TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2023-09-09, n. 202300239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2023-09-09, n. 202300239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300239
Data del deposito : 9 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2023

N. 00239/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e M E M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Ambito Provinciale di Campobasso e -OMISSIS- di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del Verbale n. -OMISSIS-2023, con il quale il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.) ha confermato n. 18 ore di sostegno per il minore -OMISSIS- in relazione all’a.s. 2022/2023;

- del Verbale n. -OMISSIS- 2023, con il quale il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.) ha proposto n. 18 ore di sostegno per il minore -OMISSIS- in relazione all’a.s. 2023/2024;

- della nota della Dirigente Scolastica, prot. n. -OMISSIS-2023, nella parte in cui viene indicato che “ le ore assegnate definitivamente allo studente per a.s. 2023/2024 sono pari a 18 ”;

- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto o consequenziale anche di data ed estremi sconosciuti.

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto del minore -OMISSIS-, iscritto alla classe seconda del-OMISSIS- di Campobasso, all'assegnazione per l’a.s. 2023/2024 del maggior numero di ore di sostegno\ determinato in 32 ore settimanali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, agendo in giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, portatore di handicap in situazione di gravità iscritto alla

II

Classe dell’-OMISSIS-di Campobasso, impugnava i provvedimenti che assegnavano al minore n. 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024, a fronte della proposta di 32 ore settimanali, relative all’intero suo tempo-scuola, formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.).

2. Nello specifico, in ragione della patologia invalidante sofferta dal minore già in data 18 luglio 2013 la Commissione I.N.P.S. per l’accertamento dell’invalidità civile aveva evidenziato la necessità che il minore fosse seguito da un insegnante di sostegno al fine del pieno godimento del percorso educativo nella scuola.

Detta necessità di assistenza, invero, emergeva per la stessa frequenza della scuola dell’infanzia, con riferimento alla quale questo T.A.R., annullando il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso attributivo di sole 18 ore settimanali di sostegno del mese di agosto 2010, riconosceva già allora “ il diritto del minore ad usufruire di ore 25 settimanali di sostegno ”.

3. Anche con l’ingresso del minore nella scuola secondaria di secondo grado permanevano le difficoltà sofferte dall’alunno. Il Piano Educativo Individuale stilato per l’anno scolastico 2022/23 osservava difatti che il ragazzo “ è molto socievole, nonostante il discontrollo nella manifestazione delle emozioni. Gradisce stare tra le persone, sia coetanee che adulte. Mostra interesse nell’interazione con persone conosciute e sconosciute, alle quali richiede attenzione costante. La capacità relazionale sembra svanire nei momenti di frustrazione, quando non riesce a comunicare le sue intenzioni ”, nonché “ è un ragazzo non verbale. La comprensione verbale del messaggio in entrata è funzionale esclusivamente per frasi semplici. In uscita (…) comunica utilizzando l’indicazione, associata talvolta a vocalizzi, con finalità richiestiva ”.

3.1. Conseguentemente, nel corso del predetto anno scolastico il minore frequentava l’-OMISSIS-, previo accordo con la famiglia, per sole 18 ore rispetto alle 33 ore della classe, ossia esclusivamente per le ore in cui era presente l’insegnante di sostegno, in quanto le sue condizioni non gli permettevano “ di restare a scuola senza l’affiancamento costante da parte di figure specializzate (docente di sostegno + assistente di base) ” (pag. 11 del PEI per l’a.s. 2022/2023).

L’esigenza, nondimeno, di un maggior supporto del docente di sostegno a favore del minore, per mezzo dell’assegnazione addizionale di n. 15 ore di sostegno settimanale – per un totale di 32 ore -, veniva posta dal Dirigente Scolastico del-OMISSIS- all’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e del Gruppo per l’Inclusione Territoriale (G.I.T.) con nota del 15 settembre 2022.

3.2. Detta richiesta non incontrava però il parere favorevole del G.I.T., che con il verbale n. -OMISSIS-2023 affermava quanto segue:

Il GIT nella seduta odierna ha ritenuto di confermare le 18 ore di sostegno (assegnate precedentemente all'alunno -OMISSIS-) ma di non concedere le ulteriori 15 ore, così come richiesta dal Dirigente Scolastico.

Per prassi consolidata, quando si parla di rapporto 1:1 – docente: alunno, si è soliti indicare come massimo delle ore attribuibili all’alunno quelle previste per una intera cattedra.

