TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-17, n. 202101672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-17, n. 202101672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101672
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2021

N. 01672/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01102/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2016, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dal dirigente dell’area O.P.I-bis della Prefettura di Bari in data 2.5.2016, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto d’armi ad uso sportivo scaduto il 29.1.2015; di ogni atto presupposto, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 7.4.2010 nonché la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente del 25.5.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 novembre 2021 il dott. A F e uditi per le parti i difensori L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13-quater disp. att. c.p.a..

E' collegato l'avv. R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il Sig.-OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dal dirigente dell’area O.P.I-bis della Prefettura di Bari in data 2.5.2016, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto d’armi ad uso sportivo scaduto il 29.1.2015; di ogni atto presupposto, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 7.4.2010 nonché la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente del 25.5.2015.

In particolare, il ricorrente ha esposto che:

- nel 2009 presentava richiesta e otteneva licenza di porto d’armi ad uso sportivo;

- in data 8.1.2009 otteneva certificato d’idoneità al maneggio delle armi dall’Unione Italiana del Tiro a segno- Sezione tiro a segno nazionale di -OMISSIS-;

- in data 7.4.2015, in risposta all’istanza di rinnovo della licenza, la Questura di Bari-Divisione Polizia Amministrativa e Sociale gli comunicava i motivi ostativi dall’accoglimento dell’stanza, rilevando che all’esito dell’istruttoria erano emersi a carico del figlio con lui convivente due notizie di reato per minaccia e atti persecutori nonché per minaccia e porto abusivo di armi, risalenti rispettivamente al 24.2.2012 e al 17.12.2012;

- il 25.5.2015 la Prefettura di Bari gli comunicava di aver avviato, su richiesta della Questura di Bari, il procedimento di adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni, e materiale esplodente motivato dalla condotta del figlio con lui convivente;

- con le comunicazioni del 2.6.2015 e del 20.6.2015 forniva dei chiarimenti, dichiarando che “ le armi e le munizioni dallo stesso detenute sono custodite senza caricatore nella valigetta originale con lucchetti con filo metallico in modo da impedirne il funzionamento, le stesse valigette sono custodite in una cassaforte YALE YSB/400/EBI a doppia serratura, con serratura e sistema digitale a combinazione con il time delay (ritardatore d’apertura), allarme sonoro e con sistema di bloccaggio in caso di tentativo di scasso. Il caricatore e le munizioni sono custodite in altra cassaforte con serratura meccanica, pertanto è impedito l’uso e l’abuso dell’arma” (cfr pag.3) nonché con riguardo al figlio che “egli convive con il nonno omonimo ” (cfr. pag.4), allegando il certificato di residenza dello stesso;

- in esito a tali comunicazioni, gli Ispettori della Questura di Bari procedevano a verificare, presso la sua abitazione, quanto asserito in merito alla custodia delle armi e munizioni;

- il 20.6.2016 gli veniva notificato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale la Prefettura di Bari respingeva la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per il porto d’armi ad uso sportivo scaduto il 29.1.2015, motivando il divieto di detenzione di armi, munizioni, e materiale esplodente in ragione alla condotta del figlio convivente che “ incide negativamente sul possesso del requisito soggettivo dell’assoluta affidabilità richiesto dalla normativa vigente da parte dei titolari della licenza di porto d’armi, atteso che non si potrebbe escludere l’arbitrario impossessamento delle armi detenute ”.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) eccesso di potere. Violazione degli artt. 11, 39, 40 e 43 TULPS.

Con tale motivo il ricorrente ha censurato la legittimità del provvedimento con richiamo alla motivazione poiché “ non basata su di un giudizio di pericolosità o inaffidabilità del ricorrente, ma solo ed unicamente su un giudizio di presunta pericolosità del figlio dello stesso che, erroneamente veniva qualificato quale convivente ” mentre, invece, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla PA nel valutare l’affidabilità dell’istante andrebbe correttamente esercitata attraverso “ un’indagine

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