TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-30, n. 202007340
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Testo completo
Pubblicato il 30/06/2020
N. 07340/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05498/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5498 del 2011, proposto da
Soc Rti Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, G R, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Panama, 58;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la quale, a conclusione del procedimento n. 2222/10/FB ha ravvisato a carico della ricorrente la violazione dell'articolo 4, comma 1 lett. b), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 51.646,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 la dott.ssa C L, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la quale, a conclusione del procedimento n. 2222/10/FB ha ravvisato a carico della ricorrente la violazione dell'articolo 4, comma 1 lett. b), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, a causa della pronuncia di una bestemmia da parte di uno dei partecipanti al programma “Grande Fratello 10”, andato in onda in diretta sul canale televisivo ad accesso condizionato "Mediaset Premium Extra 2" in data 21 gennaio 2010, alle ore 22,03, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 51.646,00.
La ricorrente ha dedotto i seguenti