La Commissione fa presente che tutti i docenti della classe sono insegnanti anche dell’alunno diversamente abile e ciascun docente è responsabile del suo percorso formativo, per cui le ore di sostegno non possono che essere minori, rispetto a tutto il tempo-scuola;

nella scuola secondaria di secondo grado, nello specifico, in base alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017, le ore di sostegno a favore di un alunno con disabilità – in situazione di gravità – sono pari a 18.

Per quanto riguarda le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, se il GLO riconosce la necessità può essere incaricato il personale addetto anche per tutto il tempo di frequenza e, in tal caso, la scuola si dovrà attivare per inoltrare richiesta all’ente competente.

Si ribadisce che lì dove viene indicata la necessità di sostegno scolastico per un alunno con “rapporto di 1:1”, si intende il numero di ore di lezione di ogni docente del grado di scuola frequentato dall’alunno ovvero: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la scuola sec. di I e II grado ”.

4. Successivamente, il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) confermava tuttavia, con verbale n. -OMISSIS- 2023, la necessità di assegnazione di n. 32 ore settimanali di sostegno per l’a.s. 2023/2024, “ considerata la gravità della situazione e le rilevanti difficoltà in tutti gli ambiti, che richiedono l’attenzione continua e l’affiancamento costante da parte dell’insegnante di sostegno e degli assistenti, in previsione della frequenza dell’orario scolastico completo ”.

5. Tale proposta era inoltre trasfusa nella cosiddetta “ Verifica finale ” del PEI, resa nella medesima data, in cui si precisava ulteriormente che, “ data la gravità della patologia, si richiede il massimo delle ore, nel rapporto 1:1, inteso come 1 ora di sostegno per ogni ora di insegnamento prevista al fine di assicurare allo studente la frequenza dell’intero monte ore settimanale ”.

E detta proposta veniva condivisa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, il quale pertanto richiedeva all’U.S.R. l’attribuzione di 33 ore di sostegno a favore del minore per l’a.s. 2023/2024, inoltrando conseguentemente la necessaria documentazione al G.I.T. per l’espressione del proprio nuovo parere tecnico di competenza.

6. Nonostante ciò il G.I.T., riunitosi il 25 giugno 2023 per esaminare le nuove richieste di attribuzione di ore di sostegno per l’a.s. 2023/24, con il verbale n. 3 del seguente 27 giugno disattendeva l’indicazione del G.L.O., confermando il monte ore di sostegno di cui il minore già godeva nella pregressa annualità, con motivazione reiterativa della propria precedente del 15 marzo 2023 del seguente tenore:

Il Dirigente Scolastico del-OMISSIS-di Campobasso, prof.ssa -OMISSIS-, a seguito di sollecitazione da parte dei genitori dell’alunno -OMISSIS- chiede anche per l’organo in deroga n. 33 ore di sostegno da assegnare al ragazzo.

Come già ribadito nella seduta del GIT del 15 marzo 2023, la richiesta viene respinta e si confermano le 18 ore di sostegno.

Per prassi consolidata, quando si parla di rapporto 1:1 – docente: alunno, si è soliti indicare come massimo delle ore attribuibili all’alunno quelle previste per una intera cattedra.

La Commissione fa presente che tutti i docenti della classe sono insegnanti anche dell’alunno diversamente abile e ciascun docente è responsabile del suo percorso formativo, per cui le ore di sostegno non possono che essere minori, rispetto a tutto il tempo-scuola;

nella scuola secondaria di secondo grado, nello specifico, in base alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, le ore di sostegno a favore di un alunno con disabilità – in situazione di gravità – sono pari a 18.

Per quanto riguarda le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, se il GLO riconosce la necessità può essere incaricato il personale addetto anche per tutto il tempo di frequenza e, in tal caso, la scuola si dovrà attivare per inoltrare richiesta all’ente competente (…)”.

7. Tale nuova determinazione del G.I.T. veniva infine recepita dall’U.S.R. con propria determinazione, nonché dal Dirigente scolastico con nota del 11 agosto 2023.

8. I predetti atti venivano conosciuti dalla parte ricorrente solo a seguito di plurime istanze di accesso del 17 luglio, 9 agosto e, infine, 11 agosto 2023.

9. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale la ricorrente impugnava, previa concessione della misura sospensiva, i predetti verbali del G.I.T. del 15 marzo e 25 giugno 2023 e la nota del Dirigente scolastico dell’11 agosto 2023, affidandosi ai seguenti due motivi di censura:

I. Violazione dell’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità – Violazione della Carta dei diritti dell’UE - Violazione degli artt. 3, 34 e 38 Cost – Violazione degli artt. 12 e 13 della L.104/1992 - Violazione degli artt. 1 e 3, d. lgs. 66/2017 – Violazione dell'art. 10, comma 5, della L.122/2010;

II. Eccesso di potere – Difetto istruttorio – Carenza di motivazione – Violazione art. 7, c. 2 lett. d) del d.lgs. 66/2017 – Violazione art. 10 d.lgs. 66/2017, così come integrati e modificati ”.

In estrema sintesi, con il primo motivo di ricorso la sig.ra -OMISSIS-si doleva che l’attribuzione al proprio figlio di un numero di ore di sostegno didattico inferiore a quello delle ore complessive di frequenza integrasse una ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale dell’individuo portatore di handicap all’educazione ed all’inserimento scolastico.

Il secondo motivo censurava poi l’ agere dell’Amministrazione scolastica deducendo che l’assegnazione di sole 18 ore di sostegno - rispetto alle 32 indicate dal G.L.O. - da parte dell’U.S.R. e della Dirigente Scolastica, sulla scorta del parere tecnico del G.I.T., celasse tanto un difetto di istruttoria quanto di adeguata giustificazione.

Il G.I.T., in particolare, avrebbe dovuto fornire una congrua giustificazione a sostegno della decisione di discostarsi dal parere dell’organo tecnico (il G.L.O.), che avrebbe dovuto essere basata su una completa e coerente istruttoria: per converso, quella del G.I.T. era solo una motivazione di mero stile, generica quanto avulsa da qualsiasi genere di considerazione specifica sulle esigenze del minore.

10. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Ambito Provinciale di Campobasso e -OMISSIS- si costituivano in giudizio per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in resistenza al ricorso, contestando puntualmente il contenuto delle sue doglianze e chiedendo, quindi, l’integrale rigetto del gravame e dell’annessa domanda cautelare.

11. All’udienza camerale del 6 settembre 2023, all’esito della discussione tra le parti costituite, e dato avviso alle stesse della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta per la decisione.

12. Il Collegio osserva che sussistono i presupposti per la definizione integrale della causa facendo applicazione della norma di rito appena citata.

13. Preliminarmente, il Collegio intende affermare la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame, in linea con la propria consolidata giurisprudenza in materia secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili (cfr. tra le molte, T.A.R. Molise, Sez. I, 19 dicembre 2022 n. 483, id. 23 maggio 2023 n. 171).

14. Il collegio ritiene, inoltre, di poter procedere alla valutazione del ricorso pur nell’assenza, agli atti di causa, del testo della determinazione conclusiva dell’U.S.R. recante l’assegnazione delle ore di sostegno al minore per l’anno scolastico 2023/2024. L’Avvocatura dello Stato, difatti, nella propria memoria di costituzione ha dato conto, alla pagina 8, del suo contenuto adesivo al parere tecnico espresso dal G.I.T., confermando pertanto la portata parimenti lesiva di tale atto.

15. Ciò posto, il ricorso va accolto nei sensi e limiti delle considerazioni appresso delineate.

Merita, invero, condivisione il secondo motivo di gravame in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione, lì dove articolato sotto il profilo che l’assegnazione al minore di sole 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024 da parte del G.I.T. non sarebbe stata calibrata sulla condizioni e sulle esigenze individuali del minore, come correttamente rilevate dall’organo tecnico G.L.O., e secondo quanto prescritto dalla normativa di settore, bensì basata su un criterio generale del tutto astratto e rigido, in forza del quale si pretenderebbe di correlare meccanicamente, per tutti gli allievi, il numero di ore di sostegno assegnabili unicamente alla tipologia di scuola da loro frequentata e alla durata dell’orario d’impegno didattico frontale del correlativo personale docente.

15.1. Preliminarmente, il Collegio richiama quanto già messo in chiara luce, in questa materia, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, per la quale “ il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie ” (ex multis, T.A.R. Molise, 23 maggio 2023 n. 171, recante a sua volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali;
T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).

15.2. Queste prime coordinate esegetiche avviano già il Collegio a ritenere che l’operato dell’Amministrazione scolastica non si sia conformato, nella concreta vicenda, ai paradigmi normativi applicabili al caso di specie.

