TAR Trento, sez. I, ordinanza collegiale 2009-09-11, n. 200900028
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N. 00028/2009 REG.ORD.COLL.
N. 00025/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2009, proposto da:
Cartiera di Carmignano S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti L D F e R N, con domicilio eletto presso i medesimi in Trento, via Oss Mazzurana n. 72;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, V B e G F, con domicilio eletto in Trento presso l’Avvocatura della P.A.T. - p.zza Dante 15;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 461 dell’11 novembre 2008, con il quale veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda di agevolazione proposta dalla ricorrente ex L.p. n. 6 del 13.12.99 ai sensi dell’art. 3 “Aiuti per investimenti fissi” e dell’art. 4 “ Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale” e di ogni ulteriore provvedimento con questo connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Vista l’istanza istruttoria presentata dalla ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 il Presidente f.f. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
1) che al fine del decidere è necessario accertare: a) se il preesistente impianto di trattamento delle acque reflue già soddisfacesse i livelli minimi di tutela ambientale;b) se l’investimento progettato dalla ricorrente nello stabilimento di Condino (TN) sia conforme alle migliori tecniche attualmente disponibili (BAT);c) se l’investimento stesso consenta di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore;
2) che a tal fine il Collegio ritiene opportuno ricorrere all’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, incaricando il giudice relatore per la nomina del medesimo, per la ricezione del relativo giuramento e per l’eventuale precisazione del quesito;
3) che il consulente tecnico d’ufficio dovrà procedere in contraddittorio, convocando le parti ed i loro difensori, che potranno farsi assistere dai propri consulenti tecnici, con comunicazione fatta pervenire almeno cinque giorni prima delle operazioni, e redigerà di volta in volta apposito verbale nel quale verranno inserite le eventuali istanze ed osservazioni delle parti, dei difensori o dei tecnici da esse designati. Il c.t.u. è autorizzato ad acquisire presso l’Amministrazione provinciale resistente ogni informazione o documento ritenuti necessari all’assolvimento del compito affidato;