TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-06-25, n. 200906143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-06-25, n. 200906143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200906143
Data del deposito : 25 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03051/2009 REG.RIC.

N. 06143/2009 REG.SEN.

N. 03051/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2009, proposto da:
Z R, rappresentato e difeso dall'avv. A M B, con domicilio eletto presso A M B in Rieti, largo Ludovico Spada Potenziani, 10;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

SILENZIO-RIFIUTO SULL'ISTANZA CON LA QUALE E' STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA CORRESPONSIONE DEL PREMIO SUI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI - RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato in data 7 febbraio 2006 e depositato il 23 febbraio 2006, la ricorrente espone:

- che è proprietaria del terreno sito in Scandriglia (RI) distinto ed individuato al N.C.T. di detto Comune al foglio 2 particella 18, in forza di atto di compravendita del 6 ottobre 1992, rep. 4945 a rogito del notaio Giuseppina Casazza;

- che con Decreto 7 luglio 1998 emanato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Archeologica per il Lazio, veniva disposta l’occupazione in via d’urgenza di detti terreni per il rinvenimento di reperti ed insediamenti archeologici;

- che durante le ispezioni archeologiche veniva individuato l’impianto architettonico della villa romana appartenuta alla famiglia senatoria dei “Bruttii Praesentis”;

che, dichiarato il rilevante interesse storico artistico dell’area, le occupazioni a fini archeologici e le relative campagne di scavo venivano progressivamente rinnovate, per venire meno nel novembre 2004;

- che, a conclusione delle campagne di scavo il Ministero, come imposto dalle circolari interne, avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento volto alla corresponsione del premio sui ritrovamenti archeologici previsto dall’art. 88 del D.Lgs. n. 490/1999, oggi regolato dal D.Lgs. n. 42/2004;

- che a tutt’oggi il procedimento non è stato concluso malgrado siano scaduti i termini di cui all’art. 1, commi 2 e 3, D.M. n. 495/1994 e, quindi, l’Amministrazione risulta inadempiente rispetto all’obbligo di rendere noto l’esito dell’istruttoria attraverso la comunicazione alla ricorrente della scelta discrezionale del Ministero di attribuirle un premio in denaro ovvero parte dei beni ritrovati;

- che, a seguito di diffida scritta a provvedere, con lettera del 19 febbraio 2009 a firma del Soprintendente il Ministero ha comunicato alla ricorrente che le operazioni di catalogazione non possono concludersi in termini brevi.

Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento del predetto silenzio, deducendo al riguardo il seguente motivo:

- violazione di legge (art. 2, commi 1, 3 e 5, seconda alinea;
art. 6, comma 1, lett. E) L. n. 241/1990;
eccesso di potere;

Si costituiva in giudizio la difesa erariale deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 3 giugno 2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Così come risulta dalla documentazione depositata in atti, l’Amministrazione, con provvedimento in data 19 febbraio 2009, ha provveduto a dare riscontro alla istanza avanzata dalla interessata riconoscendo, da un lato, il diritto della stessa a percepire l’indennità spettante per il ritrovamento di beni archeologici nel terreno di sua proprietà e, dall’altro, confermando la opportunità, in attesa del completamento della istruttoria, di predisporre gli atti necessari alla corresponsione dell’acconto previsto dall’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004.

Alcun dubbio, quindi, in merito alla insussistenza di una situazione di inerzia addebitabile all’Amministrazione che ha, al contrario, fatto corretta applicazione dei principi in tema di termini interruttivi del procedimento amministrativo (art. 6, comma 6 bis, D.M. 13 giugno 1994, n. 495 “Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici”).

Conseguentemente, e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La reiezione del ricorso implica il rigetto della richiesta di risarcimento.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

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