In proposito occorre ricordare che il procedimento per l'assegnazione al minore delle ore di sostegno, di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017, si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. e, parallelamente, il ruolo di verifica del G.I.T..

L’art. 7, comma 2°, lett. d) del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, che è chiamato ad esplicitare, appunto, “ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, …la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità e gli standards qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3 ”.

Parallelamente, l’art. 15 della l. n. 104/1992 assegna una importante funzione di verifica al Gruppo per l’Inclusione Territoriale, costituito in ciascun ambito territoriale provinciale, o a livello delle città metropolitane, e composto “ da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative ”.

Nell’ambito del procedimento di attribuzione delle ore di sostegno, “ il G.I.T. conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme ”.

Infine, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 avviene che “ il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il G.I.T., tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno ”.

15.3. Orbene, dal delineato e complesso assetto normativo esposto emerge che il G.L.O. costituisce, diversamente da quanto affermato dalla difesa erariale, il titolare tecnico della competenza a valutare il fabbisogno delle ore di sostegno necessarie all’alunno diversamente abile, e si esprime, in proposito, in base all’analisi della sua condizione e delle necessità emerse nel corso dell’esame obiettivo del destinatario delle misure di sostegno.

Per contro, al G.I.T. è assegnata una funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore di sostegno richiesto, nella fase finale del procedimento, dal dirigente scolastico, al fine di implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela.

15.4. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che la conferma al minore per l’anno scolastico 2023/2024 di sole 18 ore settimanali di sostegno, da parte del U.S.R. e del Dirigente Scolastico e sulla base del parere del G.I.T., si appalesa illegittima.

Il predetto parere tecnico del G.I.T. di cui al verbale n. -OMISSIS- 2023, invero, esprime una motivazione del tutto generica e stereotipata, disancorata da qualsivoglia considerazione attinente alla condizione e alle esigenze personali dell’interessato.

Come si è anticipato negli ultimi §§, le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.

Sennonché, il Verbale del G.I.T. giustifica l’assegnazione al minore di sole 18 ore settimanali di sostegno con una motivazione tutt’altro che calibrata sulla sua specifica condizione e sulle sue esigenze individuali.

Su queste ultime si era indubbiamente focalizzato il G.L.O. nella seduta del 23 maggio 2023 con verbale n. 9, sì da richiedere espressamente, all’esito delle relative valutazioni, “ l’attenzione continua e l’affiancamento costante da parte dell’insegnante di sostegno e degli assistenti, in previsione della frequenza dell’orario scolastico completo ”. E tale proposta era stata trasfusa nella cosiddetta “ Verica finale ” del PEI della medesima data, in cui si precisava ulteriormente che, “ data la gravità della patologia, si richiede il massimo delle ore, nel rapporto 1:1, inteso come 1 ora di sostegno per ogni ora di insegnamento prevista al fine di assicurare allo studente la frequenza dell’intero monte ore settimanale ”.

La motivazione del G.I.T., per converso, pretende di sorreggere un’indicazione del tutto divergente sulla base di un criterio generale meramente astratto e rigido, in forza del quale si vorrebbe correlare meccanicamente, per tutti gli allievi, il numero di ore di sostegno assegnabili unicamente alla tipologia di scuola da loro frequentata, e alla durata dell’orario d’impegno didattico frontale del correlativo personale docente.

A riprova della natura stereotipata e decontestualizzata della motivazione in contestazione, si osserva che il G.I.T. utilizza anche in questo caso una formulazione identica a tutti gli altri casi esaminati per l’anno scolastico 2022/2023, incluso quello relativo allo stesso minore -OMISSIS-, e, dunque, priva di qualsiasi riferimento alle singole posizioni individuali e aliena da qualsivoglia valutazione e apprezzamento concreto. Motivazione, occorre notare, recentemente già vagliata e censurata da questo T.A.R. con le sentenze nn. -OMISSIS-del 2023.

Con ciò, quindi, il G.I.T. non ha correttamente esercitato la propria funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore ore di sostegno di volta in volta richiesto dal dirigente scolastico, dal momento che tale organo collegiale ha espresso il proprio avviso senza addivenire ad alcuna considerazione concreta sulla specifica condizione individuale dei minori meritevoli di tutela.

