dello sviamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.
- con il secondo motivo del ricorso originario si lamenta violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere nelle figure dello sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta, travisamento della situazione di fatto; violazione del principio di autonomia negoziale e del diritto di proprietà;
- con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e, per esso, del principio di legalità e del principio di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere nelle figure dello sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta, travisamento della situazione di fatto.
La trattazione delle doglianze può avvenire in modo congiunto in considerazione della loro connessione oggettiva.
La ricorrente sostanzialmente lamenta che il regolamento regionale e la delibera n. 16-9808/2019 abbiano introdotto adempimenti amministrativi e prestazioni, quale l’ottenimento del CIR, al di fuori di ogni previsione o delega contenuta nella legge primaria di riferimento (vale a dire la legge regionale 3 agosto 2017, n. 13, recante “ Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere ”, con particolare riferimento all’art. 18); tale illegittimità sarebbe aggravata dalla circostanza che eventuali inadempimenti in materia sono altresì colpiti da sanzioni anche di natura pecuniaria.
Il regolamento e la delibera impugnati violerebbero, sotto ulteriore profilo, l’art. 18 citato (che alla lettera f), delega la Giunta a regolamentare “ i requisiti e le modalità di esercizio delle