TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2023-09-09, n. 202300239
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2023
N. 00239/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e M E M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Ambito Provinciale di Campobasso e -OMISSIS- di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
- del Verbale n. -OMISSIS-2023, con il quale il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.) ha confermato n. 18 ore di sostegno per il minore -OMISSIS- in relazione all’a.s. 2022/2023;
- del Verbale n. -OMISSIS- 2023, con il quale il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.) ha proposto n. 18 ore di sostegno per il minore -OMISSIS- in relazione all’a.s. 2023/2024;
- della nota della Dirigente Scolastica, prot. n. -OMISSIS-2023, nella parte in cui viene indicato che “ le ore assegnate definitivamente allo studente per a.s. 2023/2024 sono pari a 18 ”;
- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto o consequenziale anche di data ed estremi sconosciuti.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del minore -OMISSIS-, iscritto alla classe seconda del-OMISSIS- di Campobasso, all'assegnazione per l’a.s. 2023/2024 del maggior numero di ore di sostegno\ determinato in 32 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, agendo in giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, portatore di handicap in situazione di gravità iscritto alla II Classe dell’-OMISSIS-di Campobasso, impugnava i provvedimenti che assegnavano al minore n. 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024, a fronte della proposta di 32 ore settimanali, relative all’intero suo tempo-scuola, formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.).
2. Nello specifico, in ragione della patologia invalidante sofferta dal minore già in data 18 luglio 2013 la Commissione I.N.P.S. per l’accertamento dell’invalidità civile aveva evidenziato la necessità che il minore fosse seguito da un insegnante di sostegno al fine del pieno godimento del percorso educativo nella scuola.
Detta necessità di assistenza, invero, emergeva per la stessa frequenza della scuola dell’infanzia, con riferimento alla quale questo T.A.R., annullando il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso attributivo di sole 18 ore settimanali di sostegno del mese di agosto 2010, riconosceva già allora “ il diritto del minore ad usufruire di ore 25 settimanali di sostegno ”.
3. Anche con l’ingresso del minore nella scuola secondaria di secondo grado permanevano le difficoltà sofferte dall’alunno. Il Piano Educativo Individuale stilato per l’anno scolastico 2022/23 osservava difatti che il ragazzo “ è molto socievole, nonostante il discontrollo nella manifestazione delle emozioni. Gradisce stare tra le persone, sia coetanee che adulte. Mostra interesse nell’interazione con persone conosciute e sconosciute, alle quali richiede attenzione costante. La capacità relazionale sembra svanire nei momenti di frustrazione, quando non riesce a comunicare le sue intenzioni ”, nonché “ è un ragazzo non verbale. La comprensione verbale del messaggio in entrata è funzionale esclusivamente per frasi semplici. In uscita (…) comunica utilizzando l’indicazione, associata talvolta a vocalizzi, con finalità richiestiva ”.
3.1. Conseguentemente, nel corso del predetto anno scolastico il minore frequentava l’-OMISSIS-, previo accordo con la famiglia, per sole 18 ore rispetto alle 33 ore della classe, ossia esclusivamente per le ore in cui era presente l’insegnante di sostegno, in quanto le sue condizioni non gli permettevano “ di restare a scuola senza l’affiancamento costante da parte di figure specializzate (docente di sostegno + assistente di base) ” (pag. 11 del PEI per l’a.s. 2022/2023).
L’esigenza, nondimeno, di un maggior supporto del docente di sostegno a favore del minore, per mezzo dell’assegnazione addizionale di n. 15 ore di sostegno settimanale – per un totale di 32 ore -, veniva posta dal Dirigente Scolastico del-OMISSIS- all’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e del Gruppo per l’Inclusione Territoriale (G.I.T.) con nota del 15 settembre 2022.
3.2. Detta richiesta non incontrava però il parere favorevole del G.I.T., che con il verbale n. -OMISSIS-2023 affermava quanto segue:
“ Il GIT nella seduta odierna ha ritenuto di confermare le 18 ore di sostegno (assegnate precedentemente all'alunno -OMISSIS-) ma di non concedere le ulteriori 15 ore, così come richiesta dal Dirigente Scolastico.