Il Tribunale non può astenersi dall’aggiungere che, ove il ruolo del G.I.T. dovesse essere quello, di stampo vagamente paranormativo, concretamente esercitato nella fattispecie in scrutinio, non sarebbe allora probabilmente insorta alcuna esigenza di istituzionalizzarne le competenze di verifica e di controllo, e sarebbe quindi arduo comprendere la tendenza evolutiva della normativa intervenuta in materia.

15.5. La motivazione del G.I.T., oltre a essere gravemente carente per il suo carattere generico, stereotipato e disancorato dalla fattispecie concreta, risulta afflitta anche da aspetti di erroneità, irragionevolezza e illogicità.

Erroneo risulta, segnatamente, il riferimento operato nel verbale n. -OMISSIS- 2023 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010.

Con tale pronuncia, invero, la Consulta non ha affatto legittimato un rigido proporzionamento a priori delle ore di sostegno concedibili sullo stampo della durata dell’orario di servizio dei docenti della tipologia della scuola da frequentarsi;
al contrario, essa ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità grave. Ciò in quanto la Consulta ha ritenuto che la discrezionalità di cui il Legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto, ma trova un limite “ invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati ” (cfr. ancora Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 80, che richiama le precedenti sentenze della stessa Consulta 4 luglio 2008 n. 251, 23 dicembre 2008 n. 431, nonché 22 giugno 2000 n. 226).

15.6. La constatazione appena fatta rende quindi ancor più evidente che le ragioni di carattere organizzativo, opposte dal G.I.T. al riconoscimento delle ore di sostegno proposte dal G.L.O., non potrebbero costituire neanche in astratto una causale idonea a limitare la pienezza del diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di disabilità grave.

Il Collegio, in proposito, non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341;
T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051;
T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi al verbale impugnato, ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità

Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “ impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria ” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).

Tale prevalenza si desume anche dalla normativa sulle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno e, altresì, dall’art. 10, comma 5°, della L. n. 122 del 2010, anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 1°, lett. a) del D.lgs. n. 66/2017 e dall’art. 1, comma 1138°, lett. b), della l. n. 145/2018, norma a mente della quale, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il G.L.O. elabora “ proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato ” (cfr. ancora Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341;
T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).

Pertanto, trova conferma il punto che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 marzo 2019 n. 170).

15.7. Quanto fin qui illustrato acclara, dunque, il radicale vizio di motivazione che, oltre ad affliggere in via diretta il verbale del G.I.T. n. -OMISSIS- 2023, inficia di riflesso i provvedimenti dell’U.S.R. e del dirigente scolastico che hanno recepito, appunto, la posizione del G.I.T..

16. Per le ragioni esposte il ricorso deve dunque trovare accoglimento nella parte che ha censurato il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, che conseguentemente devono essere annullati.

Da tale annullamento discende, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di pronunziarsi nuovamente sull’assegnazione delle ore di sostegno a beneficio del minore tenendo finalmente pieno e debito conto del parere tecnico assunto dal G.L.O. nella seduta del 23 maggio 2023 per l’anno scolastico 2023/2024, indicazione dalla quale l’Amministrazione non potrà discostarsi se non avendo riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell’alunno affetto da disabilità.

17. Fermo quanto appena puntualizzato, il Collegio reputa però inammissibile l’impugnazione con riferimento al parere del G.I.T. reso con il verbale n. -OMISSIS-2023 con riferimento al precedente anno scolastico 2022/2023: tale impugnativa riguarda difatti un provvedimento che ha già terminato di esplicare i propri effetti lesivi sulla sfera giuridica della parte ricorrente.

18. Questo Tribunale, inoltre, ritiene inammissibile, seppur solo per ragioni strettamente processuali, l’ulteriore domanda giudiziale tesa a ottenere direttamente dal Giudice l’integrazione delle ore di sostegno per il particolare tipo di patologia del minore, e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione a riconoscere in suo favore le ore di sostegno richieste (fino al numero di 32).

Al riguardo il Tribunale, analogamente a casi similari, condivide infatti la recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “ Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’attribuzione del massimo delle ore di sostegno settimanale, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all’assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalla legge alla sfera discrezionale della stessa ” (cfr. tra le molte, T.A.R. Molise, 30 maggio 2023 n. 178;
T.A.R. Lazio, sez. III bis , 11 marzo 2021 n. 3039).

19. Le spese di lite, tenuto conto della sostanziale soccombenza delle Amministrazioni intimate, si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

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