Per prassi consolidata, quando si parla di rapporto 1:1 – docente: alunno, si è soliti indicare come massimo delle ore attribuibili all’alunno quelle previste per una intera cattedra.
La Commissione fa presente che tutti i docenti della classe sono insegnanti anche dell’alunno diversamente abile e ciascun docente è responsabile del suo percorso formativo, per cui le ore di sostegno non possono che essere minori, rispetto a tutto il tempo-scuola;
nella scuola secondaria di secondo grado, nello specifico, in base alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017, le ore di sostegno a favore di un alunno con disabilità – in situazione di gravità – sono pari a 18.
Per quanto riguarda le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, se il GLO riconosce la necessità può essere incaricato il personale addetto anche per tutto il tempo di frequenza e, in tal caso, la scuola si dovrà attivare per inoltrare richiesta all’ente competente.
Si ribadisce che lì dove viene indicata la necessità di sostegno scolastico per un alunno con “rapporto di 1:1”, si intende il numero di ore di lezione di ogni docente del grado di scuola frequentato dall’alunno ovvero: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la scuola sec. di I e II grado ”.
4. Successivamente, il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) confermava tuttavia, con verbale n. -OMISSIS- 2023, la necessità di assegnazione di n. 32 ore settimanali di sostegno per l’a.s. 2023/2024, “ considerata la gravità della situazione e le rilevanti difficoltà in tutti gli ambiti, che richiedono l’attenzione continua e l’affiancamento costante da parte dell’insegnante di sostegno e degli assistenti, in previsione della frequenza dell’orario scolastico completo ”.
5. Tale proposta era inoltre trasfusa nella cosiddetta “ Verifica finale ” del PEI, resa nella medesima data, in cui si precisava ulteriormente che, “ data la gravità della patologia, si richiede il massimo delle ore, nel rapporto 1:1, inteso come 1 ora di sostegno per ogni ora di insegnamento prevista al fine di assicurare allo studente la frequenza dell’intero monte ore settimanale ”.
E detta proposta veniva condivisa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, il quale pertanto richiedeva all’U.S.R. l’attribuzione di 33 ore di sostegno a favore del minore per l’a.s. 2023/2024, inoltrando conseguentemente la necessaria documentazione al G.I.T. per l’espressione del proprio nuovo parere tecnico di competenza.
6. Nonostante ciò il G.I.T., riunitosi il 25 giugno 2023 per esaminare le nuove richieste di attribuzione di ore di sostegno per l’a.s. 2023/24, con il verbale n. 3 del seguente 27 giugno disattendeva l’indicazione del G.L.O., confermando il monte ore di sostegno di cui il minore già godeva nella pregressa annualità, con motivazione reiterativa della propria precedente del 15 marzo 2023 del seguente tenore:
“ Il Dirigente Scolastico del-OMISSIS-di Campobasso, prof.ssa -OMISSIS-, a seguito di sollecitazione da parte dei genitori dell’alunno -OMISSIS- chiede anche per l’organo in deroga n. 33 ore di sostegno da assegnare al ragazzo.
Come già ribadito nella seduta del GIT del 15 marzo 2023, la richiesta viene respinta e si confermano le 18 ore di sostegno.
Per prassi consolidata, quando si parla di rapporto 1:1 – docente: alunno, si è soliti indicare come massimo delle ore attribuibili all’alunno quelle previste per una intera cattedra.
La Commissione fa presente che tutti i docenti della classe sono insegnanti anche dell’alunno diversamente abile e ciascun docente è responsabile del suo percorso formativo, per cui le ore di sostegno non possono che essere minori, rispetto a tutto il tempo-scuola;
nella scuola secondaria di secondo grado, nello specifico, in base alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, le ore di sostegno a favore di un alunno con disabilità – in situazione di gravità – sono pari a 18.
Per quanto riguarda le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, se il GLO riconosce la necessità può essere incaricato il personale addetto anche per tutto il tempo di frequenza e, in tal caso, la scuola si dovrà attivare per inoltrare richiesta all’ente competente (…)”.
7. Tale nuova determinazione del G.I.T. veniva infine recepita dall’U.S.R. con propria determinazione, nonché dal Dirigente scolastico con nota del 11 agosto 2023.
8. I predetti atti venivano conosciuti dalla parte